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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34894/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente di una società ferroviaria, inizialmente impiegata tramite contratti interinali presso la sede di Roma con mansioni di addetta di segreteria. In un precedente giudizio era stato accertato, con sentenza passata in giudicato, che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 13 marzo 2000, con diritto della lavoratrice al ripristino nel posto precedentemente occupato. La società, dopo averla provvisoriamente riassegnata a Roma, l’ha poi trasferita a Palermo per attività di gestione documentazione tecnica, sostenendo la soppressione dell’unità originaria e l’esistenza di esigenze tecnico-produttive nella sede di destinazione. La lavoratrice ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del trasferimento e il risarcimento del danno; la Corte d’appello ha rigettato le domande ritenendo provati la soppressione dell’unità di origine, l’impossibilità di adibirla a Roma e le esigenze organizzative della sede palermitana. In cassazione la ricorrente ha articolato otto motivi, tutti incentrati soprattutto sulla violazione del giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza, sulla corretta individuazione del posto e delle mansioni cui doveva essere reinserita, sulla ripartizione dell’onere della prova ex art. 2103 c.c., sulla nullità del contratto interinale originario, sulla mancata comparazione dei reciproci inadempimenti ex art. 1460 c.c., sulla mancata considerazione della condotta datoriale come ritorsiva e abusiva, e su varie carenze motivazionali della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio l’esistenza di un giudicato esterno, formatosi in altro giudizio tra le stesse parti e riferito al medesimo rapporto, che aveva già statuito l’illegittimità del trasferimento a Palermo e l’impossibilità per il datore di lavoro di sottrarsi all’obbligo di ripristino nel posto originario. Tale giudicato preclude il riesame delle questioni decise in contrasto con esso. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della fattispecie in conformità al giudicato esterno formatosi. Il testo si interrompe dopo l’enunciazione del rinvio, ma l’esito processuale è chiaramente di accoglimento del ricorso con cassazione e rinvio.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nei motivi di ricorso

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nei motivi di ricorso

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    invocato per denunciare motivazione apparente o omessa della sentenza d'appello

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione al vizio motivazionale

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso e nel contesto dei poteri della Corte di cassazione

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il vincolo del giudicato esterno

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per il giudicato formale e i suoi effetti preclusivi

  • art. 2013 c.c.

    richiamato nel primo motivo, verosimilmente in relazione alle modalità di adibizione della lavoratrice

  • art. 1, commi 47 e ss. L. 92 del 2012

    richiamato nei motivi di ricorso nel contesto dell’impugnazione del trasferimento

  • art. 2103 c.c.

    norma centrale: il trasferimento deve essere sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; il suo rispetto è valutato anche alla luce del giudicato esterno

  • art. 40 c.c.n.l.

    richiamato dalla ricorrente come parametro contrattuale delle mansioni e dell’assegnazione

  • art. 45 c.c.n.l.

    richiamato per sostenere che il trasferimento di lavoratori ultracinquantenni richiedeva il consenso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio in tema di legittimità del trasferimento

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omesso esame di un motivo di appello

  • art. 2094 c.c.

    richiamato in relazione al potere datoriale di conformare la prestazione lavorativa

  • art. 1, legge n. 1369 del 1960

    richiamato nel quarto motivo con riferimento alla nullità del contratto interinale

  • art. 10, legge n. 196 del 1997

    richiamato nel quarto motivo con riferimento alla disciplina del lavoro interinale

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità del contratto interinale

  • art. 1460 c.c.

    richiamato per la valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti e per la legittimità del rifiuto della prestazione a fronte dell’inadempimento datoriale

  • art. 46 c.c.n.l.

    richiamato insieme all’art. 45 c.c.n.l. nei motivi di ricorso

  • art. 56, punto k c.c.n.l.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione al trasferimento

  • art. 18 St. Lav.

    richiamato nel contesto delle conseguenze del trasferimento e del licenziamento

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per denunciare abuso del potere datoriale e violazione della buona fede

  • art. 3, legge n. 604 del 1966

    richiamato nel sesto motivo in relazione ai presupposti del recesso/alla legittimità della condotta datoriale

  • art. 1455 c.c.

    richiamato nel sesto motivo come criterio di rilevanza dell’inadempimento

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per vizio di motivazione e mancata delibazione dei fatti decisivi

  • art. 1345 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità determinante/ritorsiva del trasferimento

  • art. 26, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato nell’ottavo motivo in tema di nullità e discriminazione

  • art. 2, d.lgs. n. 216 del 2003

    richiamato nell’ottavo motivo per il profilo della discriminazione

  • art. 1, direttiva 78/2000

    richiamato nell’ottavo motivo quale fonte europea in materia di parità di trattamento

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato nel preambolo per la trattazione camerale

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato per il precedente ricorso cautelare proposto contro il trasferimento

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato per il giudizio di merito pendente sul trasferimento

  • art. 32, L. n. 183 del 2010

    richiamato in relazione agli effetti della conversione del rapporto e all’indennità risarcitoria già riconosciuta nel precedente giudizio

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formatosi su un punto decisivo comune a due giudizi tra le stesse parti è rilevabile d’ufficio in cassazione e preclude il riesame della questione anche se il successivo giudizio ha petitum o finalità diverse.
  • Quando un precedente giudicato ha accertato il diritto del lavoratore al ripristino nel posto originariamente occupato, il datore di lavoro non può legittimare il trasferimento sulla sola base di una propria ricostruzione organizzativa incompatibile con quell’accertamento.
  • In tema di trasferimento del lavoratore, incombe sul datore di lavoro dimostrare le effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive che lo giustificano e l’eventuale impossibilità di adibizione nella sede di provenienza.
  • La valutazione della legittimità del rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione in una sede diversa deve tener conto dell’inadempimento datoriale e della correttezza/buona fede, con possibile applicazione dell’art. 1460 c.c. ove il rifiuto sia proporzionato e giustificato.
  • La soppressione dell’unità organizzativa o la diversa assegnazione di altri dipendenti non esonerano il datore dall’onere di provare, in modo specifico, la concreta impossibilità di ripristino nel posto tutelato dal giudicato.
  • Un trasferimento disposto in contrasto con il giudicato e con i vincoli contrattuali collettivi non può essere assunto a fondamento di conseguenze disciplinari a carico del lavoratore se le assenze sono causalmente ricollegabili all’inadempimento datoriale.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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