Circolare numero 94 del 08-07-2011
Integrazione salariale straordinaria e trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie e in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi: A) normativa; B) gestione amministrativa delle comunicazioni preventive ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988 e art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991; C) salvaguardia delle certificazioni e abilitazioni aereonautiche; D) attività lavorativa svolta all’estero dal personale ex art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291 e art. 2 legge 27 ottobre 2008 n. 166 e succ. mod.; E) verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina gli obblighi di comunicazione e gli adempimenti amministrativi per i lavoratori del settore aereo beneficiari di CIGS, mobilità e prestazioni integrative del Fondo Trasporto Aereo, in caso di nuova attività lavorativa in Italia o all’estero. Sono inoltre definite regole specifiche per i piloti ai fini del mantenimento delle abilitazioni di volo, con periodi "neutri" e autocertificazioni dedicate. Infine, vengono richiamati i compiti di controllo delle Strutture INPS e le conseguenze in caso di omissione delle comunicazioni, fino alla decadenza e al recupero delle prestazioni indebitamente erogate.
Disposizioni su CIGS, mobilità e prestazioni integrative per personale del trasporto aereo
Disposizioni su CIGS, mobilità e obblighi di comunicazione per il personale del trasporto aereo
La circolare disciplina gli adempimenti connessi alla fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria, dell’indennità di mobilità e delle relative prestazioni integrative del Fondo Trasporto Aereo per il personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società derivate. Le disposizioni sostituiscono quelle contenute nella Circolare n. 73 dell’11 luglio 2008 e nel messaggio n. 023240 del 15/09/2010.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che consente, in caso di crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale e riduzione o trasformazione di attività, la concessione di trattamenti di integrazione salariale straordinaria per 24 mesi e del trattamento di mobilità ex art. 7 della legge n. 223/1991. La legge n. 166/2008 ha poi esteso tali limiti massimi rispettivamente a 48 mesi per la CIGS e a 36 mesi per la mobilità, sostituendo inoltre il termine "derivanti" con "derivate".
Viene altresì richiamato l’art. 8, comma 4 e 5, della legge n. 160/1988, per il quale il lavoratore che svolga attività autonoma o subordinata durante la CIGS deve dare preventiva comunicazione alla sede provinciale INPS; in difetto, decade dal diritto al trattamento. La circolare richiama anche l’art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 223/1991 e l’art. 19, comma 10, della legge n. 2/2009, che subordina il diritto ai trattamenti di sostegno al reddito alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) o alla partecipazione a percorsi di riqualificazione professionale.
Comunicazioni preventive in caso di nuova attività lavorativa
In presenza di attività lavorativa remunerata durante la CIGS, la comunicazione deve essere necessariamente preventiva; se omessa, il beneficiario perde il diritto al trattamento sin dall’inizio della concessione. Solo con la preventiva comunicazione è possibile cumulare, anche parzialmente, il reddito da lavoro con l’integrazione salariale, secondo quanto già chiarito dalle circolari n. 171/1988, n. 75/2007 e n. 130/2010.
Per i beneficiari dell’indennità di mobilità, la rioccupazione deve essere comunicata alla Struttura territoriale INPS competente entro 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione. L’omissione comporta la cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dal diritto alla prestazione con decorrenza dall’inizio della rioccupazione. La circolare precisa inoltre che il trattamento di mobilità non è più erogabile se il beneficiario si trasferisce o si rioccupi all’estero nel periodo di godimento dell’indennità.
Modalità di presentazione delle comunicazioni
Le comunicazioni preventive per la CIGS e quelle per la mobilità devono essere inoltrate alle Strutture INPS territorialmente competenti, secondo le modalità indicate nel messaggio n. 029489 del 23/11/2010, ossia:
- tramite PEC;
- con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- mediante consegna agli sportelli di front office, con rilascio di ricevuta di protocollo.
Per i lavoratori delle società del gruppo Alitalia in Amministrazione Straordinaria, la comunicazione va indirizzata alla Direzione Filiale di Coordinamento di Roma-Sud Ovest/Eur, già Direzione Sub Provinciale di Roma-Eur, e all’Amministrazione Straordinaria del Gruppo Alitalia, anche per consentire la corretta esposizione delle giornate/ore integrabili nei file mensili da trasmettere all’INPS.
