Sentenza del 03/08/2016 n. 16156 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI - Esenzione IRPEG ai sensi dell'art. 88, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Consorzio - Criteri - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate su una richiesta di rimborso dell'IRPEG versata per gli anni 1999-2003, pari a 663.708 euro, sostenendo di rientrare tra gli enti esenti ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986. Ha inoltre chiesto il rimborso di 14.694 euro di IRAP versata nel 2002, assumendo l'applicazione dell'aliquota regionale del 4,25% anziché del 5,15%. In Cassazione ha sostenuto che la natura pubblicistica, le finalità non lucrative, la partecipazione di enti locali e la funzione di promozione industriale regionale giustificassero l'esenzione IRPEG.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché non era stato parte dei precedenti gradi di giudizio e l'unico soggetto legittimato a resistere era l'Agenzia delle Entrate. Ha rigettato integralmente il ricorso nei confronti dell'Agenzia. Il consorzio non è stato ritenuto esente dall'IRPEG: la legge regionale lo qualificava come ente pubblico economico, lo statuto consentiva un'ampia partecipazione anche di associazioni imprenditoriali e società finanziarie, e l'attività svolta era prevalentemente commerciale, imprenditoriale e concorrenziale con operatori privati. Le finalità di promozione industriale non sono state considerate esercizio di funzioni statali o di potestà pubbliche. Il consorzio è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 7.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 88, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917 del 1986, oggi art. 74 TUIR
"Gli organi e le amministrazioni dello Stato (...) i comuni, i consorzi tra enti locali (...) non sono soggetti all'imposta"; "Non costituiscono esercizio di attività commerciali: a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici"
L'esenzione richiede anzitutto che l'ente appartenga alle categorie tassativamente indicate dal comma 1 oppure che svolga le funzioni pubbliche specificamente contemplate dal comma 2. Non basta la natura pubblica, la finalità non lucrativa o lo svolgimento di attività di interesse generale.
Art. 87, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986
La natura commerciale dell'ente e l'oggetto esclusivo o principale dell'attività devono essere individuati principalmente sulla base della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto; solo in via sussidiaria si può guardare all'attività concretamente svolta.
Art. 74 TUIR
È la disposizione che ha recepito, dopo la riforma del 2003, la disciplina precedentemente contenuta nell'art. 88 del TUIR in materia di Stato ed enti pubblici.
Legge regionale Marche n. 48 del 1996, artt. 2 e 3
La qualificazione del consorzio come ente pubblico economico e la possibilità di una compagine aperta anche ad associazioni imprenditoriali e società finanziarie hanno escluso che si trattasse di un semplice consorzio tra enti locali rientrante nell'esenzione.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Le norme tributarie che prevedono esenzioni o agevolazioni, in quanto eccezionali, non possono essere estese analogicamente a enti o situazioni non espressamente contemplati.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 9
L'Agenzia aveva sostenuto che il condono per alcune annualità avesse reso definitiva la liquidazione delle imposte, ma la Corte non ha esaminato la questione perché il ricorso è stato rigettato per la ragione principale.
Legge regionale Marche n. 35 del 2001, art. 1, comma 4, lettera e)
La disposizione era invocata dal consorzio per ottenere l'applicazione di una diversa aliquota IRAP, ma la sentenza si è concentrata sulla questione dell'esenzione IRPEG e non ha accolto il ricorso.
Massime di principio
- Per stabilire se un ente pubblico è esente da un'imposta sui redditi non è sufficiente verificare la sua denominazione, la partecipazione di enti locali o la finalità pubblicistica: occorre confrontare la sua struttura e le sue attività con le categorie tassative previste dalla legge.
- Un consorzio tra enti pubblici può perdere il beneficio dell'esenzione se la legge o lo statuto consentono l'ingresso di soggetti privati o imprenditoriali, anche se tale possibilità non si è ancora concretamente realizzata.
- Lo svolgimento di servizi di interesse pubblico non equivale necessariamente all'esercizio di funzioni pubbliche: se l'attività è organizzata secondo criteri imprenditoriali, produce beni o servizi e opera in concorrenza con privati, può essere qualificata come commerciale.
- In presenza di attività miste, funzioni pubbliche e attività commerciali possono coesistere; occorre individuare l'oggetto esclusivo o principale dell'ente e distinguere le attività fiscalmente rilevanti da quelle non commerciali.
- Le esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia né trasferite automaticamente da un tributo a un altro, poiché ciascuna imposta ha una disciplina autonoma.
- La qualificazione attribuita dalla legge regionale o dallo statuto è un elemento primario per determinare il regime fiscale, ma il giudice tributario può verificare autonomamente la rilevanza di tale qualificazione ai fini dell'imposta applicabile.
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