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Sentenza

Sentenza del 13/10/2015 n. 513 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non Disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, deducendo principalmente la violazione dell’art. 7 della Legge 212/2000 per mancata allegazione del processo verbale di constatazione richiamato nell’atto, con conseguente carenza di motivazione. In via subordinata, ha contestato uno specifico rilievo. In appello ha inoltre denunciato la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione, erronea individuazione della questione controversa e omessa pronuncia su punti decisivi. La questione residua riguardava l’utilizzo, negli anni 2003, 2004 e 2005, di perdite fiscali generate nel 2002 in conseguenza delle agevolazioni della cosiddetta Tremonti-bis.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per la parte oggetto di conciliazione parziale, rigettando il ricorso per la parte residua e compensando le spese. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l’appello della società, ritenendo che il condono tombale presentato dalla contribuente per il 2002 avesse definito anche la posizione relativa all’agevolazione Tremonti-bis e alla componente negativa di reddito da essa derivante, non più rettificabile dall’Amministrazione per i periodi definiti. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La società ha invocato l’obbligo di motivazione degli atti tributari e la necessità di allegare o rendere conoscibili gli atti richiamati nell’avviso di accertamento. La sentenza di appello ha accolto l’impugnazione sulla questione sostanziale residua, senza sviluppare specificamente una decisione autonoma sulla violazione dell’art. 7.

  • Legge 18 ottobre 2001, n. 383 (cosiddetta Tremonti-bis)

    Le agevolazioni previste dalla legge avevano prodotto, nel caso concreto, perdite fiscali utilizzate in compensazione negli anni successivi. Tali perdite erano collegate a una componente negativa di reddito derivante dall’agevolazione.

  • Art. 9 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Il condono tombale o definizione automatica chiude la possibilità di rettificare, per i periodi d’imposta definiti, le componenti reddituali comprese nella definizione. Secondo la Commissione, ciò impediva all’Ufficio di contestare successivamente la componente negativa derivante dalla Tremonti-bis e le perdite fiscali conseguenti.

Massime di principio

  • Quando un contribuente ha aderito validamente a una definizione automatica o condono tombale, gli elementi reddituali compresi nei periodi definiti non possono, in linea generale, essere successivamente rettificati dall’Amministrazione finanziaria, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
  • Se un’agevolazione fiscale ha generato una componente negativa di reddito o una perdita e tale componente rientra nel periodo coperto dal condono, l’Amministrazione può incontrare limiti nel contestarne successivamente l’utilizzo negli anni seguenti.
  • L’utilizzo di perdite fiscali in compensazione deve essere valutato considerando sia l’anno in cui le perdite sono state generate sia eventuali definizioni agevolate intervenute per quel periodo.
  • Un avviso di accertamento deve consentire al contribuente di comprendere pienamente i presupposti della pretesa; quando richiama documenti non allegati, occorre verificare se tali documenti siano già conosciuti o conoscibili dal contribuente e se la motivazione resti comunque sufficiente.
  • La conciliazione parziale può chiudere alcune contestazioni lasciandone altre da decidere; in tal caso il giudice deve individuare con precisione la parte residua e pronunciarsi sulle questioni effettivamente ancora controverse.
  • L’accoglimento dell’appello può essere parziale e non comporta necessariamente la condanna alle spese, che possono essere compensate quando la natura della controversia o la parziale soccombenza reciproca lo giustifichi.

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