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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08410/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso una cartella di pagamento, a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi/IVA per l'anno d'imposta 2006, per complessivi euro 92.384,58, relativi a tardivi versamenti IVA nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2006, eseguiti solo nel 2007. La società aveva impugnato la cartella sostenendo di essersi avvalsa del ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. 472/1997 e lamentando altresì l'erronea iscrizione di sanzioni e interessi. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per tardiva costituzione in giudizio, assumendo la violazione del termine di cui agli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, d.lgs. 546/1992; 2) violazione di legge per mancato riconoscimento del ravvedimento operoso, della disciplina del versamento con contabilità tenuta presso terzi e della non debenza degli interessi in relazione ai pagamenti già eseguiti; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, deducendo che la CTR avrebbe omesso una sufficiente esposizione del ragionamento decisorio e avrebbe male valutato le prove.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nel processo tributario il termine di trenta giorni per la costituzione decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla spedizione; poiché l'appello era stato ricevuto il 19.12.2012 e depositato il 15.1.2013, la costituzione era tempestiva. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la censura non era sufficientemente specifica e, comunque, la fattispecie accertata riguardava omessi versamenti e pagamento parziale, con conseguente mancato perfezionamento del ravvedimento operoso secondo la disciplina applicabile ratione temporis, senza che fosse invocabile in concreto la norma successiva sul ravvedimento frazionato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito; la motivazione della sentenza impugnata non è stata ritenuta apparente né al di sotto del minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l'appello va proposto e la parte appellante deve costituirsi nei termini di rito; la tardività della costituzione deve essere valutata tenendo conto della decorrenza dal momento di ricezione della notifica a mezzo posta.

  • art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre, quando la notificazione avvenga tramite servizio postale universale, dalla ricezione del plico da parte del destinatario o da evento equipollente.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La dedotta violazione del termine di costituzione è eccepibile, ma nel caso concreto non sussisteva perché il deposito era avvenuto tempestivamente rispetto alla ricezione della notifica.

  • art. 13 d.lgs. n. 472/1997

    Il ravvedimento operoso richiede, secondo la disciplina applicabile al caso, la regolarizzazione dell'obbligo tributario e il pagamento integrale della sanzione ridotta e degli interessi; il pagamento parziale non lo perfeziona.

  • art. 13-bis d.lgs. n. 472/1997

    Norma di interpretazione autentica, retroattiva e applicabile d'ufficio in cassazione, che consente il ravvedimento operoso anche in caso di versamento frazionato dell'imposta, purché interessi e sanzioni siano corrisposti sulla parte o sulle singole frazioni tardivamente versate.

  • art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una proroga del termine di versamento per i contribuenti con contabilità presso terzi, ma la censura è stata ritenuta non decisiva e comunque non idonea a superare il difetto di specificità e il mancato perfezionamento del ravvedimento.

  • art. 20 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato per contestare la debenza degli interessi: la Corte non ha accolto la censura, rilevando che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi e che restavano dovuti interessi e sanzioni nei limiti indicati dalla disciplina applicabile.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; non è sufficiente la mera critica alla valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare in cassazione l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando denunciabile solo l'anomalia motivazionale che violi il minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è costituzionalmente sufficiente se non è mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale in cassazione cui è stata avviata la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la notificazione dell'impugnazione avvenga a mezzo del servizio postale universale, il termine per la costituzione in giudizio dell'impugnante decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla data di spedizione.
  • Il ravvedimento operoso, nella disciplina applicabile prima dell'intervento interpretativo del 2019, non si perfeziona con pagamenti soltanto parziali dell'obbligazione tributaria e della sanzione ridotta; il pagamento integrale di quanto dovuto è elemento essenziale della fattispecie.
  • La norma di interpretazione autentica sopravvenuta che ammette il ravvedimento frazionato è applicabile retroattivamente, ma solo quando la fattispecie concreta rientri nei suoi presupposti, cioè in presenza di versamenti tardivi frazionati e di interessi e sanzioni commisurati alle singole frazioni di debito.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto; il sindacato sulla motivazione è limitato alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
  • Una censura per motivazione apparente è inammissibile quando, sotto tale etichetta, mira in realtà a ottenere un riesame del merito o delle prove compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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