Le comunicazioni così rese soddisfano l’obbligo previsto per la CIGS e per la prestazione integrativa accessoria del Fondo Trasporto Aereo e consentono anche il cumulo tra tali prestazioni e il reddito da nuova attività lavorativa. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione utile a dimostrare natura, tipologia e durata del rapporto di lavoro, nonché retribuzioni o proventi percepiti, così da permettere la valutazione della compatibilità e dell’entità della prestazione integrativa accessoria.
Per la mobilità, la medesima modalità di inoltro vale anche per la comunicazione della rioccupazione e, nei limiti previsti dalla Circolare n. 67 del 14 aprile 2011, per la segnalazione di attività lavorativa autonoma; in tal caso il lavoratore deve dichiarare il reddito che prevede di ottenere nell’anno solare.
Regole particolari per il personale pilota
La circolare introduce una disciplina specifica per il personale pilota, in relazione al mantenimento delle licenze e delle abilitazioni di volo disciplinate dalla normativa JAR-FCL 1, emendamento 7, e dalla Regolamentazione tecnica ENAC, Ed. 7. Viene richiamato che la licenza dipende dalla validità delle abilitazioni e del certificato medico, ed è rilasciata per un massimo di 5 anni; le abilitazioni per tipo e quelle per classe per velivoli plurimotore hanno validità annuale, mentre le abilitazioni per classe monomotore pilota singolo hanno validità biennale.
Quando il personale pilota in CIGS o mobilità svolge attività remunerata esclusivamente finalizzata al mantenimento delle abilitazioni di volo presso un operatore aereo diverso da quello interessato dal provvedimento, tale periodo è considerato "neutro" solo ai fini dell’obbligo di comunicazione. In questo caso il pilota è esonerato dalla comunicazione preventiva ordinaria, ma deve presentare un’autocertificazione entro 30 giorni dal rilascio delle abilitazioni, decorrenti dalla data registrata sul libretto di volo, attestando i periodi di attività lavorativa remunerata svolti esclusivamente per il mantenimento delle abilitazioni.
All’autocertificazione devono essere allegati:
- copia integrale del libretto di volo, con autocertificazione di conformità all’originale;
- copia fotostatica di un documento di identità.
Le stesse modalità valgono anche per il rinnovo delle abilitazioni per classe "SEP Land". Il rinnovo o il ripristino delle licenze resta materia di competenza ENAC e non dell’INPS. Anche se il rinnovo o il ripristino non avviene, il periodo di addestramento remunerato può essere considerato neutro, purché autocertificato.
In mancanza dell’autocertificazione, la Struttura territoriale INPS sospende la CIGS o la mobilità e la relativa prestazione integrativa, inviando contestualmente richiesta di documentazione all’interessato; la prestazione è ripristinata dalla data di sospensione al momento della produzione della documentazione richiesta. È inoltre richiamato che, in assenza delle autocertificazioni, viene meno l’esonero dalle comunicazioni preventive e l’attività svolta non è riconosciuta come periodo neutro, con conseguente decadenza dal diritto alle prestazioni.
Per queste fattispecie, i compensi o proventi percepiti dal pilota per l’attività finalizzata al mantenimento dei titoli soggiacciono:
- per la CIGS, al principio del cumulo tra redditi da lavoro e integrazione salariale, oltre alla prestazione accessoria del F.T.A.;
- per l’indennità di mobilità ordinaria, alle regole richiamate dalla Circolare n. 67/2011.
Il personale navigante non pilota, per espressa precisazione ENAC, non è tenuto a presentare l’autocertificazione, poiché per l’Attestato di Formazione per la Sicurezza (AFS) non è prevista attività di volo; per esso, quindi, eventuali periodi di lavoro svolti durante la percezione delle prestazioni restano soggetti agli ordinari obblighi di comunicazione.
Attività lavorativa remunerata all’estero
Per il personale destinatario degli ammortizzatori sociali e della prestazione integrativa del Fondo, la circolare richiede, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale il lavoratore dichiari di non aver svolto nell’anno in corso attività lavorativa remunerata all’estero, oppure indichi i periodi eventualmente svolti a partire dall’inizio della prestazione erogata dall’INPS.
Il modello di autocertificazione, denominato "Autocert. attiv. lav. estero COD SR84", è disponibile sul sito INPS e può essere trasmesso anche telematicamente. Va inviato alla Struttura INPS competente per la prestazione di CIGS o mobilità ordinaria e a quella che liquida la prestazione integrativa del F.T.A.; per il gruppo Alitalia in Amministrazione Straordinaria va presentato alla Direzione Filiale di Coordinamento di Roma-Sud Ovest/Eur.
