Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/10/2015 n. 515 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non Disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella esattoriale relativa al contributo consortile di bonifica per l'anno 2010, pari a 797,47 euro, sostenendo che mancasse il presupposto impositivo. In particolare, contestava l'assenza di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica, nonché la mancata valida approvazione di un Piano di Classifica integrato applicabile ai propri terreni edificabili. Il Consorzio ha sostenuto invece che gli immobili erano inclusi nel comprensorio consortile, inseriti nel Piano di Classifica regolarmente approvato e beneficiavano della difesa idraulica del territorio; ha inoltre dedotto che i terreni non erano soggetti alla tariffa per il servizio di pubblica fognatura e quindi non rientravano nell'esenzione prevista dalla normativa regionale.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo non provato uno specifico beneficio fondiario e non completato il Piano di Classifica integrato. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza: ha ritenuto il Piano di Classifica regolarmente approvato ed esecutivo e ha affermato che, in presenza dell'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile e di un Piano di Classifica approvato, il beneficio fondiario si presume, salvo specifiche e adeguate contestazioni del contribuente. È stato inoltre precisato che non è necessario che le opere siano eseguite direttamente sul fondo, essendo sufficiente il beneficio derivante dalla difesa idraulica del territorio. L'appello del Consorzio è stato quindi accolto e la cartella esattoriale è stata confermata. Le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 10 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215

    L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica postula la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio dalle opere.

    Il contributo consortile è dovuto quando l'immobile ricade nel comprensorio e beneficia, anche in termini di incremento di valore o di sicurezza idraulica, dell'attività di bonifica.

  • Legge Regionale Basilicata n. 33 del 6 settembre 2001, art. 9, comma 5

    Riguarda gli immobili ricadenti in zone urbane o in zone coperte dagli strumenti urbanistici e soggetti all'obbligo di versamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura.

    L'esenzione dal contributo consortile opera, secondo la decisione, quando ricorrono congiuntamente i presupposti previsti dalla norma, incluso l'assoggettamento alla tariffa per la pubblica fognatura. I terreni della società, non soggetti a tale tariffa, non sono stati ritenuti esenti.

  • Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto

    Il Piano, approvato con delibere consortili e con delibera della Giunta Regionale di Basilicata n. 49 del 17 gennaio 2006, individua gli immobili inclusi nel comprensorio e gli indici di beneficio. La sua approvazione consente di presumere il beneficio fondiario, salvo contestazioni specifiche e adeguatamente dimostrate.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 8960 del 14 ottobre 1996

    Il beneficio richiesto per la debenza del contributo deve essere specifico e riferibile al fondo, non un vantaggio meramente generico per il territorio; nella sentenza di appello, tale requisito è stato ritenuto presunto in presenza di un Piano di Classifica approvato e di contestazioni generiche.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, n. 8770 del 10 aprile 2009

    Ha ribadito che il contributo richiede un beneficio diretto e specifico per l'immobile, non essendo sufficiente la mera appartenenza al territorio consortile.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, n. 4513 del 2009

    In presenza di un Piano di Classifica regolarmente approvato e di un perimetro di contribuenza individuato, il Consorzio non deve fornire ulteriori prove del beneficio se il contribuente non formula contestazioni specifiche.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, n. 12860 del 2012

    Conferma l'effetto presuntivo del Piano di Classifica approvato e l'inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente che contesti il beneficio.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, n. 24070 del 12 novembre 2014

    L'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'approvazione del Piano di Classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile.

    Non è necessario che le opere consortili siano eseguite direttamente sul fondo: rileva il beneficio derivante dalla complessiva attività di bonifica.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, n. 23220 del 31 ottobre 2014

    È richiamata come orientamento sostanzialmente analogo sul carattere presuntivo del beneficio derivante dall'inclusione dell'immobile nel comprensorio e nel Piano di Classifica.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, n. 27057 del 19 dicembre 2014

    Il presupposto impositivo si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico; tale beneficio è intrinseco nelle opere di difesa idraulica del territorio, poiché i fondi protetti acquistano maggior valore.

    La protezione idraulica del territorio può costituire di per sé un beneficio specifico per gli immobili, anche senza interventi materiali direttamente eseguiti sui singoli fondi.

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente un contributo consortile non è sufficiente affermare genericamente di non utilizzare canali o opere di bonifica: occorre indicare e dimostrare in modo concreto perché l'immobile non riceva alcun beneficio fondiario.
  • Quando l'immobile è incluso nel perimetro consortile e il Consorzio dispone di un Piano di Classifica regolarmente approvato, il beneficio può essere presunto e l'onere della prova si sposta sul contribuente.
  • Il beneficio non richiede che un'opera sia realizzata direttamente sul terreno: può consistere nella protezione idraulica complessiva, nella manutenzione dei canali e nella conseguente conservazione o crescita del valore dell'immobile.
  • La mera inclusione nel comprensorio non è sempre sufficiente in astratto; tuttavia, se è accompagnata da un Piano di Classifica valido e da contestazioni generiche del contribuente, tende a fondare la legittimità della contribuzione.
  • Per verificare un'eventuale esenzione prevista dalla normativa regionale occorre controllare tutti i presupposti richiesti cumulativamente, compreso l'eventuale assoggettamento alla tariffa per il servizio di pubblica fognatura.
  • Una contestazione concreta dovrebbe riguardare, ad esempio, l'erronea inclusione dell'immobile nel perimetro, l'inesistenza o invalidità del Piano di Classifica, l'erronea applicazione degli indici di beneficio o l'assenza di qualunque possibile vantaggio idraulico o fondiario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.