Sentenza del 13/10/2015 n. 712 - Comm. Trib. Prov. Brescia
CATASTO - Impianti e punti di linea gasdotti - Accatastamento - Categoria D - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che sia gli impianti sia i punti di intercettazione della linea dei gasdotti devono essere accatastati nella categoria catastale D, poiché costituiscono strutture realizzate per esigenze speciali e funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto del gas. Il testo non fornisce ulteriori dettagli sul dispositivo, sugli importi eventualmente controversi o sui soggetti processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di accatastamento degli impianti e dei punti di intercettazione delle linee dei gasdotti a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 262/2006. La questione consiste nello stabilire se tali beni debbano essere classificati nella categoria catastale D, riservata agli immobili e alle strutture costruiti per speciali esigenze e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
Norme richiamate
A seguito della sua entrata in vigore, gli impianti e i punti di intercettazione delle linee dei gasdotti sono soggetti ad accatastamento nella categoria catastale D.
Categoria catastale D
La categoria comprende strutture costruite per speciali esigenze, la cui destinazione non può essere modificata senza radicali trasformazioni; tale criterio è stato ritenuto applicabile sia agli impianti sia ai punti di intercettazione delle linee dei gasdotti.
Massime di principio
- Per individuare la categoria catastale di un impianto occorre considerare la sua funzione concreta e il fatto che sia stato realizzato per esigenze speciali, non soltanto la sua natura fisica o la sua autonoma utilizzabilità.
- Le componenti funzionalmente integrate in una rete o infrastruttura speciale, come gli impianti e i punti di intercettazione dei gasdotti, possono essere soggette ad accatastamento anche quando non costituiscono edifici tradizionali.
- La categoria D è generalmente appropriata quando la struttura è strettamente destinata all'esercizio di un'attività specifica e non può essere convertita a un diverso uso senza interventi radicali.
- La classificazione catastale deve essere verificata alla luce della normativa vigente al momento dell'accatastamento e delle caratteristiche funzionali dell'opera.
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