Sentenza del 06/12/2016 n. 6526 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RADDOPPIO DEI TERMINI - Violazioni penalmente rilevanti - Obbligo di denuncia penale - Mancata allegazione della comunicazione della notizia di reato - Obbligatorietà - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione del raddoppio dei termini previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973 e dall'art. 57 del d.P.R. 633/1972 in presenza di violazioni fiscali potenzialmente penalmente rilevanti. Il contribuente contestava, in particolare, la mancata allegazione, da parte dell'Ufficio, della comunicazione della notizia di reato e, presumibilmente, la sussistenza stessa dei presupposti per l'obbligo di denuncia penale.
La decisione
Il principio affermato è che il raddoppio dei termini opera quando esiste una violazione comportante l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000. Non è necessaria l'allegazione materiale della denuncia o della comunicazione della notizia di reato all'atto impositivo. Tuttavia, l'Amministrazione non dispone di una discrezionalità libera o strumentale: la fondatezza dell'obbligo di denuncia può essere verificata dal giudice tributario su impugnazione del contribuente. Per le verifiche anteriori al 2 settembre 2015, il raddoppio resta disciplinato dalla normativa previgente, anche se l'obbligo di denuncia è maturato dopo la scadenza del termine ordinario o il reato è prescritto.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni comportanti obbligo di denuncia penale.
Il raddoppio dipende dall'esistenza di una violazione per la quale sussista l'obbligo di denuncia, non dall'allegazione della denuncia all'atto impositivo.
Art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Raddoppio dei termini per gli accertamenti IVA in presenza di violazioni penalmente rilevanti.
La regola opera anche nel settore IVA quando la violazione comporta obbligo di denuncia per un reato tributario.
Art. 331 codice di procedura penale
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
Il presupposto del raddoppio è l'obbligo giuridico di denunciare il reato, valutabile in concreto, e non la prova formale dell'avvenuta trasmissione della denuncia.
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Il raddoppio riguarda le violazioni fiscali che possono integrare uno dei reati tributari previsti dal decreto.
D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
Il raddoppio non opera se la denuncia è presentata oltre la scadenza ordinaria dei termini, con disciplina transitoria per l'attività di controllo già svolta.
La limitazione vale per il nuovo regime, mentre sono fatti salvi i controlli eseguiti prima dell'entrata in vigore, il 2 settembre 2015.
Massime di principio
- La mancata allegazione della denuncia penale o della comunicazione della notizia di reato non rende automaticamente illegittimo il raddoppio dei termini.
- Il contribuente può comunque contestare nel giudizio tributario l'effettiva sussistenza dell'obbligo di denuncia: non è sufficiente che l'Ufficio invochi genericamente una possibile rilevanza penale della violazione.
- Per gli accertamenti soggetti alla disciplina successiva al d.lgs. 128/2015, la denuncia deve essere presentata entro la scadenza del termine ordinario affinché il raddoppio possa operare.
- Per le attività di verifica anteriori al 2 settembre 2015, il raddoppio può essere riconosciuto secondo la disciplina previgente anche se l'obbligo di denuncia è emerso dopo la scadenza ordinaria o il reato è successivamente prescritto.
- L'Amministrazione non può utilizzare il raddoppio in modo meramente strumentale: il giudice deve verificare concretamente la natura penalmente rilevante della violazione e l'esistenza dell'obbligo di denuncia.
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