Per i piloti, l’autocertificazione deve essere accompagnata dal libretto di volo, con attestazione di conformità all’originale.
In assenza della documentazione, le Strutture territoriali dispongono la sospensione della prestazione di CIGS o mobilità ordinaria e della relativa integrazione, con contestuale richiesta di documentazione; il trattamento viene ripristinato dalla data di sospensione al momento della trasmissione di quanto richiesto.
Verifiche delle Strutture territoriali e conseguenze dell’omissione
Le Strutture territoriali INPS devono effettuare i controlli istituzionali necessari per verificare che i beneficiari di CIGS o mobilità abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione di inizio di nuova attività lavorativa, utilizzando tutti gli strumenti di vigilanza disponibili. L’eventuale inosservanza delle regole comporta responsabilità amministrativo-contabile, considerato che le prestazioni e i benefici connessi sono finanziati con risorse pubbliche.
Se dai controlli emerge una rioccupazione non comunicata, salve le comunicazioni già presentate e le autocertificazioni previste per il mantenimento dei titoli aeronautici, le Strutture devono dichiarare la decadenza dal diritto al trattamento e recuperare le somme erogate, inclusa l’integrazione accessoria del Fondo Speciale ex art. 1-ter della legge n. 291/2004.
Gli esiti dei controlli devono essere comunicati ai Centri per l’impiego per gli adempimenti di competenza. Inoltre, le Strutture territoriali devono segnalare alla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito i nominativi e gli importi indebitamente erogati, distinti tra prestazione INPS e integrazione del Fondo speciale, per l’inoltro al Comitato Amministratore del Fondo stesso.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare sostituisce la n. 73 dell’11 luglio 2008 e il messaggio n. 023240 del 15/09/2010. Richiama la disciplina speciale per il personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società derivate, con CIGS e mobilità previste dalla legge n. 291/2004 e successivi incrementi della legge n. 166/2008.
Obbligo di comunicazione preventiva e conseguenze
Chi svolge attività lavorativa remunerata durante la CIGS deve comunicare preventivamente la nuova attività all’INPS; in mancanza, decade dal trattamento fin dall’inizio. In costanza di mobilità, la rioccupazione va comunicata entro 5 giorni; l’omissione comporta cancellazione dalle liste di mobilità e decadenza dall’inizio della rioccupazione. È inoltre prevista la decadenza se il beneficiario trasferisce o rioccupi all’estero durante la percezione dell’indennità.
Modalità amministrative delle comunicazioni
Le comunicazioni preventive e quelle per la rioccupazione vanno inviate alle Strutture INPS competenti tramite PEC, raccomandata A/R o sportello front office. Per il gruppo Alitalia in Amministrazione Straordinaria sono indicate strutture specifiche. Le comunicazioni valgono anche ai fini del cumulo con i redditi da lavoro e per la prestazione integrativa del Fondo Trasporto Aereo; devono essere corredate da documentazione sul rapporto di lavoro e sui compensi/proventi.
Regole speciali per i piloti e periodo neutro
Per i piloti, l’attività lavorativa remunerata svolta solo per mantenere o rinnovare le abilitazioni di volo può essere considerata "periodo neutro" ai soli fini dell’obbligo di comunicazione, purché sia resa un’autocertificazione entro 30 giorni dal rilascio delle abilitazioni, con copia del libretto di volo e documento di identità. In assenza dell’autocertificazione, la prestazione viene sospesa e può essere ripristinata solo dopo la documentazione richiesta.
Attività lavorativa all’estero
I beneficiari di CIGS, mobilità e prestazione integrativa devono presentare ogni anno, entro il 31 dicembre, un’autocertificazione sull’eventuale attività lavorativa remunerata svolta all’estero. Anche in questo caso sono previste modalità specifiche per i piloti e la sospensione della prestazione in caso di mancato invio.
Controlli, decadenza e recupero indebito
Le Strutture territoriali INPS devono verificare il rispetto degli obblighi di comunicazione usando tutti gli strumenti di vigilanza disponibili. In caso di omissioni, devono dichiarare la decadenza dal diritto alle prestazioni e avviare il recupero delle somme erogate, comprese le integrazioni del Fondo Speciale; gli esiti dei controlli vanno comunicati ai Centri per l’impiego e alla Direzione centrale competente.
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