Sentenza del 07/03/2022 n. 831 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente deteneva rapporti finanziari in Svizzera produttivi di interessi per il periodo 2010-2013 soggetti a "euro ritenuta". Non avendo dichiarato le disponibilità nel quadro RW ha aderito alla procedura di collaborazione volontaria (L. n.186/2014) per sanare le omissioni. Dopo la liquidazione effettuata dall'Agenzia, il contribuente ha chiesto il rimborso delle euro ritenute trattenute all'estero, sostenendo che tali somme erano riferibili agli stessi redditi ora regolarizzati con la voluntary disclosure e che il mancato rimborso costituiva doppia imposizione. La CTP di Milano respinse il ricorso ritenendo, tra l'altro, che la collaborazione volontaria fosse assimilabile a un accertamento con adesione che rende definitiva la posizione e che il riconoscimento del credito d'imposta richieda una dichiarazione ordinaria dei redditi esteri; inoltre ritenne che il pagamento della ritenuta all'estero fosse volontario per mantenere l'anonimato. La contribuente appellò. La questione centrale è stata quindi se la procedura di collaborazione volontaria impedisca il diritto al rimborso della euro ritenuta per evitare la doppia imposizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sez. 13, ha accolto l'appello del contribuente. Il Collegio ha escluso che la collaborazione volontaria possa essere ricondotta all'accertamento con adesione e ha sottolineato le differenze sostanziali tra i due istituti (assenza di contestazione iniziale, natura dell'autoaccertazione, modalità di contraddittorio e di versamento). Ha affermato il principio per cui non può essere negato il rimborso della euro ritenuta quando ciò determini doppia imposizione economica o giuridica sullo stesso reddito, richiamando l'art.14 della Direttiva 2003/48/CE e i principi costituzionali di capacità contributiva. Ha inoltre osservato che non esiste norma italiana che escluda il diritto al rimborso per redditi dichiarati tramite collaborazione volontaria. Di conseguenza la CTR ha riconosciuto il diritto al rimborso in favore della contribuente per Euro 10.846,05 (pari al 75% delle ritenute richieste) oltre interessi di legge; spese compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2003/48/CE
richiama l'obbligo di evitare la doppia imposizione sui redditi di capitale e giustifica il diritto al rimborso delle ritenute che determinano doppia tassazione
Legge n.186/2014
disciplina la procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) come strumento speciale per la regolarizzazione delle posizioni fiscali con specifiche regole autonome
TUIR
riferimento richiamato in sede di discussione: la corretta interpretazione non può essere estesa per negare il rimborso ai soggetti che regolarizzano tramite voluntary disclosure
DPR n. 602/1973
indica i termini e le modalità per la richiesta di rimborso di crediti tributari; nel caso concreto i termini decorrono dal perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria
DLgs. n.546/1992
richiama i termini processuali per i rimborsi in materia tributaria, applicabili con decorrenza dal perfezionamento della voluntary disclosure
Circolare Agenzia delle Entrate n. 55/E/2005
richiama la finalità della Direttiva 2003/48/CE di evitare la doppia imposizione e supporta l'interpretazione favorevole al rimborso
Cass. ord. n. 19628/2018
giurisprudenza richiamata a favore del principio di autonomia delle procedure di definizione agevolata e della loro interpretazione restrittiva rispetto all'ordinario ordinamento tributario
Massime di principio
- La procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) è autonoma e non va automaticamente equiparata all'accertamento con adesione: le diverse finalità e meccanismi impediscono di trasferirne automaticamente gli effetti giuridici.
- Il perfezionamento della voluntary disclosure regolarizza la posizione tributaria del contribuente e non può di per sé precludere il diritto al rimborso di imposte o ritenute estere che, altrimenti, comporterebbero doppia imposizione sul medesimo reddito.
- Se la stessa base imponibile è stata assoggettata a ritenuta all'estero e poi a tassazione/definizione in Italia tramite voluntary disclosure, il contribuente può avere diritto al rimborso della ritenuta estera (o al riconoscimento del relativo credito), salvo che una norma espressa lo escluda.
- Per ottenere il rimborso è fondamentale rispettare i termini e le formalità previsti (art. 38 DPR 602/1973 e art. 21 DLgs. 546/1992), produrre documentazione idonea comprovante la ritenuta e indicare correttamente i periodi interessati nella procedura di regularizzazione.
- La natura del prelievo estero (se substitutive/sostitutiva o meno) e la normativa applicabile devono essere attentamente valutate: l'esistenza di una ritenuta non impedisce di per sé il rimborso se sussiste una violazione del divieto di doppia imposizione.
- Comportamenti anteriori del contribuente (omissioni) possono essere considerati ma non giustificano la negazione automatica di diritti tributari riconosciuti dalla normativa o dalla Direttiva comunitaria; ogni esclusione deve trovare fondamento normativo espresso.
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