Cassazione Civile, Ordinanza n. 34894/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente di una società ferroviaria, inizialmente impiegata tramite contratti interinali presso la sede di Roma con mansioni di addetta di segreteria. In un precedente giudizio era stato accertato, con sentenza passata in giudicato, che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 13 marzo 2000, con diritto della lavoratrice al ripristino nel posto precedentemente occupato. La società, dopo averla provvisoriamente riassegnata a Roma, l’ha poi trasferita a Palermo per attività di gestione documentazione tecnica, sostenendo la soppressione dell’unità originaria e l’esistenza di esigenze tecnico-produttive nella sede di destinazione. La lavoratrice ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del trasferimento e il risarcimento del danno; la Corte d’appello ha rigettato le domande ritenendo provati la soppressione dell’unità di origine, l’impossibilità di adibirla a Roma e le esigenze organizzative della sede palermitana. In cassazione la ricorrente ha articolato otto motivi, tutti incentrati soprattutto sulla violazione del giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza, sulla corretta individuazione del posto e delle mansioni cui doveva essere reinserita, sulla ripartizione dell’onere della prova ex art. 2103 c.c., sulla nullità del contratto interinale originario, sulla mancata comparazione dei reciproci inadempimenti ex art. 1460 c.c., sulla mancata considerazione della condotta datoriale come ritorsiva e abusiva, e su varie carenze motivazionali della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio l’esistenza di un giudicato esterno, formatosi in altro giudizio tra le stesse parti e riferito al medesimo rapporto, che aveva già statuito l’illegittimità del trasferimento a Palermo e l’impossibilità per il datore di lavoro di sottrarsi all’obbligo di ripristino nel posto originario. Tale giudicato preclude il riesame delle questioni decise in contrasto con esso. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della fattispecie in conformità al giudicato esterno formatosi. Il testo si interrompe dopo l’enunciazione del rinvio, ma l’esito processuale è chiaramente di accoglimento del ricorso con cassazione e rinvio.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nei motivi di ricorso
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nei motivi di ricorso
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare motivazione apparente o omessa della sentenza d'appello
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione al vizio motivazionale
art. 384 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso e nel contesto dei poteri della Corte di cassazione
art. 2909 c.c.
richiamato per il vincolo del giudicato esterno
art. 324 c.p.c.
richiamato per il giudicato formale e i suoi effetti preclusivi
art. 2013 c.c.
richiamato nel primo motivo, verosimilmente in relazione alle modalità di adibizione della lavoratrice
art. 1, commi 47 e ss. L. 92 del 2012
richiamato nei motivi di ricorso nel contesto dell’impugnazione del trasferimento
art. 2103 c.c.
norma centrale: il trasferimento deve essere sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; il suo rispetto è valutato anche alla luce del giudicato esterno
art. 40 c.c.n.l.
richiamato dalla ricorrente come parametro contrattuale delle mansioni e dell’assegnazione
art. 45 c.c.n.l.
richiamato per sostenere che il trasferimento di lavoratori ultracinquantenni richiedeva il consenso
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio in tema di legittimità del trasferimento
art. 112 c.p.c.
richiamato per omesso esame di un motivo di appello
art. 2094 c.c.
richiamato in relazione al potere datoriale di conformare la prestazione lavorativa
art. 1, legge n. 1369 del 1960
richiamato nel quarto motivo con riferimento alla nullità del contratto interinale
art. 10, legge n. 196 del 1997
richiamato nel quarto motivo con riferimento alla disciplina del lavoro interinale
art. 1418 c.c.
richiamato per sostenere la nullità del contratto interinale
art. 1460 c.c.
richiamato per la valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti e per la legittimità del rifiuto della prestazione a fronte dell’inadempimento datoriale
art. 46 c.c.n.l.
richiamato insieme all’art. 45 c.c.n.l. nei motivi di ricorso
art. 56, punto k c.c.n.l.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione al trasferimento
art. 18 St. Lav.
richiamato nel contesto delle conseguenze del trasferimento e del licenziamento
art. 1175 c.c.
richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto
art. 1375 c.c.
richiamato per denunciare abuso del potere datoriale e violazione della buona fede
art. 3, legge n. 604 del 1966
richiamato nel sesto motivo in relazione ai presupposti del recesso/alla legittimità della condotta datoriale
art. 1455 c.c.
richiamato nel sesto motivo come criterio di rilevanza dell’inadempimento
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per vizio di motivazione e mancata delibazione dei fatti decisivi
art. 1345 c.c.
richiamato per sostenere la nullità determinante/ritorsiva del trasferimento
art. 26, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato nell’ottavo motivo in tema di nullità e discriminazione
art. 2, d.lgs. n. 216 del 2003
richiamato nell’ottavo motivo per il profilo della discriminazione
art. 1, direttiva 78/2000
richiamato nell’ottavo motivo quale fonte europea in materia di parità di trattamento
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato nel preambolo per la trattazione camerale
art. 700 c.p.c.
richiamato per il precedente ricorso cautelare proposto contro il trasferimento
art. 414 c.p.c.
richiamato per il giudizio di merito pendente sul trasferimento
art. 32, L. n. 183 del 2010
richiamato in relazione agli effetti della conversione del rapporto e all’indennità risarcitoria già riconosciuta nel precedente giudizio
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi su un punto decisivo comune a due giudizi tra le stesse parti è rilevabile d’ufficio in cassazione e preclude il riesame della questione anche se il successivo giudizio ha petitum o finalità diverse.
- Quando un precedente giudicato ha accertato il diritto del lavoratore al ripristino nel posto originariamente occupato, il datore di lavoro non può legittimare il trasferimento sulla sola base di una propria ricostruzione organizzativa incompatibile con quell’accertamento.
- In tema di trasferimento del lavoratore, incombe sul datore di lavoro dimostrare le effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive che lo giustificano e l’eventuale impossibilità di adibizione nella sede di provenienza.
- La valutazione della legittimità del rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione in una sede diversa deve tener conto dell’inadempimento datoriale e della correttezza/buona fede, con possibile applicazione dell’art. 1460 c.c. ove il rifiuto sia proporzionato e giustificato.
- La soppressione dell’unità organizzativa o la diversa assegnazione di altri dipendenti non esonerano il datore dall’onere di provare, in modo specifico, la concreta impossibilità di ripristino nel posto tutelato dal giudicato.
- Un trasferimento disposto in contrasto con il giudicato e con i vincoli contrattuali collettivi non può essere assunto a fondamento di conseguenze disciplinari a carico del lavoratore se le assenze sono causalmente ricollegabili all’inadempimento datoriale.
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