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Decreto dirigenziale n. 16 del 30/03/2020

Modifiche al Decreto Direttoriale numero 1 del 7 gennaio 2019. Il decreto stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci per incentivare la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dal trasporto ferroviario delle merci Il Decreto Direttoriale numero 33 del 21 maggio 2020 ha abrogato il Decreto Direttoriale n. 16 del 30 marzo 2020 - Proroga termini presentazione istanze contributi retrofit carri

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti16

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto interviene in via temporanea, per la sola annualità 2020, sul regime dei contributi disciplinato dal decreto direttoriale n. 1 del 7 gennaio 2019 e sulla relativa convenzione MIT-RFI del 10 aprile 2019. La misura, collegata all’incentivazione del retrofit dei carri merci per ridurre l’inquinamento acustico del trasporto ferroviario, sposta in avanti alcuni termini procedimentali e sostituisce l’attività ispettiva con una verifica documentale, anche in ragione dell’emergenza COVID-19 e dell’applicazione dell’art. 103 del d.l. n. 18/2020. Sono inoltre aggiornate le Linee guida operative del 11 luglio 2019 per la presentazione dei modelli.

Proroga e adeguamento per il 2020 dei termini del decreto retrofit per i contributi ai carri merci retrofittati

Proroga 2020 dei termini del decreto retrofit per i contributi ai carri merci retrofittati

Il decreto direttoriale interviene in via temporanea sul regime dei contributi per l’ammodernamento, rinnovo e ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci, disciplinato dal decreto direttoriale 7 gennaio 2019, n. 1 e dalla convenzione MIT-RFI del 10 aprile 2019. L’obiettivo è adeguare i termini procedimentali e operativi per il 2020, anche alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’applicazione dell’art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

Quadro normativo e finalità dell’incentivo

Il provvedimento richiama:

  • l’art. 108 TFUE;
  • la Comunicazione della Commissione 2008/C 184/07 sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie, in particolare i punti 106 e 107 sugli aiuti all’interoperabilità e all’abbattimento dell’inquinamento acustico;
  • l’art. 47, comma 10, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha stanziato 20 milioni di euro per il 2018 per incentivare la riduzione del rumore del trasporto ferroviario merci e l’adeguamento graduale del materiale rotabile esistente con soluzioni tecniche certificabili o approvate in ambito europeo;
  • la decisione positiva preliminare della Commissione europea C(2018)8850 del 18 dicembre 2018;
  • il decreto direttoriale 7 gennaio 2019, n. 1, che ha fissato criteri e modalità di erogazione dei contributi;
  • il decreto MEF n. 19405 di marzo 2019, con variazione di bilancio che assegna ulteriori fondi per il finanziamento degli interventi di ammodernamento dei carri merci, pari a 5 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020.

Interventi sul decreto direttoriale n. 1 del 2019

Per il solo anno 2020, l’art. 1 del decreto modifica l’art. 6 del decreto direttoriale n. 1/2019, relativo al riconoscimento ed erogazione del contributo. Le principali variazioni sono:

  • il riferimento a "il mese successivo a ciascun trimestre" viene sostituito da "il 15 aprile 2020 e per le sole attività relative all’ultimo trimestre dell’anno 2019";
  • il termine di "15 giorni" è elevato a "30 giorni";
  • il riferimento a "febbraio dell’anno successivo all’intervento" è sostituito con "maggio 2020";
  • il riferimento a "Entro marzo dell’anno successivo a quello dell’intervento" è sostituito con "Entro giugno 2020";
  • nel comma 5, la parola "vigilanza" è sostituita da "verifica documentale";
  • al comma 7, il termine "Entro marzo dell’anno successivo all’intervento" diventa "Entro giugno 2020";
  • al comma 9, il riferimento a "Nel mese di maggio dell’anno successivo all’intervento" è sostituito da "Entro settembre 2020".

Modifiche alla convenzione MIT-RFI

L’art. 2 del decreto aggiorna, sempre per il solo 2020, la convenzione MIT-RFI prot. n. 205 del 10 aprile 2019:

  • all’art. 2, comma 1, l’adempimento ministeriale previsto "nel mese di maggio di ciascun anno successivo all’intervento, a decorrere dal 2020 e per la durata della presente convenzione" è sostituito da "entro settembre 2020";
  • all’art. 3, comma 2, viene precisato che i richiami all’art. 6 del decreto e all’art. 2 della convenzione devono intendersi riferiti "per come modificato/a dal presente atto".

