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Decreto dirigenziale n. 12 del 25/03/2020

Modifiche al decreto dirigenziale n. 3 dell’11 febbraio 2020, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, concernente l’individuazione della prima fase di attuazione delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti12

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto modifica il precedente decreto dirigenziale n. 3 dell’11 febbraio 2020 sulla prima fase di attuazione del documento unico di circolazione e di proprietà, rimodulando le scadenze operative alla luce dell’emergenza COVID-19. In particolare, vengono prorogati i termini per alcune operazioni, soppressa una modalità prevista dal comma 2 dell’art. 3 e fissata al 1° giugno 2020 la data dalla quale l’uso delle procedure telematiche diventa obbligatorio per le operazioni richiamate. Il provvedimento entra in vigore il 30 marzo 2020 ed è pubblicato sui siti istituzionali del MIT e dell’ACI.

Modifiche alla prima fase di attuazione del documento unico di circolazione e di proprietà

Modifiche alla prima fase di attuazione del documento unico di circolazione e di proprietà

Il decreto dirigenziale interviene sul decreto n. 3 dell’11 febbraio 2020, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98, relativo alla graduale attuazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà. La modifica è adottata in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di rimodulare i tempi della prima fase di esercizio.

Quadro normativo e contesto applicativo

Tra i richiami normativi figurano, oltre al d.lgs. n. 98/2017, la legge n. 145/2018 che aveva differito al 1° gennaio 2020 i termini di avvio, e la legge n. 160/2019 che ha introdotto il comma 4-bis all’art. 1 del medesimo decreto legislativo, demandando a decreti MIT l’individuazione delle fasi di graduale messa in esercizio, non oltre il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche presso gli sportelli telematici dell’automobilista.

Il provvedimento richiama inoltre il decreto dirigenziale n. 3 dell’11 febbraio 2020, la dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020, il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il DPCM 11 marzo 2020, la circolare ministeriale n. 1565 del 16 marzo 2020 sulle attività indifferibili in presenza e il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Modifiche al decreto dirigenziale n. 3 dell’11 febbraio 2020

Le modifiche riguardano principalmente l’art. 3 del decreto n. 3/2020:

  • al comma 1 sono soppresse le parole ", con le modalità di cui al comma 2,";
  • il comma 2 dell’art. 3 è soppresso integralmente;
  • al comma 6 il termine "Fino al 5 aprile 2020" è sostituito con "Fino al 3 maggio 2020";
  • al comma 7 il termine "dal 6 aprile 2020" è sostituito con "dal 4 maggio 2020";
  • al comma 8 è aggiunto il periodo secondo cui, per le operazioni richiamate, l’utilizzo delle procedure di cui al comma 1 è obbligatorio a decorrere dal 1° giugno 2020.

Ulteriore adeguamento dell’articolo 6

Il decreto interviene anche sull’art. 6, comma 2, sostituendo le parole "dal 6 aprile 2020" con "dal 4 maggio 2020". La modifica conferma il coordinamento dei termini con la nuova scansione temporale dettata dall’emergenza sanitaria.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il decreto dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito istituzionale dell’Automobile Club d’Italia. L’atto entra in vigore il 30 marzo 2020.

Punti principali

Base normativa e finalità

Il decreto interviene sul regime di graduale messa in esercizio delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, previsto dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. La rimodulazione è motivata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla necessità di adeguare la prima fase di attuazione già definita con il decreto dirigenziale n. 3 dell’11 febbraio 2020.

Modifiche alle scadenze dell’articolo 3

Vengono aggiornati i termini temporali della prima fase: il riferimento "Fino al 5 aprile 2020" è sostituito con "Fino al 3 maggio 2020" e "dal 6 aprile 2020" è sostituito con "dal 4 maggio 2020". È inoltre eliminato il richiamo alle modalità di cui al comma 2 e lo stesso comma 2 dell’art. 3 viene soppresso.

Obbligatorietà delle procedure telematiche

All’articolo 3, comma 8, è aggiunto un periodo che stabilisce che, per le operazioni considerate, l’utilizzo delle procedure di cui al comma 1 diventa obbligatorio dal 1° giugno 2020.

Rinvio anche nell’articolo 6

Anche l’articolo 6, comma 2, viene adeguato sul piano temporale: il termine "dal 6 aprile 2020" è sostituito con "dal 4 maggio 2020".

Pubblicazione ed efficacia

Il decreto dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e su quello dell’Automobile Club d’Italia. L’entrata in vigore è fissata al 30 marzo 2020.

Come è indicizzato

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