Cassazione Civile, Ordinanza n. 09399/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita di un appezzamento di terreno sito in Messina, per il quale l'Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato nell'atto notarile del 17 aprile 2009, recuperando maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre interessi e sanzioni. La rettifica si fondava su un criterio comparativo, con riferimento a un atto di cessione di un immobile ritenuto analogo, e su una perizia di stima allegata all'avviso. I contribuenti avevano impugnato l'atto, ma sia il primo che il secondo grado avevano respinto le domande. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: nullità della sentenza d'appello per motivazione asseritamente carente; omessa pronuncia su due motivi di appello, uno sul fatto che l'Ufficio avrebbe utilizzato un solo atto comparativo e l'altro sulla mancata considerazione di specifiche caratteristiche del bene e dell'omogeneità dei terreni; omessa pronuncia sul motivo relativo alle sanzioni e alla loro asserita carenza di motivazione; e violazione dell'art. 51 d.P.R. n. 131/1986 per avere la CTR valorizzato solo i criteri dell'Ufficio e non gli elementi dedotti dai contribuenti, quali vincolo paesaggistico, zona ZPS, valore agricolo della parte destinata a strada, formalità pregiudizievoli e diverse caratteristiche del bene comparato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza impugnata, rilevando che la motivazione, pur concisa, consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione. Ha inoltre ritenuto infondati o inammissibili i motivi di omessa pronuncia, osservando che le questioni dedotte risultavano comunque superate dalla decisione di merito che aveva ritenuto corretto il criterio di stima adottato dall'Ufficio. Quanto al merito della rettifica, la Corte ha affermato che nell'imposta di registro i criteri di cui all'art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 sono pariordinati e che l'Ufficio può legittimamente fondare l'accertamento anche su un solo atto comparativo, purché adeguatamente motivato. Ha poi rilevato che, nel caso concreto, la CTR aveva condiviso la stima dell'Ufficio e valorizzato la perizia allegata, ritenendo assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione. Anche la censura sulle sanzioni è stata respinta, poiché, essendo state irrogate contestualmente all'atto impositivo e risultando collegate alle violazioni accertate, la loro motivazione era sufficientemente assolta per relationem. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese di lite e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
Il controricorso è tempestivo se depositato entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, tenendo conto della proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade in giorni festivi.
art. 155, comma 4, c.p.c.
Se il termine scade in giorni festivi, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione, ma la concisione non comporta nullità se il percorso argomentativo è comunque ricostruibile.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Le norme del codice di rito si applicano al processo tributario nei limiti della compatibilità.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se consente di individuare le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
La motivazione può essere concisa, purché esista una pur sintetica esposizione delle ragioni della decisione.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia non ricorre quando la questione risulta implicitamente superata dalla soluzione adottata su altra questione logicamente incompatibile.
art. 51, commi 2 e 3, d.P.R. n. 131/1986
Ai fini della rettifica del valore in materia di imposta di registro, i criteri di stima sono pariordinati; l'Ufficio può fondare l'avviso anche sul metodo comparativo e su altri elementi di valutazione, e non è imposto l'uso di più atti comparativi.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
L'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione delle sanzioni opera solo se la sanzione è irrogata con atto separato; se è contestuale all'atto impositivo, la motivazione può essere assolta per relationem.
artt. 7, 12 e 17 d.lgs. n. 472/1997
Richiamati in relazione alla disciplina delle sanzioni tributarie applicate contestualmente all'avviso di rettifica e liquidazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la motivazione della sentenza non è nulla per il solo fatto di essere sintetica, se consente comunque di comprendere le ragioni di fatto e di diritto della decisione e di esercitare il controllo in sede di impugnazione.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta è stata implicitamente disattesa dalla soluzione data a un'altra questione logicamente incompatibile con la tesi della parte.
- In materia di rettifica del valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro, i criteri di stima previsti dall'art. 51 d.P.R. n. 131/1986 sono pariordinati e l'Ufficio può basare l'accertamento anche su un solo atto comparativo, se adeguatamente motivato e supportato da elementi specifici.
- La relazione di stima dell'ufficio tecnico prodotta dall'Amministrazione ha natura di perizia di parte: può essere valorizzata dal giudice solo se questi esplicita le ragioni della sua attendibilità e idoneità probatoria.
- In tema di sanzioni tributarie contestuali all'atto impositivo, la motivazione è sufficiente quando la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali e la sanzione è coerente con le violazioni contestate.
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