Aggiornamento delle linee guida operative

L’art. 3 modifica le Linee Guida "Decreto retrofit" prot. n. 4505 dell’11 luglio 2019, limitatamente al punto 6 "Presentazione modelli". In particolare, per il solo anno 2020:

  • nel secondo periodo, le parole "il mese di marzo" sono sostituite con "giugno 2020";
  • nel quarto periodo, le parole "a marzo" sono sostituite con "a giugno".

Contesto emergenziale e impossibilità di verifiche ispettive

Nelle premesse si dà atto della nota FERCARGO del 17 marzo 2020, con cui è stata chiesta la proroga dei termini di invio della documentazione prevista dal decreto n. 1/2019. Il decreto considera applicabile all’intero procedimento l’art. 103, comma 1, del d.l. n. 18/2020 e rileva che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i funzionari ministeriali non potranno effettuare verifiche ispettive presso beneficiari, imprese ferroviarie, ECM e in generale presso i soggetti che hanno realizzato gli interventi sui carri oggetto di contribuzione.

Efficacia, pubblicità e limitazione temporale

L’art. 4 stabilisce che le disposizioni si applicano esclusivamente all’annualità 2020. Il decreto è comunicato ai beneficiari tramite le associazioni di categoria e mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione. L’entrata in vigore è fissata al giorno della pubblicazione sul sito istituzionale.

Punti principali

Base normativa e finalità dell’intervento

Il provvedimento si fonda sull’art. 108 TFUE, sulla disciplina europea sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie e sull’art. 47, comma 10, del d.l. 50/2017, che ha previsto 20 milioni di euro per il 2018 per incentivare la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dal trasporto ferroviario merci e l’adeguamento del materiale rotabile con soluzioni tecniche certificabili o approvate in ambito europeo. Il decreto dà attuazione, per l’anno 2020, al regime già definito dal decreto direttoriale n. 1/2019 e ne adegua i tempi di esecuzione.

Rinvio dei termini del decreto direttoriale n. 1/2019

Per il solo anno 2020 vengono modificati i termini dell’art. 6 del decreto direttoriale 7 gennaio 2019, n. 1, relativo al riconoscimento ed erogazione del contributo. In particolare, sono differiti i termini per la presentazione delle istanze e della documentazione, per i controlli e per le successive fasi procedimentali: il riferimento al mese successivo a ciascun trimestre viene sostituito con il 15 aprile 2020 per le attività relative all’ultimo trimestre 2019; il termine di 15 giorni diventa di 30 giorni; i riferimenti a febbraio, marzo e maggio dell’anno successivo sono sostituiti rispettivamente con maggio 2020, giugno 2020 e settembre 2020.

Sostituzione della vigilanza con verifica documentale

Tra le modifiche all’art. 6 del decreto n. 1/2019, il decreto sostituisce il termine "vigilanza" con "verifica documentale". La scelta è coerente con l’impossibilità, dichiarata nelle premesse, di effettuare fino alla cessazione dello stato di emergenza COVID-19 le verifiche ispettive presso beneficiari, imprese ferroviarie, ECM e soggetti esecutori degli interventi sui carri oggetto di contribuzione.

Modifiche alla convenzione MIT-RFI e alle linee guida operative

Per il 2020 sono aggiornati anche gli adempimenti previsti dalla convenzione MIT-RFI prot. n. 205 del 10 aprile 2019: l’adempimento ministeriale previsto entro maggio di ciascun anno successivo all’intervento viene spostato a entro settembre 2020; per RFI viene precisato che i richiami agli articoli 6 del decreto e 2 della convenzione devono intendersi riferiti come modificati dal presente atto. Inoltre, le Linee guida "Decreto retrofit" prot. n. 4505 dell’11 luglio 2019 sono modificate nel punto 6 "Presentazione modelli", sostituendo i riferimenti temporali a marzo con giugno 2020.

Efficacia e pubblicità

Le disposizioni si applicano esclusivamente all’annualità 2020. Il decreto è reso noto ai beneficiari tramite trasmissione alle associazioni di categoria e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione. L’entrata in vigore coincide con la data di pubblicazione sul sito del Ministero.

Come è indicizzato

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