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Provvedimento

Deliberazione n. 226 del 11/04/2024

Provvedimento dell’11 aprile 2024

Garante Privacy226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram senza consenso. L’Autorità conferma l’ingiunzione di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per dodici mesi a fini probatori con modalità idonee a evitare l’identificazione diretta degli interessati.

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica del provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento d’urgenza su materiale sessualmente esplicito segnalato come diffondibile online

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. La vicenda riguarda materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, che la persona interessata temeva potessero essere diffusi tramite la piattaforma Instagram senza il proprio consenso.

Contesto normativo e potere di intervento urgente

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn;
  • la previsione secondo cui il Garante deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva ratifica successiva.

Segnalazione dell’interessato e intervento del dirigente

La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso Instagram. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, con determinazione n. 140 del 2 aprile 2024 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d’urgenza:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo a fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicarle tempestivamente al Garante.

Osservazioni e ratifica finale

La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma il 2 aprile 2024. Il Garante ha preso atto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione agli atti. Riunito l’11 aprile 2024, l’Autorità ha quindi ratificato il provvedimento d’urgenza n. 140/2024, confermando le misure adottate nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.

Esito

Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni sostanziali oltre alla conferma delle misure urgenti finalizzate a prevenire la diffusione del materiale e a preservarne, se del caso, la rilevanza probatoria in condizioni di anonimizzazione/limitazione dell’identificabilità.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità sulla piattaforma Instagram. Il provvedimento richiama la disciplina specifica introdotta per il c.d. revenge porn, che consente al Garante di intervenire rapidamente, entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Provvedimento d’urgenza del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 140 del 2 aprile 2024. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di attivare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.

Conservazione del materiale e tutela dell’identificabilità

La conservazione è stata imposta soltanto per fini probatori e per il periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. Il materiale eventualmente acquisito in chiaro deve essere custodito con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità delle modalità adottate.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito l’11 aprile 2024, ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 140/2024 adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.

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