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Sentenza

Sentenza n. 4802/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 630/2025 del Tribunale di Bergamo, recante “Ottenimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente a favore del docente a tempo determinato/precario”.

Giustizia amministrativa202602609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 630/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 630/2025 del Tribunale di Bergamo, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 e condannato il Ministero a metterle a disposizione la carta o un beneficio equipollente. La sentenza, notificata al Ministero presso la sede reale l'11 luglio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, ed era inutilmente decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero l'11 luglio 2025, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza il 5 agosto 2026. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta docente nei termini stabiliti dal giudice del lavoro, salvo che l'Amministrazione abbia già provveduto. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Bergamo, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è dovuto al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Parte ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento indicato in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bergamo ha accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa in concreto fruire.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato quando l'amministrazione non esegue l'obbligo conformativo stabilito dal giudice.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, l'esecuzione commissariale può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e dell'istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone di attribuire un beneficio, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 deve essere decorso dalla notificazione del titolo esecutivo prima che il creditore possa procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può dare esecuzione alla sentenza ricorrendo ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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