Sentenza del 13/10/2015 n. 521 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione 117.179 euro sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza. L'accertamento riguardava, tra l'altro, costi documentati da due fatture della ditta C.G., per complessivi 26.320 euro, e da tre fatture della ditta R.V., per complessivi 36.700 euro, ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Il ricorrente ha sostenuto: l'applicabilità retroattiva della disciplina sui cosiddetti "costi da reato" prevista dall'art. 4-bis della legge n. 537/1993, come modificato dall'art. 8 della legge n. 44/2012; l'insufficienza della prova fornita dall'Amministrazione circa l'inesistenza delle operazioni e la mancata dimostrazione della sua consapevole partecipazione alla simulazione; l'effettività delle prestazioni, dedotta anche dai pagamenti delle fatture.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la legittimità dell'accertamento. Ha ritenuto decisive le dichiarazioni dei titolari delle ditte emittenti, che avevano disconosciuto le operazioni o ammesso la natura fittizia delle fatture, nonché l'assenza, presso le imprese emittenti, di personale, macchinari e attrezzature idonei all'esecuzione delle prestazioni. Una volta forniti dall'Amministrazione elementi affidabili sull'inesistenza delle operazioni, spettava al contribuente dimostrarne l'effettività ai sensi dell'art. 2697 c.c.; tale prova non è stata ritenuta raggiunta. La Commissione ha inoltre escluso l'applicabilità della disciplina dei "costi da reato", poiché le somme indicate nelle fatture inesistenti non costituiscono costi strumentali al reato, ma rappresentano il contenuto stesso della falsa rappresentazione fiscale. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
Norma utilizzata dall'Amministrazione per rettificare il reddito d'impresa sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle verifiche fiscali.
Art. 4-bis della legge n. 537/1993, come modificato dall'art. 8 della legge n. 44/2012
La disciplina riguarda i componenti negativi direttamente utilizzati nell'ambito di una fattispecie criminosa. Non si applica alle fatture relative a operazioni inesistenti, poiché gli importi fatturati non sono costi strumentali al reato, ma costituiscono l'oggetto stesso della falsa rappresentazione.
Art. 2697 del Codice civile
Quando l'Amministrazione fornisce elementi attendibili sull'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente che intende dedurre i costi e detrarre la relativa IVA dimostrare l'effettiva esistenza delle prestazioni e dei pagamenti.
Artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000
Le fatture relative a operazioni inesistenti sono collegate ai reati di dichiarazione fraudolenta e di emissione di fatture per operazioni inesistenti; proprio per questo, i relativi importi rappresentano il contenuto oggettivo della condotta fraudolenta e non costi direttamente utilizzati per commettere il reato.
Massime di principio
- In presenza di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti e attendibili, come dichiarazioni degli emittenti, assenza di strutture operative o altre anomalie documentali.
- Se l'Amministrazione offre una prova presuntiva qualificata dell'inesistenza delle operazioni, il contribuente deve dimostrare con documentazione e elementi oggettivi l'effettiva esecuzione delle prestazioni; il solo pagamento delle fatture, di regola, non è sufficiente.
- La disciplina dei cosiddetti "costi da reato" non rende deducibili costi che non sono mai stati realmente sostenuti e non si applica alle fatture per operazioni inesistenti.
- La deducibilità fiscale del costo e la detraibilità dell'IVA presuppongono entrambe l'effettiva esistenza dell'operazione sottostante, anche se i relativi oneri probatori possono essere valutati distintamente.
- Le dichiarazioni rese dagli emittenti delle fatture possono essere utilizzate nel procedimento tributario e, se ritenute attendibili e corroborate da ulteriori elementi, possono fondare il recupero a tassazione.
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