Circolare numero 92 del 08-07-2011
Modalità operative per la gestione degli aspetti contributivi connessi al mancato godimento dei permessi per riduzione orario (c.d. ROL) o per le ex festività, ovvero in caso di mancato pagamento delle relative indennità sostitutive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando nasce l’obbligazione contributiva sulle indennità sostitutive dei permessi per riduzione di orario (ROL) e delle ex festività non goduti, indicando che la scadenza coincide con il termine di fruizione previsto da contrattazione collettiva o pattuizione individuale, anche se le somme non sono ancora state materialmente pagate. Vengono inoltre indicate le modalità operative di assolvimento tramite UniEmens e il recupero della contribuzione nel caso in cui i permessi siano fruiti successivamente. Il messaggio integrativo precisa che la disciplina vale anche per la contrattazione di secondo livello e che, in assenza di un termine di fruizione, non vi è scadenza dell’obbligazione contributiva; disciplina infine il versamento della contribuzione già scaduta senza oneri accessori entro specifiche denunce contributive.
Permessi ROL e ex festività: disciplina contributiva e modalità operative per il mancato godimento o pagamento delle indennità sostitutive
Permessi ROL e ex festività: disciplina contributiva e modalità operative
La circolare interviene per chiarire il regime contributivo connesso ai permessi per riduzione di orario di lavoro (ROL) e alle ex festività non goduti, nonché alle eventuali indennità sostitutive. Il documento coordina i chiarimenti ministeriali intervenuti in materia e fornisce indicazioni operative ai datori di lavoro sulla gestione in UniEmens e sulla regolarizzazione di contribuzione già scaduta.
Natura dei permessi per riduzione di orario e delle ex festività
I ROL sono permessi di fonte contrattuale che consentono al lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa senza subire decurtazioni retributive. La loro fruizione può avvenire in forma oraria o per intere giornate e può essere individuale o collettiva; nel secondo caso, essi rappresentano una riduzione dell’orario di lavoro annuale, articolata su base giornaliera o settimanale in relazione al settore di appartenenza.
Il termine di godimento dei permessi può essere stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, dalla contrattazione aziendale o direttamente dalle parti nell’ambito dell’autonomia negoziale. In mancanza di fruizione entro il termine, è normalmente prevista un’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione vigente alla scadenza del termine di utilizzo.
Per le ex festività, la circolare ricorda che la contrattazione collettiva prevede permessi individuali in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili: S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione. Secondo gli orientamenti ministeriali richiamati, tali permessi sono diritti disponibili, analogamente ai ROL.
Momento di insorgenza dell’obbligazione contributiva
La circolare chiarisce che, quando esiste una previsione contrattuale collettiva o una pattuizione individuale che disciplini il termine di fruizione dei permessi ROL o delle ex festività e preveda il pagamento di un’indennità sostitutiva, l’obbligazione contributiva sorge e scade al verificarsi del termine di fruizione previsto, a prescindere dall’effettiva corresponsione delle somme.
Il messaggio integrativo specifica che tale previsione può derivare anche dalla contrattazione collettiva di secondo livello. Rimane inoltre possibile la pattuizione individuale tra le parti. In tutti questi casi, la collocazione temporale dei contributi segue il termine fissato dal contratto o dall’accordo.
Se invece né la contrattazione né le parti stabiliscono un termine di utilizzo dei permessi, questi restano liberamente gestibili e non vi è scadenza dell’obbligazione contributiva collegata all’eventuale indennità sostitutiva.
Modalità operative per il versamento
Le indennità sostitutive per ROL o ex festività non goduti sono ricondotte alle fattispecie già contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Per tali fattispecie gli adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello di maturazione dei compensi.
Operativamente, il datore di lavoro deve sommare l’importo del compenso per ROL e/o ex festività non goduti alla retribuzione del mese successivo alla scadenza e indicarlo nell’elemento della sezione individuale del flusso UniEmens previsto per tali importi.
Recupero della contribuzione in caso di successiva fruizione
Qualora, dopo il versamento della contribuzione sull’indennità sostitutiva, il lavoratore fruisca effettivamente dei permessi ROL o ex festività, il contributo già versato non è più dovuto e può essere recuperato.
Il recupero deve avvenire tramite la specifica variabile retributiva con causale FERIE presente nella sezione individuale del flusso UniEmens, seguendo la medesima prassi già utilizzata per il recupero della contribuzione relativa al compenso ferie.
Regolarizzazione della contribuzione già scaduta
Il messaggio integrativo disciplina anche il caso della contribuzione già scaduta sulle indennità sostitutive per ROL o ex festività non godute. In tali ipotesi, il datore di lavoro può versare quanto dovuto senza oneri accessori tramite una delle denunce contributive con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio.
Ai fini del versamento, l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex festività non goduti deve essere sommato alla retribuzione del mese in cui viene effettuato il pagamento.
Punti principali
Natura dei ROL e delle ex festività
I ROL sono permessi di fonte contrattuale che consentono al lavoratore di assentarsi dal lavoro senza perdita di retribuzione. Possono essere fruiti in forma oraria o anche per giornate intere, individualmente o collettivamente. Le ex festività, in sostituzione di quattro ricorrenze religiose non più festive agli effetti civili, sono disciplinate dalla contrattazione collettiva e, secondo gli orientamenti ministeriali, costituiscono diritti disponibili al pari dei ROL.
Decorrenza dell’obbligazione contributiva
Quando la contrattazione collettiva nazionale, aziendale o una pattuizione individuale stabilisce un termine di godimento dei permessi e prevede un’indennità sostitutiva, la scadenza dell’obbligazione contributiva coincide con quel termine contrattuale o pattizio, indipendentemente dal fatto che l’indennità sia stata effettivamente corrisposta. Il messaggio integrativo precisa che il riferimento può essere anche la contrattazione collettiva di secondo livello.
Assenza di un termine di fruizione
Se né la contrattazione né le parti fissano un termine per il godimento dei permessi, questi possono essere gestiti liberamente e non si determina una scadenza della relativa obbligazione contributiva.
Modalità di assolvimento della contribuzione
Le indennità sostitutive per ROL o ex festività non godute rientrano tra le fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Gli adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. I datori di lavoro devono sommare l’importo dell’indennità sostitutiva alla retribuzione del mese successivo alla scadenza e indicarlo nell’elemento della sezione individuale del flusso UniEmens.
Recupero della contribuzione in caso di successiva fruizione
Se, dopo l’assolvimento dell’obbligazione contributiva, i permessi ROL o ex festività vengono effettivamente fruiti, il contributo già versato non è più dovuto e può essere recuperato. Il recupero va effettuato usando la specifica variabile retributiva con causale FERIE nella sezione individuale del flusso UniEmens, seguendo la prassi già prevista per il recupero della contribuzione sul compenso ferie.
Regolarizzazione della contribuzione già scaduta
Per la contribuzione già scaduta sulle indennità sostitutive di ROL o ex festività non godute, il messaggio integrativo consente il versamento senza oneri accessori con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio. In tal caso, l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex festività non godute deve essere sommato alla retribuzione del mese in cui si effettua il pagamento.
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