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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11586/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. La difesa ha dedotto violazione di legge (art. 606, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 47 e 47-ter O.P.) e illogicità della motivazione, sostenendo che il Tribunale ha erroneamente tratto dalla relazione di sintesi del 20 novembre 2025 la sussistenza di una fragilità emotiva "attuale" e il concreto pericolo di reiterazione di comportamenti antigiuridici in situazione di stress, mentre dalla stessa relazione risultano valutazioni positive, piena assunzione di responsabilità e progressi trattamentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza sia viziata da contraddittorietà e carenza di motivazione. Pur avendo il Tribunale richiamato elementi positivi relativi al percorso trattamentale, ha negato l'affidamento attribuendo rilievo decisivo alla presunta attuale fragilità emotiva e alla mancata consapevolezza della gravità del reato senza però indicare gli elementi concreti e specifici a base di tale giudizio prognostico. La Corte ha sottolineato che la misura alternativa richiede riscontri positivi e una motivazione che spieghi le ragioni di non meritevolezza, e ha quindi annullato l'ordinanza impugnata rinviando il caso al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio conforme ai criteri indicati, libero nell'esito.

Norme richiamate

  • art. 47 O.P.

    Disposizione che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte richiede la presenza di elementi positivi e una valutazione prognostica favorevole sull'emenda e la risocializzazione prima di concedere la misura alternativa.

  • art. 47-ter O.P.

    Norma collegata alle misure alternative e alle modalità di valutazione; richiamata in relazione all'esame dei presupposti per l'affidamento in prova.

  • art. 606, lett. b) c.p.p.

    Ground di ricorso per cassazione per violazione di legge; utilizzato dalla difesa per censurare la motivazione del giudice di merito relativa all'applicazione delle norme sull'affidamento in prova.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Norma sulla tutela dei dati personali richiamata nelle intestazioni del provvedimento per l'oscuramento delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Per ottenere l'affidamento in prova non è sufficiente l'assenza di elementi negativi: il giudice deve riscontrare elementi positivi concreti che giustifichino un giudizio prognostico favorevole sulla risocializzazione.
  • La gravità del reato da sola non è motivo decisivo per negare la misura alternativa: il giudice deve motivare la non meritevolezza del beneficio con fatti oggettivi e specifici diversi dalla sola gravità del fatto.
  • Se il giudice ritiene che permanga una fragilità emotiva o rischio di recidiva, la motivazione deve indicare elementi concreti e specifici (comportamenti, dati osservativi, valutazioni cliniche) che giustifichino tale conclusione.
  • Nel procedimento di sorveglianza l'onere del richiedente è di allegazione, non probatorio: spettano poi al giudice gli accertamenti, anche d'ufficio, e la valutazione del percorso post‑fattuale del condannato.
  • In sede di cassazione è sindacabile l'adeguatezza, completezza e logicità della motivazione; non è ammissibile chiedere una diversa valutazione dei fatti già esaminati se la motivazione è congrua.
  • In presenza di contraddizioni tra la relazione di sintesi dei servizi trattamentali e la decisione del giudice, quest'ultimo deve esplicitare perché ritiene inattendibili o insufficienti tali rapporti; in mancanza la decisione può essere annullata e rinviata.

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