Sentenza del 20/02/2017 n. 259 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Destinazione del reddito esente osoggetto a tassazione separata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 38, comma 6, del DPR n. 600/1973 in materia di accertamento sintetico del reddito mediante la spesa per incrementi patrimoniali. In particolare, si discute se il contribuente debba provare non solo la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche che proprio tali redditi siano stati concretamente destinati al finanziamento dell'incremento patrimoniale, anziché altri redditi dichiarati o comunque disponibili.
La decisione
Il testo richiama un contrasto giurisprudenziale. Secondo Cass. n. 6813/2009, n. 23785/2010 e n. 4183/2013, la prova contraria dovrebbe dimostrare lo specifico impiego dei redditi esenti o soggetti a ritenuta nel sostenimento della spesa patrimoniale. Tale orientamento è stato tuttavia superato da Cass. n. 6396/2014, secondo cui il contribuente non deve fornire un'ulteriore prova della concreta destinazione di quei redditi agli incrementi patrimoniali, essendo sufficiente dimostrarne l'esistenza e la disponibilità. Non sono indicati nel testo le parti formali né il dispositivo completo della sentenza.
Norme richiamate
DPR n. 600/1973, art. 38, comma 6
La prova documentale contraria ammessa riguarda la disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Nel contesto dell'accertamento sintetico basato su incrementi patrimoniali, la disposizione consente al contribuente di superare la presunzione dimostrando la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Secondo l'orientamento più recente richiamato, non è necessario provare anche la destinazione specifica di tali redditi alla spesa patrimoniale.
Massime di principio
- In caso di accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, il contribuente deve documentare l'esistenza e la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
- Secondo l'orientamento più recente della Cassazione, non occorre dimostrare il nesso materiale e specifico tra quei redditi e il singolo acquisto o investimento; è sufficiente che la loro disponibilità sia compatibile, sotto il profilo temporale e quantitativo, con la spesa contestata.
- La prova deve comunque essere concreta e documentale: la mera allegazione dell'esistenza di redditi esenti, senza elementi idonei a dimostrarne ammontare e disponibilità, può non essere sufficiente.
- La giurisprudenza richiamata evidenzia un superamento dell'orientamento più rigoroso che imponeva la prova dell'effettiva destinazione del reddito esente all'incremento patrimoniale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 feb 2017Sentenza del 20/02/2017 n. 242 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 20 feb 2017Sentenza del 20/02/2017 n. 245 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 20 feb 2017Sentenza del 20/02/2017 n. 504 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 feb 2017Sentenza del 20/02/2017 n. 690 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 20 feb 2017Sentenza del 20/02/2017 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 20 feb 2017Sentenza del 20/02/2017 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Biella
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →