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Ordinanza

Ordinanza n. 156/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 263 del 16/4/2026, di approvazione della graduatoria selezione per l’assegnazione di autorizzazioni all’esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto all’interno dell’AMP - anno 2026.

Giustizia amministrativa202600425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026, nonché la presupposta riserva regolamentare del 75% a favore delle imprese residenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria della selezione, nella quale era stata collocata in posizione non utile, e la presupposta disposizione dell'art. 22, comma 5, del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta, approvato con D.M. 24 febbraio 2015. La censura riguarda la previsione secondo cui le autorizzazioni per i servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni dell'area marina protetta fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi, con preferenza subordinata per le unità dotate di requisiti di eco-compatibilità. Secondo la ricorrente, la riserva del 75% attribuisce rilievo decisivo alla residenza, prescindendo completamente dalla qualità dell'offerta e dai requisiti di eco-compatibilità. È stata inoltre eccepita la tardività della censura rivolta contro la norma regolamentare.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso, limitatamente alla posizione della ricorrente, l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, consentendole di svolgere, nelle more della decisione di merito, l'attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre con l'unità indicata nella domanda di partecipazione. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nei sufficienti profili di fondatezza della censura contro la riserva del 75% in favore delle imprese residenti, nella parte in cui essa prescinde dalla qualità dell'offerta e dai requisiti di eco-compatibilità. L'eccezione di tardività è stata ritenuta superabile perché la norma regolamentare è stata impugnata insieme al suo atto applicativo, ossia la graduatoria, e l'interesse a ricorrere è sorto soltanto con la collocazione della ricorrente in posizione non utile. Il periculum in mora è stato ravvisato nei danni gravi e irreparabili derivanti dall'impossibilità di esercitare l'attività durante il favorevole periodo stagionale, inclusi lo sviamento definitivo della clientela e i mancati introiti. È stata fissata l'udienza pubblica del 30 settembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5, del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta approvato con D.M. 24 febbraio 2015

    Le autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell’area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità […]

    In sede cautelare, la previsione appare assistita da sufficienti profili di fondatezza nella parte in cui stabilisce una riserva del 75% per le imprese residenti prescindendo completamente dalla qualità dell'offerta in termini di requisiti di eco-compatibilità.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare.

Massime di principio

  • La contestazione di una disposizione regolamentare può essere proposta unitamente all'impugnazione del suo atto applicativo quando l'interesse concreto e attuale a ricorrere sorge soltanto con l'applicazione sfavorevole della disposizione stessa; in tale ipotesi, la censura non è tardiva per il solo decorso del tempo dall'adozione della norma regolamentare.
  • In una procedura per il rilascio di autorizzazioni amministrative limitate, una riserva percentuale a favore delle imprese residenti può presentare profili di illegittimità quando attribuisce rilievo pressoché esclusivo alla residenza e prescinde completamente dalla qualità dell'offerta e dai requisiti di eco-compatibilità previsti dalla disciplina di settore.
  • Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nell'impossibilità di svolgere un'attività economica stagionale durante il periodo più favorevole, quando tale preclusione può determinare perdita irreversibile della clientela e mancati introiti non adeguatamente recuperabili.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraTurismo e strutture ricettiveTutela cautelare
RamiAmbienteCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

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