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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34697/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso dei contribuenti contro la cartella esattoriale emessa per imposta di registro, INVIM, interessi e sanzioni derivanti da avviso di rettifica del valore (atto di compravendita 3/3/1993). I ricorrenti deducono, tra l'altro: estensibilità del giudicato favorevole ottenuto dagli acquirenti; estinzione dell'obbligazione per pagamento degli acquirenti; decadenza/prescrizione dell'attività di riscossione; vizi formali della cartella e mancato titolo impositivo; violazioni del principio di unicità della determinazione fiscale del valore e norme di procedimento (art. 360 c.p.c., articoli del DPR 602/1973 e DPR 131/1986 e norme cod. civ.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: il giudicato favorevole ottenuto dagli acquirenti non può essere opposto a vantaggio dei venditori che hanno a loro volta promosso e perduto un giudizio divenuto definitivo; il pagamento dell'imposta di registro da parte degli acquirenti estingue il debito relativo alla registrazione, ma non elimina automaticamente l'obbligo relativo all'INVIM quando il venditore è stato già definitamente soccombente; i termini di decadenza di cui all'art. 17 DPR 602/1973 non si applicano alle imposte indirette dopo il 1/7/1999 e per la riscossione delle imposte indirette trova applicazione il termine decennale di prescrizione (art. 78 DPR 131/1986) quando non è necessaria ulteriore determinazione; la decisione di primo grado sfavorevole ai venditori, divenuta definitiva, impedisce loro di invocare successivamente il giudicato favorevole ottenuto nei confronti di altri coobbligati. Non si provvede alla liquidazione delle spese processuali; è disposta la segnalazione per il versamento di ulteriore contributo unificato ai ricorrenti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 131/1986

    art. 51, art. 52, art. 78

    Artt. 51-52 richiamati come base dell'avviso di rettifica del valore; art. 78 stabilisce il termine decennale di prescrizione per la riscossione quando la sentenza è passata in giudicato e non è necessaria ulteriore determinazione dell'imposta.

  • D.P.R. 602/1973

    Art. 17 (ora art.25) concernente termini decadenziali della riscossione tramite ruolo: la Corte ha ritenuto che dopo il 1/7/1999 il termine di decadenza di cui all'art.17 non si applica alle imposte indirette; art.25 richiamato e distinto rispetto al caso di atti divenuti definitivi per omessa impugnazione.

  • D.Lgs. 46/1999

    Ha limitato l'applicazione del termine di decadenza (art.17 DPR 602/1973) alle sole imposte dirette a decorrere dal 1/7/1999, incidendo sull'ambito di applicazione per le imposte indirette.

  • D.P.R. 643/1972

    Richiamato nella censura sulla determinazione unica del valore fiscale; impiegato dai ricorrenti per sostenere l'unitarietà dell'accertamento, ma la Corte non ha accolto tale argomento alla luce del giudicato e della solidarietà tributaria.

  • Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente)

    Invocata dai ricorrenti in tema di garanzie e diritti del contribuente; la Corte non ha ritenuto che ciò invalidasse la valutazione sull'efficacia del giudicato e sulla solidarietà tra coobbligati.

  • Codice Civile

    art. 1306, art. 2909, art. 1293

    Art. 1306: principio che permette ai condebitori di opporre il giudicato favorevole intervenuto tra creditore e altro condebitore, salvo che la sentenza sia fondata su ragioni personali; la Corte applica questo principio ma osserva il limite quando il condebitore ha già subito giudicato sfavorevole. Art. 2909: principio generale sugli effetti del giudicato tra le parti; art.1293 richiamato nella prospettazione dell'estinzione per pagamento.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360, comma 1, n. 3; art. 112; art. 324

    Art. 360(1)(3) invocato come motivo di cassazione per violazione di norme processuali e di diritto; art.112 e art.324 citati dai ricorrenti in relazione a omessa pronuncia/omessa motivazione e vizi del procedimento, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure.

  • D.P.R. 115/2002

    Richiesto per l'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti per il ricorso per cassazione; la Corte ne dà atto.

Massime di principio

  • Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può essere opposto agli altri condebitori (art.1306 c.c.), ma non può essere invocato a vantaggio di chi abbia già ottenuto contro l'amministrazione una sentenza sfavorevole divenuta definitiva: il giudicato sfavorevole del singolo condebitore preclude l'estensione del successivo giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato.
  • Il pagamento dell'imposta di registro da parte degli acquirenti estingue il relativo debito per tutti i condebitori, ma non sempre risolve automaticamente posizioni diverse (es. INVIM) quando sussistano giudicati definitivi opposti a carico del venditore.
  • Dopo il 1/7/1999 il termine decadenziale di cui all'art.17 DPR 602/1973 non si applica alle imposte indirette; per la riscossione delle imposte indirette (registro, INVIM) si applica generalmente il termine decennale di prescrizione previsto dall'art.78 DPR 131/1986 quando non è necessaria ulteriore determinazione dell'imposta.
  • Una sentenza che respinge il ricorso per carenze formali o per insussistenza dell'impugnazione può comunque avere effetti preclusivi e costituire titolo vincolante nei confronti delle questioni sostanziali, se non impugnata e divenuta definitiva.
  • In materia tributaria l'unitarietà della determinazione del valore tra venditore e acquirente non esclude i limiti processuali: la relazione tra decisioni emesse in distinti giudizi (tra amministrazione e singoli coobbligati) va valutata secondo le regole del giudicato e della solidarietà, non in astratto in base al principio di unicità del valore.
  • Chi intende difendersi dalla cartella esattoriale deve tempestivamente usare gli strumenti processuali a disposizione: rimanere soccombente e non impugnare una decisione definitiva limita fortemente la possibilità di opporre successivi giudicati favorevoli ottenuti da altri.

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