Sentenza del 09/06/2015 n. 1054 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha chiesto il rimborso di euro 5.249,68 di IRPEF versata in eccesso dal 2007 al 2010. Sosteneva che la quota di pensione derivante dall'indennità di aeronavigazione dovesse essere tassata soltanto sul 50% dell'importo, applicando l'agevolazione prevista per l'indennità percepita durante il servizio attivo. Secondo il contribuente, l'indennità costituiva un accessorio della pensione ordinaria e doveva mantenere il medesimo trattamento fiscale anche dopo il collocamento a riposo.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa aveva respinto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto anche l'appello, confermando il diniego di rimborso. Ha stabilito che l'agevolazione fiscale della tassazione al 50% è collegata esclusivamente all'indennità di volo o di aeronavigazione percepita durante l'effettivo servizio, in ragione della particolare natura e dei rischi dell'attività svolta. Una volta determinata la pensione, il trattamento pensionistico costituisce una prestazione economicamente autonoma e deve essere tassato integralmente, salvo un'espressa disposizione contraria. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della questione e per l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Norme richiamate
Art. 5 della legge n. 78/1983
La disposizione disciplina l'indennità di aeronavigazione e i relativi effetti sul trattamento pensionistico, ma non è stata ritenuta idonea a estendere alla pensione l'agevolazione fiscale prevista per l'indennità percepita durante il servizio.
Art. 20 della legge n. 78/1983
Richiamato dal contribuente in relazione al cumulo dell'indennità con la pensione ordinaria; la Commissione ha però ritenuto che il cumulo o la concorrenza dell'indennità nella formazione della pensione non comportino il mantenimento del relativo regime fiscale agevolato.
Art. 51, sesto comma, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La tassabilità al cinquanta per cento si applica esclusivamente all'indennità di volo erogata al personale in servizio.
L'agevolazione fiscale è limitata all'indennità corrisposta durante l'attività lavorativa effettiva e non si applica al trattamento pensionistico, anche quando questo sia stato determinato tenendo conto dell'indennità di volo o di aeronavigazione.
Art. 59 del D.P.R. n. 1092/1973
La norma, vigente ratione temporis, riguarda l'indennità di volo e la sua rilevanza nel trattamento del personale interessato. Non consente, secondo la decisione, di applicare automaticamente alla pensione l'agevolazione fiscale prevista per l'indennità percepita in servizio.
Cassazione civile, Sez. 6-5, ordinanza n. 16319 del 28 giugno 2013
L'agevolazione tributaria prevista dall'art. 51, sesto comma, del D.P.R. n. 917/1986 si applica esclusivamente all'indennità di volo erogata al personale in servizio e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza.
La Corte di cassazione ha escluso l'estensione dell'aliquota agevolata alla pensione e agli incrementi pensionistici collegati alle indennità di aeronavigazione o di volo.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali collegate alla particolare natura, ai rischi o al disagio di un'attività lavorativa tendono ad applicarsi solo quando l'attività è effettivamente svolta, salvo una chiara disposizione che ne preveda l'estensione.
- Quando un'indennità concorre alla determinazione della pensione, essa può incidere sull'importo del trattamento pensionistico senza conservare necessariamente il proprio regime fiscale originario.
- La pensione è normalmente considerata un reddito autonomo rispetto alle componenti retributive che hanno contribuito a formarla; pertanto, in assenza di una specifica norma agevolativa, deve essere tassata integralmente.
- Il fatto che la pensione rappresenti una retribuzione differita non implica il mantenimento delle agevolazioni fiscali riconosciute durante il servizio, se tali agevolazioni erano giustificate da condizioni lavorative non più esistenti.
- Per ottenere un rimborso fiscale fondato sull'applicazione di un'aliquota ridotta è necessario individuare una norma espressa che estenda il beneficio anche al trattamento pensionistico; non è sufficiente il collegamento economico o contributivo tra pensione e indennità originaria.
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