Sentenza del 22/05/2017 n. 295 - Comm. Trib. Prov. Varese
DIRITTI DOGANALI - Contrabbando veicolo ad uso privato - Formalità doganali - Insussistenti - Sequestro veicolo e irrogazione sanzione amministrativa - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L'introduzione in Italia del veicolo immatricolato in un Paese terzo, senza presentazione delle dichiarazioni e senza il rispetto delle formalità doganali, è stata qualificata come contrabbando. Sono stati pertanto ritenuti legittimi il sequestro del veicolo e l'irrogazione della sanzione amministrativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità del sequestro e della sanzione sostenendo, implicitamente, che l'autovettura potesse essere introdotta nel territorio doganale dell'Unione europea in esenzione totale dai dazi. Tuttavia, il veicolo era immatricolato in Russia, era stato introdotto in Italia senza l'espletamento delle formalità doganali e risultava condotto da una persona stabilmente residente in Italia. Mancava quindi il requisito soggettivo previsto per l'esenzione ordinaria dei mezzi di trasporto privati condotti da persone residenti fuori dal territorio doganale dell'Unione. Non risultavano inoltre applicabili le ipotesi speciali di esenzione previste per i residenti nell'UE, quali l'uso occasionale o d'emergenza, la locazione del mezzo o l'utilizzo sistematico per motivi di lavoro.
Norme richiamate
Art. 558 del Regolamento CEE n. 2454/1993
I mezzi di trasporto destinati ad uso privato possono essere introdotti in esonero totale dei dazi di importazione quando siano immatricolati al di fuori del territorio doganale della Comunità e utilizzati da persone residenti al di fuori dello stesso territorio.
L'esenzione ordinaria richiede congiuntamente che il veicolo sia immatricolato in un Paese terzo e che sia utilizzato da una persona residente fuori dall'Unione europea. La residenza stabile in Italia esclude il beneficio.
Artt. 559, 560 e 561 del Regolamento CEE n. 2454/1993
Disciplinano i casi in cui persone stabilite nel territorio doganale dell'UE possono beneficiare dell'esonero totale per veicoli immatricolati in Paesi terzi.
Per i residenti nell'UE l'esenzione è ammessa solo in ipotesi specifiche e documentabili, come l'uso occasionale o d'emergenza, la locazione del veicolo o l'utilizzo sistematico per motivi di lavoro.
Art. 67 del d.P.R. n. 633/1972
L'esenzione dai dazi all'importazione comporta, nei casi previsti, anche l'esenzione dall'IVA all'importazione.
Art. 292 del Testo Unico delle leggi doganali
L'introduzione di merci nel territorio doganale senza le prescritte dichiarazioni e formalità può integrare la fattispecie di contrabbando.
Massime di principio
- Per utilizzare in Italia un veicolo immatricolato in un Paese extra UE senza pagare dazi e IVA, non è sufficiente che il veicolo sia straniero: occorre verificare anche la residenza del conducente e la concreta ricorrenza di una delle ipotesi di esenzione previste.
- La residenza stabile del conducente nell'Unione europea normalmente esclude l'esenzione ordinaria prevista per i veicoli utilizzati da persone residenti fuori dall'UE.
- Le eccezioni per i residenti nell'UE sono tassative o comunque devono essere rigorosamente provate; l'uso occasionale, lavorativo o derivante da locazione deve risultare da circostanze e documenti concreti.
- L'ingresso del veicolo senza dichiarazione o senza formalità doganali, quando non ricorre un'esenzione, può comportare sequestro, recupero dei diritti doganali e sanzioni per contrabbando.
- Prima di attraversare il confine con un veicolo immatricolato fuori dall'UE, è necessario verificare preventivamente il regime doganale applicabile e conservare la documentazione relativa a residenza, proprietà, locazione, rapporto di lavoro e durata dell'utilizzo.
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