Sentenza n. 593/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute dal dipendente per due gradi di giudizio amministrativo relativi all’annullamento della cancellazione dal quadro di avanzamento e della conseguente promozione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dal Consiglio di Stato l’annullamento del provvedimento ministeriale che lo aveva cancellato dal quadro di avanzamento e aveva annullato la sua promozione. Dopo avere chiesto il rimborso di euro 22.888,80 per le spese legali sostenute nei giudizi amministrativi, aveva inizialmente agito contro il silenzio dell’amministrazione, ottenendo una sentenza che dichiarava l’obbligo del Ministero di provvedere. Il Ministero aveva quindi rigettato l’istanza. Con il ricorso ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 97 Cost., dell’art. 2 l. 241/1990 e delle disposizioni del d.P.R. 90/2010, sostenendo che sull’istanza si fosse formato il silenzio-assenso. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 18, comma 1, d.l. 67/1997, convertito dalla l. 135/1997, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, travisamento, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, carenza ed erroneità dell’istruttoria, difetto di motivazione e sviamento. Secondo il ricorrente, il giudizio precedente sarebbe stato sostanzialmente promosso dall’amministrazione attraverso l’adozione del provvedimento lesivo della sua carriera e, poiché il Consiglio di Stato aveva annullato tale provvedimento, ricorrerebbero i presupposti per il rimborso delle spese legali.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha escluso, anzitutto, che il silenzio serbato dal Ministero potesse valere come silenzio-assenso: in assenza di una specifica previsione normativa che attribuisca tale significato all’inerzia sull’istanza di rimborso, il silenzio era qualificabile come silenzio-inadempimento, già accertato con la precedente sentenza sul ricorso avverso l’inerzia amministrativa. Quanto al merito, il Collegio ha ritenuto sufficientemente motivato il diniego, anche per relationem ai pareri dell’Avvocatura generale dello Stato, e in particolare al parere del 5 luglio 2024, adottato anche dopo le osservazioni del ricorrente sul preavviso di rigetto. L’art. 18, comma 1, d.l. 67/1997 richiede che le spese riguardino giudizi per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei confronti del dipendente statale, connessi al servizio o all’assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con un provvedimento che escluda la responsabilità, e che siano riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato. La disposizione tutela il dipendente coinvolto suo malgrado in un giudizio di responsabilità, nella veste di convenuto, indagato o imputato; non si applica invece alle spese sostenute dal dipendente che abbia volontariamente promosso un giudizio amministrativo per l’annullamento di un atto lesivo della propria posizione. Il ricorrente aveva infatti agito come parte attiva nei giudizi relativi alla propria carriera, e non era stato sottoposto a un giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa. Non rileva, a tal fine, che l’atto amministrativo impugnato fosse stato adottato dall’amministrazione e avesse reso necessario il ricorso: non può confondersi il soggetto che promuove l’azione giurisdizionale con la parte soccombente o con il soggetto che abbia causato la necessità del giudizio. La richiesta non rientra quindi nell’art. 18 d.l. 67/1997 e, al più, si sovrappone alla liquidazione delle spese disposta nella sentenza ai sensi dell’art. 26 c.p.a. o assume una diversa natura risarcitoria, non azionata nei termini rilevanti nel giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, d.l. 67/1997, convertito dalla l. 135/1997
Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.
Il rimborso presuppone un giudizio di responsabilità subito dal dipendente, non promosso dal medesimo, e concluso con l’esclusione della sua responsabilità; la disciplina non si estende alle spese sostenute per un giudizio amministrativo promosso dal dipendente contro un atto lesivo della propria carriera.
art. 2 l. 241/1990
L’inosservanza dell’obbligo di concludere il procedimento non determina, in assenza di una specifica previsione normativa, la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di rimborso; il silenzio dell’amministrazione resta qualificabile come silenzio-inadempimento.
art. 26 c.p.a.
La liquidazione giudiziale delle spese di lite costituisce la disciplina ordinaria delle spese processuali e non coincide con il rimborso previsto dall’art. 18 d.l. 67/1997.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Sono stati richiamati nel precedente giudizio promosso contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, concluso con l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
Massime di principio
- Il rimborso delle spese di patrocinio previsto dall’art. 18, comma 1, d.l. 67/1997 presuppone che il dipendente di un’amministrazione statale sia stato coinvolto, senza averlo promosso, in un giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa connesso al servizio o all’assolvimento di obblighi istituzionali, concluso con l’esclusione della sua responsabilità e nei limiti di congruità riconosciuti dall’Avvocatura dello Stato.
- L’art. 18 d.l. 67/1997 non si applica alle spese sostenute da un dipendente pubblico che abbia promosso un giudizio amministrativo per ottenere l’annullamento di un provvedimento lesivo della propria posizione, anche quando il provvedimento sia stato adottato dall’amministrazione e successivamente annullato dal giudice.
- Ai fini dell’art. 18 d.l. 67/1997, non è rilevante chi abbia causato la necessità economica del giudizio mediante l’adozione dell’atto contestato, ma chi abbia promosso l’azione giurisdizionale e quale sia l’oggetto del giudizio: la tutela riguarda il dipendente convenuto, indagato o imputato in un giudizio di responsabilità, non il dipendente attore o ricorrente.
- Il silenzio dell’amministrazione su un’istanza di rimborso delle spese legali non assume valore di silenzio-assenso se tale effetto non è espressamente previsto dalla legge; in tal caso l’inerzia integra silenzio-inadempimento e impone all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso.
- Il richiamo per relationem a un parere dell’Avvocatura dello Stato può sostenere adeguatamente il diniego dell’istanza quando il parere contenga una motivazione ampia, esaustiva e pertinente e sia stato considerato anche a seguito delle osservazioni presentate dal privato.
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