Cassazione Civile, Ordinanza n. 06127/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario l'estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento, deducendo la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo per asserita omessa notifica della cartella e conseguente decorso del termine decennale. In primo grado il ricorso era stato accolto per mancata prova di atti interruttivi. In appello il contribuente aveva impugnato soltanto il capo sulle spese, mentre l'agente della riscossione aveva proposto appello incidentale sostenendo l'esistenza di plurimi atti interruttivi e, soprattutto, l'inammissibilità originaria del ricorso perché proposto contro un estratto di ruolo fuori dalle ipotesi tassative previste dalla normativa. La Corte di secondo grado, accogliendo l'appello incidentale, aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario. In cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo per violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che sulla diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo si fosse formato giudicato interno, poiché la controparte non aveva impugnato il capo della decisione di primo grado che avrebbe, sia pure implicitamente, ritenuto ammissibile il ricorso; pertanto, secondo il ricorrente, la Corte d'appello non avrebbe potuto rilevare l'inammissibilità per difetto delle condizioni di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che, secondo il principio delle Sezioni Unite sul giudicato implicito, la parte interessata deve impugnare nel grado successivo il vizio processuale rilevabile d'ufficio non espressamente deciso, altrimenti si forma giudicato interno; tuttavia restano fuori da tale regola i vizi "fondanti", tra cui il requisito dell'interesse ad agire. Poiché l'impugnazione dell'estratto di ruolo non esprime di per sé una pretesa impositiva e, nel caso concreto, non risultava una statuizione espressa del primo giudice sulla diretta impugnabilità idonea a passare in giudicato, la Corte ha confermato l'inammissibilità originaria del ricorso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, oltre alle ulteriori sanzioni economiche previste per il ricorso definito come manifestamente infondato nell'ambito del procedimento accelerato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
invocato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno sulla questione dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
art. 100 c.p.c.
per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse
richiamato come norma fondante del requisito dell'interesse ad agire, che la Corte considera questione rilevabile d'ufficio e non soggetta a giudicato implicito quando manchi il relativo interesse.
art. 161, comma 1, c.p.c.
richiamato per il principio di conversione del vizio processuale in motivo di gravame e per gli effetti del mancato rilievo nel grado successivo.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto dal contribuente.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento accelerato dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e per la decisione conforme alla proposta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
citato nel passaggio preliminare in relazione alla composizione del collegio e alla proposta di definizione accelerata.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di ulteriori somme in ragione della conformità della decisione alla proposta accelerata e della manifesta infondatezza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
norma richiamata in ricorso come base della censura sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo e delle ipotesi tassative che la consentono.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il ricorrente allega e dimostra specifiche situazioni che rivelino un concreto interesse ad agire; l'estratto di ruolo, di per sé, non esprime una pretesa impositiva e non basta a fondare un'azione di accertamento negativo anticipatoria.
- Il requisito dell'interesse ad agire integra una questione "fondante" rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado: la sua omissione non è coperta da giudicato implicito e può essere valutata anche dal giudice dell'impugnazione e di legittimità.
- Il giudicato implicito su un vizio processuale rilevabile d'ufficio si forma solo quando il giudice di primo grado abbia deciso nel merito senza esaminarlo espressamente e la parte interessata ometta di impugnarlo; tale regola non opera per i vizi fondanti o per quelli rilevabili in ogni stato e grado.
- La mancata impugnazione di una statuizione di merito non impedisce al giudice di appello di rilevare d'ufficio il difetto originario di interesse ad agire, quando tale profilo non sia stato oggetto di una decisione espressa idonea a consolidarsi in giudicato.
- La definizione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati può comportare, in caso di decisione conforme alla proposta, la condanna alle ulteriori somme previste dall'art. 96, comma 3, c.p.c. e agli effetti economici accessori previsti dalla normativa sul contributo unificato.
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