Ordinanza n. 4262/2026 - Milano, Sezione 2
per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Rho sulla “istanza di ordinanza ex art. 9, comma 1, della legge 26.10.1995, n. 447 e dell’art. 1 del D.P.C.M. 5.12.1997, previa indagine e relazione fonometrica redatta dal Responsabile della competente U.O. dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA)” formulata via p.e.c. il 20 marzo 2026 con riferimento ai lavori edilizi oggetto della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) prot. n. 74709 del 10 novembre 2025 presentata dai Controinteressati Belloni Stefano Luigi e Di Rocco Giulia e per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo di provvedere alla istanza suindicata; nonché per la condanna del Comune di Rho ad operare – previa indagine e relazione fonometrica redatta dal Responsabile della competente U.O. dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) – le verifiche di legge con riguardo alla sussistenza dei presupposti per l’emanazione di un’ordinanza ex art. 9, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dell’art. 1 del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, nonché per l’accertamento della legittimità dei lavori oggetto della suddetta Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) prot. n. 74709 del 10 novembre 2025 entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni, o nel termine che risulterà equo e ragionevole e previa nomina, ove occorra, di un commissario ad acta; nonché per l’annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi allo stato non conosciuti dal ricorrente, comunque collegati e denominati; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati per l’accertamento della nullità sia della prima C.I.L.A. presentata dai controinteressati al Comune di Rho, prot. n. 74709 del 10 novembre 2025 che la seconda C.I.L.A. n. 279/2026 in variante o, in subordine, della invalidità, inefficacia e comunque illegittime delle stesse; nonché per l’annullamento e/o disapplicazione della comunicazione del Comune di Rho, Sportello Unico Edilizia, prot. n. 42153 del 19 giugno 2026 con la quale si comunica che a seguito della segnalazione inviata dal ricorrente, “si è comunque provveduto ad eseguire istruttoria tecnica dalla quale è emerso che la Comunicazione in argomento (C.I.L.A. prot. n. 74709 del 10 novembre 2025 presentata dai Controinteressati Belloni Stefano Luigi e Di Rocco Giulia) risulta conforme alle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti in materia”; della successiva comunicazione del Comune di Rho prot. n. 47115 del 9 luglio 2026 con la quale – a seguito di nota nell’interesse del ricorrente del 29 giugno 2026 a riscontro della precedente comunicazione del Comune di Rho del 19 giugno 2026 – l’Ente territoriale ha formulato talune precisazioni; di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi allo stato non conosciuti dal ricorrente, comunque collegati e denominati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio del Comune sull’istanza di verificare le immissioni acustiche e adottare, se ne ricorrono i presupposti, un’ordinanza; con motivi aggiunti sono contestate due C.I.L.A. e le comunicazioni comunali che hanno ritenuto conforme la prima C.I.L.A.
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla richiesta, presentata via PEC il 20 marzo 2026, di svolgere verifiche fonometriche tramite ARPA e valutare l’adozione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 447/1995 e dell’art. 1 del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, in relazione a lavori oggetto di C.I.L.A. del 10 novembre 2025. Ha domandato inoltre l’accertamento della legittimità dei lavori, l’obbligo di provvedere entro un termine e, ove occorra, la nomina di un commissario ad acta. Con motivi aggiunti ha chiesto di dichiarare nulle, o in subordine invalide o inefficaci, la C.I.L.A. del 10 novembre 2025 e una successiva C.I.L.A. in variante; ha inoltre impugnato le comunicazioni comunali del 19 giugno e del 9 luglio 2026, con cui il Comune ha riferito che l’istruttoria tecnica aveva riscontrato la conformità della prima C.I.L.A. alle disposizioni vigenti e ha fornito successive precisazioni. L’ordinanza non esamina nel merito le censure sostanziali.
La decisione
Il TAR ha rilevato che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti contengono una pluralità di domande, alcune soggette al rito camerale e altre al procedimento ordinario. Ai sensi dell’art. 32, primo comma, c.p.a., ha disposto che l’intero giudizio prosegua con il rito ordinario, convertendo il rito speciale, e ha fissato l’udienza pubblica del 21 aprile 2027. Non ha deciso le domande sul silenzio, sulla legittimità delle C.I.L.A. o sulle comunicazioni comunali.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, c.p.a.
Ritenuto quindi che, ai sensi dell’art. 32, primo comma, cod. proc. amm., l’intero giudizio debba proseguire con il procedimento ordinario e che di conseguenza sia necessario disporre la conversione dal rito speciale al rito ordinario;
In presenza di una pluralità di domande soggette a riti diversi, il giudizio prosegue unitariamente con il procedimento ordinario, previa conversione dal rito speciale.
Massime di principio
- Quando un ricorso cumulativo comprende domande assoggettate in parte al rito camerale e in parte al procedimento ordinario, il giudice dispone, ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., la prosecuzione dell’intero giudizio con il rito ordinario.
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