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Sentenza

Sentenza del 20/02/2017 n. 259 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Destinazione del reddito esente osoggetto a tassazione separata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 38, comma 6, del DPR n. 600/1973 in materia di accertamento sintetico del reddito mediante la spesa per incrementi patrimoniali. In particolare, si discute se il contribuente debba provare non solo la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche che proprio tali redditi siano stati concretamente destinati al finanziamento dell'incremento patrimoniale, anziché altri redditi dichiarati o comunque disponibili.

La decisione

Il testo richiama un contrasto giurisprudenziale. Secondo Cass. n. 6813/2009, n. 23785/2010 e n. 4183/2013, la prova contraria dovrebbe dimostrare lo specifico impiego dei redditi esenti o soggetti a ritenuta nel sostenimento della spesa patrimoniale. Tale orientamento è stato tuttavia superato da Cass. n. 6396/2014, secondo cui il contribuente non deve fornire un'ulteriore prova della concreta destinazione di quei redditi agli incrementi patrimoniali, essendo sufficiente dimostrarne l'esistenza e la disponibilità. Non sono indicati nel testo le parti formali né il dispositivo completo della sentenza.

Norme richiamate

  • DPR n. 600/1973, art. 38, comma 6

    La prova documentale contraria ammessa riguarda la disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

    Nel contesto dell'accertamento sintetico basato su incrementi patrimoniali, la disposizione consente al contribuente di superare la presunzione dimostrando la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Secondo l'orientamento più recente richiamato, non è necessario provare anche la destinazione specifica di tali redditi alla spesa patrimoniale.

Massime di principio

  • In caso di accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, il contribuente deve documentare l'esistenza e la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
  • Secondo l'orientamento più recente della Cassazione, non occorre dimostrare il nesso materiale e specifico tra quei redditi e il singolo acquisto o investimento; è sufficiente che la loro disponibilità sia compatibile, sotto il profilo temporale e quantitativo, con la spesa contestata.
  • La prova deve comunque essere concreta e documentale: la mera allegazione dell'esistenza di redditi esenti, senza elementi idonei a dimostrarne ammontare e disponibilità, può non essere sufficiente.
  • La giurisprudenza richiamata evidenzia un superamento dell'orientamento più rigoroso che imponeva la prova dell'effettiva destinazione del reddito esente all'incremento patrimoniale.

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