Cassazione Penale, Sentenza n. 02235/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno del 29/09/2025 che aveva rigettato la richiesta di riesame e confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorso deduce violazione dell'art. 416-bis c.p. e vizio di motivazione: si censura l'assenza di contestazione provvisoria dei delitti di violenza privata ed estorsione (capi 21 e 22) che, secondo l'imputazione, caratterizzerebbero il ruolo di componente militare del clan; si contesta inoltre la sovrapposizione tra l'associazione mafiosa e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90), nonché l'uso di una intercettazione e la mancata spiegazione del nesso necessario tra adesione al sodalizio dedito al narcotraffico e adesione al sodalizio di stampo mafioso. Si rileva infine aporia rispetto al capo di riciclaggio (capo 87) con esclusione dell'aggravante di agevolazione del clan.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che l'associazione finalizzata al traffico di droga costituisse un ramo d'azienda strumentale e funzionale all'associazione di stampo camorristico Fezza-De Vivo, con sostanziale coincidenza temporale e sovrapposizione di soggetti. Il ruolo del ricorrente come depositario di ingentissimi quantitativi di stupefacenti è stato valutato come indice di stabile apporto e fidelizzazione al clan, idoneo a provare la partecipazione ex art. 416-bis anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Modaffari e altri precedenti) che ammette la prova della partecipazione mafiosa anche sulla base dei reati-strumento. Per tali ragioni la custodia cautelare è stata confermata, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 60 c.p.p. e disposta la notifica ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La partecipazione al sodalizio di stampo mafioso può essere desunta anche dalle condotte strumentali (es. traffico di droga) che dimostrano la disponibilità e il vincolo associativo; il ruolo stabile di depositario di ingenti quantitativi è elemento sintomatico dell'adesione al clan.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
L'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata considerata un ramo d'azienda, strumentale agli obiettivi economici del clan camorristico; la sua autonomia organizzativa non esclude che contribuisca stabilmente al sodalizio mafioso.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato come quadro normativo dei singoli reati di produzione/traffico di sostanze stupefacenti contestati, utilizzati per valutare la gravità indiziaria e la rilevanza delle condotte nel contesto associativo.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata la presunzione (di tipologia prevista dal codice) utilizzata dal Tribunale quale fondamento dell'esigenza cautelare riferita all'art. 416-bis; il giudice ha comunque fondato le esigenze cautelari anche su presunzioni relative con riferimento ad art. 74 DPR 309/90.
art. 445, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 445, comma 1-bis c.p.p.
L'eventuale esclusione della gravità indiziaria in ordine all'art. 416-bis produrrebbe l'effetto, per la difesa, di vietare al pubblico ministero la richiesta di giudizio immediato ai sensi di tale norma; ciò motiva l'interesse all'impugnazione anche se la misura cautelare fosse comunque fondata su altri capi.
art. 60 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Richiamata per la gestione delle conseguenze della decisione quando l'adozione del provvedimento non comporta la remissione in libertà dell'indagato.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Modaffari, Cinalli e altri)
S.U., n. 10 del 28/3/2001 Cinalli; S.U. Modaffari (richiamata)
La Corte ha richiamato precedenti delle Sezioni Unite che consentono di dedurre la partecipazione al sodalizio criminoso anche dalla commissione dei reati strumentali (reati-strumento) e dalle modalità esecutive; è ammessa la convivenza di associazioni autonome che tuttavia operano in concorso e traggono vantaggio reciproco.
Massime di principio
- La partecipazione a un sodalizio di stampo mafioso può essere provata anche attraverso la partecipazione stabile e funzionale a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga quando quest'ultima operi come ramo d'azienda strumentale al clan.
- L'autonomia formale di un gruppo dedito al narcotraffico non esclude la sua rilevanza ai fini dell'art. 416-bis se vi è sovrapposizione di soggetti, coordinamento operativo e finalità economiche comuni con il clan.
- Il ruolo organizzativo e continuativo (es. depositario di ingenti quantitativi) e la ripetizione delle condotte costituiscono indici di stabilità utili a fondare la gravità indiziaria per l'associazione mafiosa.
- Intercettazioni o dichiarazioni ambigue possono assumere rilievo probatorio se valutate nel contesto complessivo degli altri elementi di prova; non sono decisive da sole ma possono contribuire al quadro indiziario.
- In sede di riesame cautelare, per contestare la qualificazione mafiosa l'indicazione difensiva deve dimostrare l'assenza di nessi organizzativi, temporali o soggettivi tra il sodalizio di droga e il clan; limitarsi a sostenere la diversa autonomia non è sempre sufficiente.
- L'annullamento del fumus in ordine al reato di mafia ha effetti pratici processuali (p. es. divieto per il PM di chiedere giudizio immediato ai sensi dell'art. 445 c.p.p.), il che giustifica l'interesse ad impugnare anche quando la misura resti fondata su altri capi.
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