Cassazione Penale, Sentenza n. 14889/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
il ricorso impugnava la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva dichiarato prescrizione del reato di contraffazione (art. 473, comma 2 c.p.) e aveva confermato la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.). Il difensore denunciava, in particolare: (i) carenza di motivazione e violazione di legge quanto all'elemento soggettivo (dolo) della ricettazione, sostenendo che la responsabilità era basata solo sulla presenza del ricorrente nell'opificio e sul suo contratto di fornitura elettrica industriale, senza prova della consapevolezza dell'illecita provenienza della merce; (ii) carenza di motivazione sulla recidiva e sulla valutazione della maggiore pericolosità sociale; (iii) profili processuali relativi all'acquisizione di una perizia in udienza in assenza del consenso della difesa
La decisione
la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al motivo relativo all'accertamento del reato (in particolare alla valutazione del dolo). Ha ritenuto carente la motivazione della Corte di Appello sulla ravvisabilità dell'elemento psicologico in capo al ricorrente: la sentenza di merito aveva dato rilievo solo alla presenza dell'imputato nell'opificio e alla titolarità del contratto di fornitura elettrica, senza spiegare se l'illecita attività fosse responsabilità esclusiva di altro soggetto (Tennariello) o concordata/avallata dall'imputato. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. La Corte ha ritenuto superflua la disamina degli altri motivi.
Norme richiamate
art. 473, comma 2 cod. pen. (contraffazione dei marchi)
la Corte di appello aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di contraffazione ex art. 473, comma 2; la Cassazione prende atto dell'estinzione ma segnala che la sua pronuncia incide sul giudizio complessivo (poiché il delitto presupposto è stato dichiarato estinto)
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
per la condanna per ricettazione è necessario provare l'elemento soggettivo (consapevolezza dell'illecita provenienza e volontà di trarre profitto). La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito non abbia adeguatamente dimostrato tale elemento e che la mera titolarità di una fornitura elettrica industriale e la semplice presenza nell'opificio non siano, senza adeguata spiegazione, idonee a provare il dolo
art. 606, comma 1, lettere b), c), d), e) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per Cassazione)
il ricorso era fondato in relazione alle censure sulla motivazione (lettere b) ed e)) e su profili processuali (lettere c) e d)). La Cassazione ha ritenuto rilevante e fondato il motivo inerente alla carenza di motivazione sul dolo (b ed e) e ha disposto l'annullamento e il rinvio; non ha invece esaminato nel merito tutti gli altri motivi ritenendoli assorbiti
Massime di principio
- Per una condanna per ricettazione occorre prova chiara del dolo: la sola presenza del soggetto nel luogo in cui si commette il reato o la titolarità di utenze/contratti afferenti il locale sono indizi che richiedono adeguata e specifica motivazione per essere qualificati come prova della consapevolezza dell'illecita provenienza della merce
- La motivazione della sentenza di merito deve affrontare espressamente alternative rilevanti: se altri soggetti hanno assunto responsabilità o se esistono spiegazioni alternative rispetto al coinvolgimento dell'imputato, il giudice deve chiarire perché tali spiegazioni sono considerate non credibili
- La Cassazione annulla quando riscontra lacune motivazionali che incidono su elementi essenziali del reato (in particolare l'elemento psicologico), rimettendo la valutazione a un altro giudice di merito; dunque, errori di motivazione su punti decisivi sono spesso decisivi per il riesame
- Quanto alla recidiva e alla maggiore pericolosità sociale, l'aumento della pena per tale motivo richiede specifica e circostanziata argomentazione: indicare solo che la recidiva è stata valutata come equivalente alle attenuanti generiche non sostituisce una motivazione che spieghi la necessità di ritenere una maggiore pericolosità
- Sulle acquisizioni peritali in udienza, l'opposizione motivata della difesa e la richiesta di audizione del perito devono essere adeguatamente considerate dal giudice; se la difesa si oppone e chiede l'audizione, il giudice dovrebbe valutare e motivare l'eventuale acquisizione senza audizione
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