Sentenza del 15/07/2015 n. 14770 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società una sottofatturazione dei corrispettivi relativi alla vendita di 13 appartamenti nell'anno 2004, recuperando a tassazione i ricavi ritenuti non dichiarati e rettificando le dichiarazioni IRES, IRAP e IVA, con applicazione di interessi e sanzioni. La società ha sostenuto che l'accertamento fosse fondato esclusivamente, e illegittimamente in via retroattiva, sul criterio del "valore normale" introdotto dal D.L. n. 223 del 2006, nonché privo di presunzioni gravi, precise e concordanti. Ha inoltre denunciato la violazione delle norme sullo Statuto del contribuente e il mancato esame del contrasto con la disciplina comunitaria IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'accertamento non fosse basato sull'applicazione automatica e retroattiva del criterio del "valore normale", ma su un complesso di elementi presuntivi valutati secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54. Tra gli elementi considerati vi erano le differenze tra prezzi al metro quadro di immobili simili, i valori di mercato, gli importi dei mutui concessi agli acquirenti, il valore del terreno, i costi di costruzione, i ricavi dichiarati e la redditività dell'investimento. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare l'occultamento di ricavi. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 20.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente la rettifica dei redditi d'impresa sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. La Corte ha ritenuto che l'accertamento fosse fondato su un quadro complessivo di elementi indiziari, non sul solo valore normale degli immobili.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Consente la rettifica della dichiarazione IVA quando l'amministrazione disponga di elementi idonei a dimostrare corrispettivi superiori a quelli dichiarati. Anche ai fini IVA, l'accertamento può fondarsi su presunzioni coordinate e convergenti.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, commi 2 e 3, convertito dalla L. n. 248 del 2006
"del valore normale dei predetti beni"
Ha introdotto, per le cessioni immobiliari, il criterio del valore normale quale possibile parametro di rettifica. La Corte ha escluso che tale criterio fosse stato applicato retroattivamente nel caso concreto.
L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 4, lett. f), e comma 5
Ha implicitamente abrogato le disposizioni che consentivano di desumere automaticamente i ricavi non dichiarati dal valore normale degli immobili.
L. n. 212 del 2000, artt. 3 e 10
Sono state richiamate dalla contribuente per contestare la retroattività delle disposizioni sul valore normale, ma la censura è stata assorbita poiché la Corte ha escluso che il criterio fosse stato utilizzato.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Disciplina il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha escluso la violazione delle norme sostanziali denunciate.
Massime di principio
- Per operazioni immobiliari anteriori all'introduzione del criterio del valore normale, l'amministrazione non può sostituire automaticamente il prezzo dichiarato con un valore di mercato successivo; deve invece dimostrare l'occultamento dei ricavi mediante elementi presuntivi concreti e convergenti.
- Il valore di mercato può comunque costituire uno degli indizi utilizzabili, purché sia inserito in un quadro probatorio più ampio e non rappresenti l'unico fondamento dell'accertamento.
- Sono rilevanti, tra gli altri, gli scostamenti tra prezzi di immobili comparabili, importi dei mutui, costi di costruzione, valore del terreno, prezzi di mercato e redditività economica dell'operazione.
- La valutazione degli indizi deve essere complessiva: singoli elementi eventualmente contestabili possono risultare sufficienti se, considerati insieme, formano un quadro grave, preciso e concordante.
- In giudizio, il contribuente che contesta un accertamento deve dimostrare non solo l'assenza di un'applicazione automatica del valore normale, ma anche l'inidoneità concreta degli elementi presuntivi utilizzati dall'amministrazione.
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