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Sentenza

Sentenza n. 12847/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto n. 1904 del 20 dicembre 2024, a firma del Direttore Generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali - Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti, notificato in pari data, con cui si è disposta l’interdizione della CN Costruzioni Generali s.p.a. alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36/2023; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, compresi, ove occorra, la nota della Direzione Generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del 20 dicembre 2024 (prot. n. 19520) di trasmissione del citato provvedimento interdittivo;

Giustizia amministrativa202413995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni per il periodo di efficacia della sospensione dell'attività imprenditoriale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008, conseguente a un'ispezione presso un cantiere durante la quale era stata accertata l'assenza di idonee protezioni verso il vuoto. L'attività era stata sospesa il 6 agosto 2024, le condizioni di sicurezza erano state ripristinate il 7 agosto, la sospensione era stata revocata l'8 agosto e la sanzione era stata pagata, con successiva ammissione alla procedura estintiva della contravvenzione ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758 del 1994. Sono state dedotte: l'erronea indicazione nel decreto dell'art. 14, comma 1, anziché del comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 e dell'erroneo rimedio impugnatorio; la tardività del decreto, adottato oltre il termine di 45 giorni indicato dalla circolare MIT n. 1733 del 2006, nonché la lesione dell'affidamento; l'assenza di una funzione attuale dell'interdizione, essendo la sospensione già revocata; e la violazione della proporzionalità, in considerazione dell'immediata regolarizzazione e dell'estinzione della contravvenzione.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Gli errori relativi alla base normativa e al rimedio impugnatorio sono stati qualificati come inesattezze materiali non invalidanti, poiché il dispositivo e il preambolo rendevano chiari natura, durata ed efficacia della misura e non avevano impedito la difesa in giudizio. Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare MIT n. 1733 del 2006 è stato ritenuto ordinatorio e non perentorio: il suo superamento non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento né impone, di per sé, una motivazione specifica sul ritardo. Il tempo trascorso non è stato ritenuto irragionevole né sintomatico di sviamento o inerzia colpevole, e non poteva ingenerare un legittimo affidamento contrario a un effetto direttamente previsto dalla legge. L'interdizione è stata qualificata come atto vincolato e dovuto, di natura ricognitiva di un divieto legale già operante durante la sospensione; la revoca successiva della sospensione non elimina il potere-dovere di adottarla, ma impone di limitarne la durata al periodo in cui la sospensione ha effettivamente prodotto effetti. L'estinzione della contravvenzione sul piano penalistico non incide sulla distinta misura amministrativa accessoria. Il principio di proporzionalità non consente una graduazione della misura, poiché il legislatore ne ha predeterminato contenuto e durata. Anche l'annotazione nel Casellario informatico ANAC è stata ritenuta vincolata e consequenziale. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008

    Disciplina il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato a seguito dell'accertamento della violazione in materia di sicurezza sul lavoro.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008

    per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione

    Prevede direttamente il divieto di contrattare durante il periodo di efficacia della sospensione; il decreto ministeriale che lo formalizza ha natura vincolata, dovuta e ricognitiva.

  • art. 14, comma 14, d.lgs. n. 81/2008

    Prevede il rimedio impugnatorio richiamato erroneamente nel decreto, relativo ai provvedimenti di sospensione adottati per impiego di lavoratori irregolari.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 758/1994

    La procedura estintiva opera sul piano penalistico e non incide sulle misure amministrative accessorie previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008.

  • art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023

    Costituisce la base normativa dell'annotazione vincolata e informativa nel Casellario informatico ANAC.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non trova applicazione, secondo la sentenza, in relazione all'adozione di un decreto meramente vincolato e consequenziale.

  • Circolare MIT n. 1733 del 3 novembre 2006

    Prevede la conclusione del procedimento entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione; il termine è ordinatorio e derogabile, non essendo prevista una decadenza dal potere in caso di superamento.

  • Circolare Ministero del Lavoro n. 33 del 2009

    Collega l'interdizione alla durata effettiva della sospensione e chiarisce che la revoca elimina la base dell'interdizione solo se interviene prima che la sospensione abbia prodotto effetti.

  • art. 20 Regolamento ANAC approvato con delibera n. 225 del 2025

    Prevede l'annotazione nel Casellario informatico come atto vincolato e meramente consequenziale.

Massime di principio

  • L'interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 è un atto vincolato e dovuto, di natura ricognitiva di un divieto direttamente stabilito dalla legge, quando la sospensione dell'attività imprenditoriale abbia prodotto effetti.
  • La revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale non elimina il potere-dovere di adottare il provvedimento interdittivo se la sospensione ha già prodotto effetti; l'interdizione deve tuttavia essere limitata al periodo di effettiva operatività della sospensione.
  • Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare MIT n. 1733 del 2006 per la conclusione del procedimento interdittivo è ordinatorio e non perentorio: il suo superamento non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, salvo che il ritardo divenga irragionevole o riveli sviamento o inerzia colpevole.
  • L'estinzione della contravvenzione mediante la procedura prevista dal d.lgs. n. 758 del 1994 opera sul piano penalistico e non travolge la distinta interdizione amministrativa a contrarre, che ha natura accessoria e ricognitiva e non costituisce una sanzione autonoma in senso proprio.
  • Gli errori materiali nell'indicazione della norma applicata o del rimedio impugnatorio non invalidano il provvedimento quando il contenuto dispositivo e il complessivo tenore dell'atto consentono di individuare con certezza natura, durata ed efficacia della misura e non hanno compromesso la difesa dell'interessato.
  • Quando il contenuto e la durata dell'interdizione sono rigidamente predeterminati dalla legge, il principio di proporzionalità non attribuisce all'amministrazione un potere di graduazione in relazione alla successiva regolarizzazione della condotta dell'impresa.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieInvalidità del provvedimentoAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiSanitàProcedimento amministrativoContratti pubblici
IstitutiVizi formali non invalidantiTermini del procedimentoProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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