Sentenza del 15/04/2015 n. 7590 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, determinato sulla base degli studi di settore. Ha sostenuto, tra l'altro, che la Commissione Tributaria Regionale avesse motivato in modo omesso, insufficiente e contraddittorio; che gli studi di settore costituissero soltanto presunzioni semplici, non sufficienti da sole a fondare l'accertamento; e che tali strumenti non fossero applicabili alle autolinee in concessione, considerando inoltre non imponibili, o comunque non qualificabili come ricavi, i contributi regionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le contestazioni sugli studi di settore. Tutti i motivi erano privi del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.; anche il motivo relativo alla motivazione non conteneva una chiara indicazione sintetica del fatto controverso o delle ragioni dell'insufficienza motivazionale. La contribuente è stata condannata al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 1.475,50 per compensi, oltre spese prenotate a debito e oneri di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Richiamato dalla contribuente con riferimento ai presupposti dell'accertamento e all'utilizzo degli studi di settore.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Richiamati per sostenere che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e devono essere supportati da ulteriori elementi e dal contraddittorio con il contribuente.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
La norma imponeva, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, la formulazione di uno specifico quesito di diritto e, per i vizi di motivazione, di un'indicazione sintetica del fatto controverso o delle ragioni dell'insufficienza motivazionale. La Corte ha ritenuto tale requisito non rispettato.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
Richiamato quale disposizione in base alla quale il giudizio era stato sospeso.
D.L. n. 833 del 1986
Richiamato dalla contribuente per sostenere l'inapplicabilità degli studi di settore alle autolinee in concessione e la diversa qualificazione dei contributi regionali; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso è essenziale: la mancanza del quesito di diritto o dell'indicazione sintetica del fatto controverso può determinare l'inammissibilità senza esame delle questioni sostanziali.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione, non basta contestare genericamente la sentenza: occorre individuare con precisione il fatto decisivo controverso e spiegare in modo sintetico perché la motivazione sia omessa, insufficiente o contraddittoria.
- Gli studi di settore, in linea generale, non costituiscono automaticamente una prova definitiva del maggior reddito, ma il contribuente deve contestarne concretamente l'applicabilità e fornire elementi documentali o argomentazioni specifiche.
- Le questioni relative all'applicabilità degli studi di settore a una particolare attività e alla qualificazione dei contributi devono essere dedotte correttamente nei precedenti gradi di giudizio e riproposte in cassazione con motivi ammissibili; altrimenti il giudice di legittimità può non esaminarle.
- La parte soccombente per inammissibilità del ricorso può essere condannata anche al pagamento delle spese processuali, indipendentemente dall'esito sostanziale delle contestazioni.
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