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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14916/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cante Luigi era stato condannato in abbreviato per detenzione e spentura di cinque banconote false da 100 euro (art. 455 c.p.) e per detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo (art. 697 c.p.). Ha impugnato la sentenza di appello deducendo: (1) vizio di motivazione e difetto di attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese (tra cui precedente diverbio e una falsa denuncia di minaccia), assenza di altri falsi rinvenuti in perquisizione, e contestazione della provenienza delle munizioni (sarebbero del padre defunto); inoltre sostenendo la mancanza della volontà di spendita delle banconote false; (2) errata applicazione della legge penale per non aver riconosciuto le attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza e il rispetto delle prescrizioni cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le censure chiedevano una non consentita rivalutazione del materiale probatorio e non hanno dimostrato una mancanza o manifesta illogicità della motivazione: i giudici di merito avevano valutato l'attendibilità degli denunciante e considerato l'alternativa prospettata dalla difesa; in particolare hanno escluso che le munizioni appartenessero al padre defunto e hanno rilevato il rinvenimento nel comodino della camera in uso all'imputato. Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche la Cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e conforme alla giurisprudenza consolidata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 455 codice penale

    Norma relativa alla spendita e immissione in circolazione di monete false: è stata ritenuta integrata dalla condotta di detenere e usare le cinque banconote false per pagamenti. La Corte ha valutato che vi fosse volontà di spendita sulla base delle risultanze probatorie.

  • art. 697 codice penale

    Norma sulle munizioni per armi comuni da sparo: la detenzione illegale è stata ritenuta provata con il rinvenimento delle cartucce nel comodino della camera dell'imputato; la censura difensiva circa la provenienza dalle cose del padre defunto è stata esclusa dai giudici di merito.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Norma che prevede la condanna per ricorso inammissibile alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; applicata dalla Corte a carico del ricorrente con liquidazione in euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)

    Principi consolidati sul controllo in Cassazione: non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio né un sindacato sulla valutazione della credibilità delle fonti, salvo che emergano vizi di motivazione consistenti nella mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente una motivazione congrua che indichi gli elementi decisivi.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che chiedono una semplice rivalutazione del fatto o della credibilità delle prove: in cassazione bisogna dimostrare la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione del giudice di merito.
  • Le valutazioni sulla attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese e sulla ricostruzione dei fatti appartengono al giudice del merito; il ricorrente deve indicare puntualmente dove la motivazione è formalmente carente per poter ottenere il riesame in Cassazione.
  • Per contestare la detenzione di munizioni è necessario fornire elementi che confutino specificamente la ricostruzione del giudice (es. prova certa della proprietà da parte di terzi o del luogo di custodia diverso da quello dell'imputato); mere allegazioni generiche non sono sufficienti.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione se il giudice di merito ha dato una motivazione congrua che individua gli elementi decisivi per il diniego.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare l'obbligo di pagare spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

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