Sentenza del 15/02/2018 n. 962 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Aggiudicazione appalto - Domanda annullatoria nuova - Motivi aggiunti che non riguardano atto impugnato con ricorso amministrativo principale - Assoggettabilità a Cut - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che i motivi aggiunti aventi a oggetto un provvedimento nuovo e diverso da quello impugnato con il ricorso principale devono essere assoggettati al pagamento di un autonomo contributo unificato. La connessione tra gli atti non esclude l'obbligo contributivo, poiché l'impugnazione di un nuovo provvedimento comporta l'instaurazione di una nuova domanda annullatoria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità al contributo unificato tributario dei motivi aggiunti depositati in una gara d'appalto. I motivi aggiunti non contestavano il medesimo atto già impugnato con il ricorso principale, ma un ulteriore provvedimento adottato dopo l'aggiudicazione. Secondo la decisione, l'impugnazione di tale atto distinto introduce una nuova domanda di annullamento, anche se l'atto è collegato a quelli già contestati.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 6-bis
La disposizione costituisce il riferimento per l'applicazione del contributo unificato nei giudizi amministrativi, anche in relazione alle nuove domande introdotte nel corso del processo.
d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, art. 15
La norma è richiamata nell'ambito della disciplina processuale e contributiva applicabile al contenzioso relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- I motivi aggiunti non comportano necessariamente un nuovo contributo unificato: se riguardano lo stesso atto già impugnato, possono restare collegati alla domanda originaria.
- Quando i motivi aggiunti impugnano un provvedimento ulteriore, autonomo e successivo, si configura normalmente una nuova domanda di annullamento, soggetta a un distinto contributo unificato.
- La mera connessione tra il nuovo atto e quello originariamente impugnato non esclude l'obbligo di pagamento: occorre verificare se l'oggetto dell'impugnazione sia effettivamente nuovo e diverso.
- Nelle controversie sugli appalti, l'impugnazione di atti successivi all'aggiudicazione deve essere valutata anche sotto il profilo dell'autonomo onere contributivo.
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