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Sentenza

Sentenza n. 1484/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (guardia particolare giurata)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Palermo aveva revocato la nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto d’armi, ritenendo compromessa la sua affidabilità in ragione del rapporto di affinità con il cognato, non convivente, arrestato e sottoposto a misura cautelare per reati associativi di stampo mafioso e per attività di gioco e scommesse clandestine. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., il difetto assoluto di istruttoria e la violazione dei principi di logicità e ragionevolezza, sostenendo che il giudizio prognostico fosse fondato sul mero sospetto e sulla sola esistenza del rapporto di affinità, senza accertamenti su frequentazioni, rapporti personali, convivenza o condizionamenti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 11, 43 e 138 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere e travisamento dei fatti, evidenziando che il cognato non era convivente, era sottoposto soltanto a misura cautelare e che nessuna condotta propria del ricorrente era stata ritenuta sintomatica di inaffidabilità. È stato inoltre dedotto il difetto di proporzionalità, considerata la rilevante incidenza lavorativa della revoca. Il ricorrente aveva già formulato analoghe osservazioni nel procedimento, a seguito del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha riconosciuto che il potere dell’Amministrazione in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza concernenti la detenzione e l’uso delle armi è ampiamente discrezionale, preventivo e può fondarsi anche su elementi indiziari e valutazioni probabilistiche, senza necessità di un abuso già verificatosi. Tuttavia, quando il giudizio negativo non si fonda su condotte proprie dell’interessato, ma su elementi relazionali o ambientali, è necessaria un’istruttoria particolarmente accurata, volta ad accertare specifici fatti ulteriori idonei a rendere concreto e attuale il rischio di abuso. Nel caso concreto la Prefettura aveva valorizzato esclusivamente il rapporto di affinità con il cognato, senza indicare frequentazioni, rapporti personali attuali, convivenza, collegamenti del ricorrente con il contesto criminale o altre circostanze indicative di una sua effettiva permeabilità a interferenze illecite. La motivazione si fondava quindi su una presunzione di naturale frequentazione, espressamente contestata dal ricorrente, non corroborata da riscontri istruttori. Il vizio non riguardava l’an della discrezionalità prefettizia, ma il percorso istruttorio e motivazionale che la sosteneva. Il decreto è stato annullato per difetto di istruttoria e di motivazione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti eventualmente adottabili all’esito di una rinnovata istruttoria. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 11, 43 e 138 T.U.L.P.S.

    Le disposizioni fondano il giudizio preventivo di affidabilità richiesto per il rilascio o il mantenimento dei titoli di polizia relativi alla nomina a guardia particolare giurata e al porto d’armi. Il potere è ampiamente discrezionale e può basarsi su elementi indiziari, ma la valutazione deve essere concreta, individualizzata e sorretta da un’adeguata istruttoria, soprattutto quando si fonda su elementi indiretti o relazionali.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il ricorrente ha esercitato la partecipazione procedimentale presentando osservazioni sul preavviso di rigetto; l’Amministrazione, tuttavia, non ha superato con un’istruttoria effettiva e una motivazione concreta le contestazioni relative all’irrilevanza del mero rapporto di affinità.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    L’ordinanza cautelare ha accolto la domanda ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica, evidenziando la necessità di un accertamento puntuale sulla concreta incidenza del contesto familiare.

Massime di principio

  • Il potere prefettizio di valutazione dell’affidabilità ai fini del rilascio o del mantenimento di titoli di polizia relativi alle armi è preventivo e ampiamente discrezionale, sicché può fondarsi anche su elementi indiziari e valutazioni probabilistiche, senza che sia necessario dimostrare un abuso già verificatosi.
  • Quando il giudizio di inaffidabilità non si fonda su condotte proprie del titolare del titolo, ma su elementi familiari, relazionali o ambientali, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria particolarmente accurata e individuare fatti specifici, concreti e attuali idonei a dimostrare l’incidenza di tali elementi sulla condotta dell’interessato e sull’aumento del rischio di abuso.
  • Il solo rapporto di parentela o affinità con un soggetto coinvolto in vicende di criminalità organizzata non è sufficiente, di per sé, a giustificare la revoca di titoli di polizia; occorre accertare ulteriori circostanze quali convivenza, frequentazioni, rapporti personali attuali, collegamenti con il contesto criminale o altri elementi indicativi di una concreta permeabilità a condizionamenti illeciti.
  • La discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza non esonera dall’obbligo di motivare in modo concreto e individualizzato il giudizio prognostico: è illegittima la revoca fondata su una presunzione di naturale frequentazione o di inaffidabilità non corroborata da riscontri istruttori.
  • L’annullamento del provvedimento di revoca per carenza istruttoria e motivazionale non impedisce all’Amministrazione di rieditare il potere, purché proceda a una nuova valutazione sorretta da un’istruttoria effettiva e da elementi concreti riferiti alla posizione individuale dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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