Cassazione Civile, Sentenza n. 17454/2025 del 29/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguardava la rettifica del reddito d'impresa per l'anno 2008 con conseguenti recuperi fiscali per IRES, a seguito del disconoscimento da parte dell'Agenzia dell'agevolazione prevista dall'art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000 (c.d. Tremonti Ambiente) di cui la società aveva fruito. L'Amministrazione inizialmente negò integralmente il beneficio sostenendo che gli investimenti fotovoltaici non rientravano nei requisiti ambientali; in appello, alla luce di un decreto ministeriale e di chiarimenti, l'Agenzia parzialmente riconobbe il beneficio quantificandone l'ammontare con il metodo dell'approccio incrementale. Questioni dedotte in cassazione: violazione del principio di delimitazione della contestazione dall'avviso di accertamento (art. 7 L. n. 212/2000 e art. 42 DPR n. 600/1973), introduzione di una domanda nuova in grado d'appello (art. 57 D.Lgs. n. 546/1992) e utilizzazione, in decisione, di un prospetto di calcolo depositato oltre il termine processuale (art. 32 e 58 D.Lgs. n. 546/1992).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Greenenergy s.r.l. Confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, la Corte ha ritenuto ammissibile il parziale riconoscimento, operato dall'Agenzia in appello, come mera riduzione quantitativa della pretesa originaria e non come mutatio libelli o introduzione di domanda nuova. Ha inoltre ritenuto regolare il deposito del prospetto di calcolo, poiché avvenuto nei termini rispetto alla udienza successiva disposta per favorire la conciliazione. La CTR aveva quantificato il sovraccosto ambientale soggetto a detassazione in 2.276.074 euro per gli anni 2008-2010; la Cassazione ha lasciato ferma tale determinazione. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio in cassazione pari a complessivi 3.100 euro e ad eventuali oneri prenotati a debito; resa anche l'attestazione ex art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 6, commi 13-19 (Tremonti Ambiente)
La norma disciplina l'agevolazione fiscale per quota di reddito destinata ad investimenti ambientali; la Corte ha ritenuto applicabile il beneficio anche a investimenti finalizzati alla produzione di energia a zero emissioni e ha ammesso la quantificazione parziale del beneficio.
Legge n. 212/2000, art. 7
Richiama il principio secondo cui la motivazione dell'atto di accertamento delimita le contestazioni; la Corte ha ricordato tale principio ma ha ritenuto che il rigetto totale del beneficio includa anche una pretesa ridotta, per cui non vi è violazione.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
Norma collegata al contenuto dell'avviso di accertamento; citata in relazione al dovere di motivazione dell'atto e alla delimitazione delle contestazioni.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Regola le domande e le eccezioni proponibili; la Corte ha escluso che la riduzione della domanda in appello costituisca una domanda nuova vietata dall'art. 57.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 32, comma 2
Fissa il termine per il deposito di memorie e documenti; la Corte ha ritenuto rispettato il termine rispetto alla nuova udienza fissata per la conciliazione, pertanto il prospetto depositato dall'Ufficio era ammissibile.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58
Norma procedurale richiamata in relazione all'utilizzabilità degli atti processuali in decisione; la Corte ha ritenuto legittimo l'impiego del prospetto depositato tempestivamente rispetto alla nuova udienza.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 61
Richiamato per affermare l'operatività in appello delle norme sul procedimento di primo grado (es. termini di deposito).
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Norme di rito cui la ricorrente ha fatto riferimento per i mezzi di cassazione (violazione di legge e motivazione). La Corte ha rigettato tali censure.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Previsione sul contributo unificato in caso di soccombenza; la Corte ha attestato l'operatività dell'ulteriore importo dovuto dalla ricorrente.
Legge n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata in relazione alla modifica normativa che ha introdotto la previsione sull'attestazione di cui al DPR n. 115/2002; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti.
Massime di principio
- Il diniego totale di un beneficio fiscale nell'avviso di accertamento comprende implicitamente anche la pretesa alternativa di un diniego parziale; l'Amministrazione può quindi ridurre la propria domanda in appello senza incorrere in mutatio libelli.
- Il giudice tributario, quale giudice di impugnazione e di merito, non è limitato ad annullare l'atto impugnato: se l'avviso è invalido, il giudice può procedere a una valutazione sostitutiva e determinare la corretta misura della pretesa entro i limiti delle domande e delle eccezioni delle parti.
- Documenti e prospetti depositati in appello sono utilizzabili se prodotti entro i termini operanti per l'udienza effettivamente fissata (anche se la stessa è stata rinviata per tentativo di conciliazione); un deposito effettuato prima della nuova udienza è ammissibile.
- La disponibilità delle posizioni processuali da parte dell'Amministrazione consente a quest'ultima di rinunciare a parte della pretesa originaria senza dover riavviare l'accertamento amministrativo, quando riconosce la fondatezza di eccezioni del contribuente.
- La parte contribuente che non contesti nel merito il calcolo del quantum proposto dall'Amministrazione espone il proprio interesse a veder confermata la quantificazione operata dall'ufficio; l'omessa contestazione può indebolire successivi motivi di impugnazione.
- In controversie tributarie relative a agevolazioni, l'interpretazione delle norme e la quantificazione del beneficio possono essere influenzate da chiarimenti ministeriali successivi all'atto impositivo; il giudice deve valutare tali elementi nel quadro della domanda principale.
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