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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18070/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, tramite difensore, ha censurato la determinazione della pena nella sentenza di rinvio: la Corte territoriale avrebbe computato erroneamente un aumento in continuazione per il reato di furto aggravato quantificando un aumento 'base' di anni uno (art. 624/625 c.p.) e poi un ulteriore aumento di mesi due per l'aggravante (art. 61 n.10 c.p.). La difesa ha sostenuto che, essendo prevista dall'art. 625 c.p. una pena unica quando ricorrano due aggravanti, non si sarebbe dovuto procedere ad un ulteriore aumento rispetto al primo già calcolato, rendendo la motivazione e il calcolo della pena viziati e la pena illegale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo in parte errata la motivazione del giudice di merito circa il criterio adottato, la pena complessiva determinata (anni uno e mesi due in continuazione) non è illegale, non eccede i limiti edittali né risulta incongrua o sproporzionata alla luce degli artt. 132 e 133 c.p. La Corte ha richiamato il principio per cui la nozione di pena illegale sussiste solo se la sanzione complessiva applicata eccede i limiti previsti dalla legge; gli errori nei passaggi intermedi non annullano automaticamente la pronuncia se la misura finale è compatibile e adeguata. Rigettato il ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma relativa al furto. Richiamata come fattispecie di base rispetto alla determinazione della pena per il reato perpetrato.

  • art. 625 cod. pen.

    Disciplina le aggravanti del furto; la difesa ha invocato il principio della pena unica quando ricorrono più aggravanti, ma la Corte ha ritenuto che la determinazione complessiva della pena operata in continuazione sia comunque legittima e non illegale.

  • art. 61, n. 10 cod. pen.

    Aggravante richiamata nella contestazione; la Corte ha valutato l'effetto della sua esclusione parziale in sede di rinvio e la corretta quantificazione dell'aumento in continuazione.

  • art. 61, n. 7 cod. pen.

    Ulteriore circostanza aggravante menzionata nel ragionamento della Corte territoriale; rilevante ai fini della dosimetria ma non ha determinato un aumento illegale della pena.

  • art. 63, comma 4 cod. pen.

    Richiamato in relazione al criterio moderatore nella valutazione delle circostanze aggravanti; la Corte ha ritenuto che il criterio moderatore non sia stato violato nella determinazione complessiva della pena.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi e criteri generali per la determinazione della pena; usato come parametro per verificare la congruità della misura inflitta.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena (circostanze attenuanti/agggravanti e motivazione); la Corte ha ritenuto che la motivazione, pur con passaggi errati, giustifichi adeguatamente la pena complessiva inflitta.

Massime di principio

  • Il vizio motivazionale nei passaggi intermedi del calcolo della pena non determina automaticamente l'illegittimità della sentenza se la pena complessiva resta entro i limiti legali e risulta proporzionata; è la misura finale che rileva per valutare la legalità della pena.
  • La nozione di 'pena illegale' ricorre solo quando la sanzione complessiva eccede i limiti edittali o è, per specie o quantità, diversa da quella prevista dalla legge: errori di calcolo intermedio sono rilevanti solo se producono una misura finale illecita o manifestamente sproporzionata.
  • Quando vi sono più aggravanti, occorre attenzione alla disciplina speciale (es. art. 625 c.p.) che può prevedere modalità particolari di determinazione della pena; tuttavia, diverse modalità argomentative del giudice di merito sono sindacabili dalla Cassazione solo se conducono a un risultato finale illegittimo o manifestamente incongruo.
  • In ricorsi per vizio di motivazione relativo alla determinazione della pena, il ricorrente deve dimostrare che l'errore ha effettivamente alterato la misura finale o che la pena è sproporzionata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; altrimenti il ricorso sarà verosimilmente rigettato.
  • Il giudice chiamato a rideterminare la pena in sede di rinvio è limitato all'ambito della statuizione della Cassazione e le sue determinazioni sono sindacabili solo nei limiti della legittimità e della adeguatezza della misura finale.

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