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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08425/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Dopo il decesso del padre comune, uno dei figli ha convenuto gli altri coeredi chiedendo: in via principale, l'accertamento della simulazione relativa di un atto pubblico del 9 settembre 1980 con cui il padre aveva trasferito al figlio resistente la proprietà di una farmacia/azienda commerciale, assumendo che il trasferimento fosse in realtà una donazione dissimulata e che il prezzo non fosse mai stato realmente pagato; la conseguente nullità del negozio dissimulato per difetto di forma solenne e la dichiarazione di appartenenza del bene alla comunione ereditaria, con scioglimento e divisione; in via subordinata, la riduzione della liberalità quale lesiva della quota di legittima, la collazione e il rendiconto dell'azienda. Il convenuto ha resistito sostenendo la natura onerosa dell'operazione, richiamando anche una scrittura coeva con cui si era accollato debiti del padre e si era obbligato a corrispondere somme periodiche, e chiedendo il rigetto delle domande. In appello, il soccombente ha denunciato omissioni di pronuncia, vizi motivazionali e violazione di norme sostanziali e processuali, contestando in particolare: la valutazione della prova sulla simulazione e sul pagamento del prezzo; la qualificazione della costituzione dell'impresa familiare e della rendita vitalizia come indici di onerosità; la ritenuta insussistenza del negotium mixtum cum donatione; e la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e cinque i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza di omessa pronuncia, osservando che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato le questioni decisive relative al pagamento del prezzo e alla natura dell'operazione, decidendo sulla base degli accertamenti del consulente tecnico e della valutazione complessiva delle prove. Ha ritenuto inoltre che le ulteriori censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al terzo e al quarto motivo, ha dichiarato il primo inammissibile per mancato rispetto delle regole sulla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. e il secondo infondato, ribadendo che il negotium mixtum cum donatione richiede non solo una sproporzione tra le prestazioni, ma una sproporzione significativa e la consapevolezza del cedente di ricevere un corrispettivo inferiore al valore del bene. Ha infine respinto anche il motivo sulle spese, ritenendo la liquidazione conforme ai parametri del d.m. n. 55 del 2014, considerato il valore effettivo della controversia, quantificato nel prezzo accertato di euro 298.639,50. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con dichiarazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è ricondotta alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice d'appello può tuttavia decidere anche su questioni logicamente connesse ai motivi devoluti, senza incorrere in violazione dell'articolo.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di appello, ma la Corte osserva che la decisione di merito aveva comunque affrontato le questioni devolute.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il veicolo del vizio processuale per omessa pronuncia o motivazione inesistente dedotto dal ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Non consente di sindacare una mera erronea ricognizione della fattispecie concreta o una diversa valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è configurabile solo nei limiti ristretti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non per richiedere una nuova lettura del compendio probatorio.

  • art. 230-bis c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il valore attribuito alla costituzione dell'impresa familiare ai fini della prova dell'onerosità del trasferimento.

  • art. 1872 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla rendita vitalizia, ma la Corte considera la censura incentrata su una diversa lettura dei fatti.

  • art. 2560 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto delle obbligazioni assunte con l'operazione di trasferimento dell'azienda.

  • art. 1470 c.c.

    Norma richiamata come parametro della compravendita; la Corte ribadisce che il prezzo deve risultare effettivo per escludere la simulazione.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per vizio di motivazione apparente o mancante, ma la Corte esclude che nella specie la motivazione fosse assente o inidonea.

  • art. 737 c.c.

    Richiamato dalla domanda di collazione proposta in via subordinata.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la loro liquidazione è valutata anche in rapporto al valore effettivo della controversia e ai parametri tariffari.

  • d.m. n. 55 del 2014

    La liquidazione dei compensi va effettuata con riguardo al valore della causa e al valore effettivo della controversia, con possibilità di adeguamento entro i limiti tabellari se il valore presunto sia manifestamente inadeguato.

  • art. 5, comma 2, d.m. n. 55 del 2014

    "Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti"

    Il valore della causa si determina secondo le norme processuali sulla competenza per valore, avendo riguardo all'oggetto della domanda al momento iniziale della lite, salvo adeguamento al valore effettivo se la sproporzione è manifesta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non si sia affatto pronunciato su una domanda, eccezione o motivo ritualmente devoluto; non sussiste se la decisione abbia affrontato la questione in modo sostanziale, anche mediante argomentazioni diverse da quelle prospettate dalla parte.
  • Nel giudizio di appello il giudice può fondare la decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante, purché resti entro il perimetro del thema decidendum e non violi il giudicato interno su statuizioni non impugnate.
  • In sede di legittimità non è ammesso censurare sotto il profilo della violazione di legge una mera diversa ricostruzione della fattispecie concreta o una nuova lettura delle prove; tali doglianze attengono al merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di riesaminare il compendio istruttorio, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, nei limiti rigorosi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado, altrimenti la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
  • La compravendita a prezzo inferiore al valore reale non integra automaticamente un negotium mixtum cum donatione: occorrono una sproporzione significativa tra le prestazioni e la consapevolezza dell'alienante di ricevere un corrispettivo inferiore, funzionale all'arricchimento dell'altra parte.
  • Ai fini della liquidazione delle spese secondo il d.m. n. 55 del 2014, il valore della controversia va rapportato all'entità della domanda e, se il valore effettivo emerge manifestamente diverso, il giudice può adeguare i compensi al reale contenuto economico della lite entro i limiti dei parametri tabellari.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaDonazioniCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiSuccessioniContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàSimulazioneGiudicato

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