Cassazione Penale, Sentenza n. 15228/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Maiuri è stato condannato per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolemici e per sospetto uso di stupefacenti (art. 186 comma 7 e art. 187 comma 8 D.Lgs. 285/92) perché, fermato alla guida di una Renault Clio, presentava alito vinoso, equilibrio precario, pupille dilatate e linguaggio sconnesso e si rifiutava di sottoporsi agli esami. In appello e poi in Cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) assenza della strumentazione sul posto e violazione della procedura del comma 7 art.186; (ii) il rifiuto riguardava solo il recarsi in ospedale e non l'etilometro; (iii) mancanza dell'elemento psicologico perché temeva aghi e contagio da COVID; (iv) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante comportamento collaborativo; (v) omissione di conversione della pena in lavori di pubblica utilità nonostante disponibilità di associazione e (vi) applicazione errata dei criteri dell'art.133 c.p. nella valutazione della sostitutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibili e congrue le valutazioni del giudice di merito: il reato di rifiuto previsto dall'art.186 comma 7 CDS è configurabile anche nella fattispecie in cui gli accertamenti richiedano lo spostamento della strumentazione da altra pattuglia, perché il ricorrente ha espresso rifiuto immediato a sottoporsi ai test non appena identificato, e non fu nemmeno attivata la convergenza della pattuglia con l'etilometro. La Corte ha confermato altresì il diniego delle attenuanti generiche motivato sulla pericolosità della condotta (invasione dell'altra corsia) e su precedenti specifici; ha ritenuto legittima la scelta discrezionale di non sostituire la pena con lavoro di pubblica utilità in considerazione della modalità della condotta e del precedente, richiedendo una prognosi favorevole sull'efficacia rieducativa che nel caso era fallace. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), art. 186
commi 3, 4, 5, 7, 9 e 9bis citati nel testo
La Corte interpreta l'art.186 comma 7 nel senso che il reato di rifiuto si configura anche quando gli accertamenti richiedono l'utilizzo di strumenti non presenti sulla pattuglia di primo intervento e sarebbe necessario attenderne l'arrivo: il rifiuto esplicito del conducente a sottoporsi ai test, nonostante l'offerta di effettuare gli accertamenti, integra il reato.
D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), art. 187
comma 8 e riferimenti ai commi 2, 2-bis, 3, 4
Riferito agli accertamenti per uso di stupefacenti: la Corte considera legittimo il richiamo al verbale che invita il conducente a sottoporsi sia all'etilometro sia ad accertamenti clinici; il rifiuto complessivo può integrare le responsabilità contestate.
Codice penale, art. 133
I criteri per la valutazione della sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità devono seguire i parametri di valutazione della personalità, del fatto e delle esigenze della pena; la decisione resta comunque discrezionale del giudice di merito e può essere negata se la prognosi rieducativa è sfavorevole.
Codice penale, art. 62-bis
Richiamato il principio che l'incensuratezza non è più di per sé sufficiente per ottenere attenuanti; il giudice può limitarsi a motivare l'assenza di elementi positivi per la loro concessione.
Massime di principio
- Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici è configurabile anche se gli strumenti non sono immediatamente disponibili sul posto: conta la disponibilità ad effettuarli e la volontà manifestata dal conducente di rifiutare.
- Un rifiuto espresso al momento dell'identificazione, anche se collegato all'invito a recarsi in ospedale, può integrare il reato se non è adeguatamente provato che il rifiuto si riferiva esclusivamente a quella specifica modalità e non anche agli accertamenti strumentali.
- Per ottenere la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità il ricorrente deve dimostrare una prognosi favorevole all'efficacia rieducativa; precedenti specifici e modalità della condotta possono legittimamente escludere l'adozione della misura sostitutiva.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli; è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi per il diniego.
- In sede di Cassazione le doglianze che riproducono censure già motivate e disattese dal giudice di merito, senza una critica serrata alla motivazione, sono inammissibili o destinate al rigetto: servono argomentazioni di diritto precise e riferimenti puntuali alla motivazione impugnata.
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