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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05825/2026 del 15/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di un appalto pubblico per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 21.638,78 a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento di fatture emesse negli anni 2011 e 2012 dal committente pubblico. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo che il ritardo nel pagamento non integrasse mora imputabile al Comune, poiché l'ente aveva correttamente attivato l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 del d.P.R. n. 207/2010 per il pagamento dei contributi previdenziali omessi dall'appaltatrice all'INPS e aveva pagato appena ottenute le informazioni necessarie. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 4, commi 2 e 6, del d.P.R. n. 207/2010, sostenendo che l'obbligo della stazione appaltante di attivare l'intervento sostitutivo sorgerebbe solo dal ricevimento del DURC da parte del responsabile del procedimento e non dal mero riconoscimento dell'inadempimento da parte dell'appaltatore; da ciò avrebbe dovuto discendere la scadenza dei crediti fatturati e la maturazione degli interessi di mora. Ha inoltre dedotto che il Comune avrebbe comunque assunto in ritardo le informazioni necessarie al pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non soltanto sull'interpretazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 207/2010, ma soprattutto sull'art. 1218 c.c., per cui il ritardo è escluso quando deriva da impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, e sull'art. 1375 c.c., relativo all'esecuzione secondo buona fede. La Corte ha osservato che la fase di accertamento della regolarità contributiva necessaria per l'intervento sostitutivo può richiedere verifiche ulteriori rispetto al mero dato formale del DURC, con conseguente esclusione della mora del debitore pubblico. Ha inoltre rilevato che il secondo profilo di censura mirava in realtà a contestare un apprezzamento di merito sulla prontezza dell'attivazione dell'ente, non sindacabile in cassazione, e che il ricorso era anche carente di specificità quanto al dies a quo della mora delle singole fatture e alla posizione della cessionaria del credito. Il Comune è stato quindi vittorioso nel giudizio di legittimità, con condanna della ricorrente alle spese e con statuizione sul raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 4 d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

    La disposizione sull'intervento sostitutivo della stazione appaltante non è letta in modo rigidamente automatico sulla sola base del DURC; la Corte valorizza che può essere necessaria una fase di accertamento della regolarità contributiva e che l'ente si attiva quando dispone delle informazioni necessarie per procedere al pagamento sostitutivo.

  • art. 1218 c.c.

    Esclude la mora del debitore quando l'inadempimento o il ritardo siano determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.

  • art. 1375 c.c.

    Impone alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede; la Corte lo richiama per giustificare la necessità di un comportamento cooperativo e non meramente formalistico nella fase di verifica e pagamento sostitutivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità, il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente, ove dovuto.

  • d.m. n. 55 del 2014

    come modificato dal d.m. n. 147 del 2022

    Utilizzato per la liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel rapporto di appalto pubblico, la mora del committente non matura quando il ritardo nel pagamento dipende da una fase necessaria di verifica e accertamento non imputabile al debitore, collegata all'intervento sostitutivo per irregolarità contributive dell'appaltatore.
  • L'intervento sostitutivo della stazione appaltante non può essere ricostruito in termini puramente automatici e meramente formali sulla base del solo DURC, poiché può richiedere controlli ulteriori sulla situazione contributiva effettiva.
  • Chi ricorre per cassazione deve censurare la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se la doglianza colpisce solo una premessa non decisiva, il motivo è inammissibile.
  • È inammissibile in cassazione la censura che mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito su apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di appello.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e chiaro anche quanto alla decorrenza del preteso ritardo e all'incidenza di eventuali cessioni del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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