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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05836/2026 del 15/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado un ricorso per ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992 per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza della giustizia tributaria relativa a un credito di euro 1.174,03 verso l'Agenzia delle Entrate. Il presidente della sezione aveva però dichiarato inammissibile il ricorso con decreto presidenziale emesso all'esito dell'esame preliminare. Contro tale decreto i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 67-bis, 68, 69 e 70 d.lgs. 546/1992, sostenendo in sostanza che il giudice tributario avrebbe erroneamente ritenuto necessaria, ai fini dell'ottemperanza, la definitività/passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto presidenziale di inammissibilità emesso ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 546/1992 fosse un provvedimento soggetto allo specifico rimedio del reclamo davanti alla Corte di giustizia tributaria, previsto dall'art. 28 dello stesso decreto, e non direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, che è esperibile solo contro provvedimenti giurisdizionali definitivi privi di un rimedio impugnatorio specifico. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, della somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    norma posta a base del ricorso in ottemperanza proposto dai contribuenti per l'esecuzione della decisione tributaria

  • art. 67-bis d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo che disciplina l'ottemperanza nel processo tributario

  • art. 68 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso come disposizione che i ricorrenti ritenevano violata

  • art. 69 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso come disposizione che i ricorrenti ritenevano violata

  • art. 27 d.lgs. 546/1992

    il presidente della sezione, all'esito dell'esame preliminare, può dichiarare l'inammissibilità manifesta nei casi espressamente previsti; il provvedimento ha forma di decreto ed è soggetto a reclamo

  • art. 28 d.lgs. 546/1992

    contro i provvedimenti presidenziali è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite entro trenta giorni dalla comunicazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento accelerato e per la valutazione in ordine alla responsabilità aggravata quando la decisione sia conforme alla proposta

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna equitativa a favore della controparte quale conseguenza della definizione conforme alla proposta

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il decreto presidenziale che dichiara inammissibile in via preliminare un ricorso è impugnabile mediante reclamo davanti al giudice tributario e non direttamente con ricorso per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione è esperibile solo contro provvedimenti giurisdizionali definitivi e decisori per i quali non sia previsto uno specifico rimedio impugnatorio.
  • Quando il giudizio di legittimità è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il sistema processuale configura una valutazione legale tipica che può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in presenza di abuso del processo.
  • La mancata utilizzazione del rimedio processuale specificamente previsto contro un provvedimento presidenziale rende inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo diverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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