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Sentenza

Sentenza del 01/03/2018 n. 895 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Diniego rimborso - Mancata indicazione dell'importo del credito nel diniego - Detrazione del credito nei successivi anni di imposta - Non spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società Q. aveva chiesto il rimborso di un credito IVA di 50.000 euro nella dichiarazione relativa al 2009. La pratica era stata archiviata per mancata produzione della documentazione giustificativa. Nonostante l'assenza di un provvedimento di diniego contenente il riconoscimento e la quantificazione del credito, la società aveva riportato l'importo nella dichiarazione IVA 2010, utilizzandolo in detrazione. L'Agenzia delle Entrate ha recuperato l'importo mediante cartella di pagamento, sostenendo che il credito non era stato riconosciuto e non poteva essere utilizzato negli anni successivi.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia aveva inizialmente accolto il ricorso della società. In appello, la Commissione ha riformato tale decisione, dichiarando legittima la pretesa fiscale e la cartella di pagamento. Ha stabilito che l'archiviazione della pratica per mancata documentazione non equivale al riconoscimento del credito e che, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 443/1997, il credito IVA può essere portato in detrazione successivamente al diniego del rimborso solo se l'Amministrazione, contestualmente, ne riconosce e indica l'ammontare. Poiché nel caso concreto mancavano sia un valido provvedimento di diniego sia il riconoscimento del credito, la detrazione era indebita. La società è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese.

Norme richiamate

  • Art. 1 d.P.R. 443/1997

    Il credito IVA per il quale non è stato accordato il rimborso può essere portato in detrazione successivamente alla notifica del provvedimento di diniego, purché l'Amministrazione ne indichi contestualmente l'importo spettante.

    La detrazione negli anni successivi è ammessa solo quando il diniego del rimborso è accompagnato dal riconoscimento e dalla quantificazione del credito. Un'archiviazione per carenza documentale, senza riconoscimento del credito, non consente di utilizzarlo in detrazione.

  • Art. 30 d.P.R. 633/1972

    Presupposti per la richiesta di rimborso del credito IVA.

    Il diniego rilevante ai fini dell'art. 1 del d.P.R. 443/1997 è quello fondato sull'assenza dei presupposti per il rimborso, ma nel quale l'Ufficio riconosca comunque l'effettiva esistenza del credito.

  • Art. 38-bis, comma 3, d.P.R. 633/1972

    Disciplina della sospensione del rimborso e del fermo amministrativo.

    La sospensione del rimborso o il fermo amministrativo non costituiscono un provvedimento di diniego idoneo a consentire automaticamente la detrazione del credito negli anni successivi.

  • Art. 9 dello Statuto dei diritti del contribuente

    La società ne aveva invocato la violazione, ma la censura non è stata accolta e non ha impedito la conferma della pretesa fiscale.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 11368/2012

    Il diritto alla detrazione presuppone che contestualmente al diniego del rimborso l'Amministrazione indichi il credito spettante al contribuente.

    La Corte ha chiarito che, se il provvedimento di diniego non quantifica alcun credito perché ne disconosce l'esistenza, il contribuente non può riportarlo in detrazione nelle dichiarazioni degli anni successivi.

Massime di principio

  • Il semplice mancato rimborso o l'archiviazione della pratica non equivalgono al riconoscimento del credito IVA.
  • Per riportare un credito IVA in detrazione dopo il diniego del rimborso occorre un provvedimento espresso dell'Amministrazione che, oltre a negare il rimborso, riconosca e quantifichi il credito.
  • In assenza di tale riconoscimento, l'indicazione autonoma del credito nella dichiarazione dell'anno successivo costituisce un utilizzo non autorizzato e può comportare il recupero dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni.
  • Il contribuente che ritiene esistente il credito deve fornire tempestivamente la documentazione richiesta e contestare l'archiviazione o il diniego nelle sedi appropriate, anziché utilizzare unilateralmente l'importo in compensazione o detrazione.
  • Non tutti gli atti dell'Ufficio relativi a un rimborso hanno lo stesso valore: diniego, sospensione, fermo amministrativo e archiviazione producono effetti diversi e solo il diniego con contestuale riconoscimento del credito abilita alla detrazione successiva.

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