Sentenza del 13/05/2021 n. 12856 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEG e IRAP per gli anni 2003-2005, emessi dall'Amministrazione che aveva rilevato l'imputazione in contabilità di fatture riferite a costi e ricavi inesistenti, con conseguente rideterminazione del reddito societario, recupero di IVA e IRAP e applicazione di sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la società G.G. s.r.l. si era estinta (cancellazione dal registro delle imprese il 13/10/2006) prima della notifica degli avvisi e prima dell'inizio del giudizio, sicché il processo promosso nei confronti di un soggetto ormai inesistente era viziato ab origine. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (art. 382 c.p.c.) rispetto alla società. Il ricorso proposto da D.G. in proprio (nella qualità di socio unico) è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha altresì ritenuto responsabile l'avvocato che ha sottoscritto il ricorso (Fabio Pace) e ha condannato l'avvocato e D.G. al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in Euro 20.000,00 per ciascuno.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società; i rapporti pendenti alla data di estinzione si trasmettono ai soci e gli atti non possono più essere fatti valere dagli organi della società estinta. L'inesistenza del soggetto estinto rende improponibile l'impugnazione e determina un vizio insanabile del processo ab origine.
art. 2462 c.c.
Disciplina la responsabilità illimitata del socio unico: tale responsabilità dipende dal verificarsi di specifiche condizioni; in assenza di tali condizioni il socio non è automaticamente identificabile con la società.
art. 110 c.p.c.
Regola la prosecuzione del processo nei confronti dei successori della parte venuta meno; però presuppone che il processo sia stato validamente instaurato originariamente nei confronti della parte originaria: se l'estinzione è anteriore all'instaurazione del processo non può applicarsi la successione processuale.
art. 382 c.p.c.
Consente la cassazione senza rinvio quando sussiste una ragione per cui il processo non poteva essere proseguito; applicata per annullare la sentenza nei confronti della società estinta.
art. 330 c.p.c., comma 1
Il ricorso per cassazione richiede procura speciale: l'assenza o l'inidoneità del mandato (mandato 'tamquam non esset' se conferito in nome di un soggetto già estinto) invalida il potere di impugnazione del difensore.
art. 53 Cost.
Richiamato tra i motivi ma non decisivo: presidio del principio di capacità contributiva; però la decisione si è risolta per questioni processuali di estinzione della società.
Massime di principio
- Se una società di capitali è stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica degli atti impositivi e dell'inizio del giudizio, gli atti impositivi notificati a quella società sono impugnazioni improponibili: il processo è viziato ab origine e va dichiarato inammissibile/annullato senza rinvio.
- La regola della successione processuale (art. 110 c.p.c.) opera solo se il processo è stato validamente instaurato nei confronti della parte originaria; non si può riassumere o proseguire un processo che non è mai venuto ad esistenza per estinzione anteriore della parte.
- La responsabilità del socio unico non si presume automaticamente per il mero fatto della qualità di socio: essa dipende dalla disciplina speciale (art. 2462 c.c.) e, in relazione ai rapporti attivi e passivi, dalla trasmissione prevista dall'art. 2495 c.c.; per far valere la responsabilità del socio è necessario che questi venga evocato autonomamente in giudizio.
- Il difensore che agisce con procura relativa a un soggetto ormai estinto (se era o doveva essere consapevole dell'estinzione) può essere ritenuto responsabile per le spese processuali, soprattutto quando il difensore ha presentato l'impugnazione e si poteva e doveva verificare la legittimazione del conferente il mandato.
- L'ultrattività del mandato alle liti può giustificare la prosecuzione del processo se l'estinzione del soggetto avviene nel corso del giudizio e il mandato è stato conferito anche per i gradi successivi; ciò non vale quando l'estinzione è anteriore all'instaurazione del processo o quando il ricorso in Cassazione richiede procura speciale non sussistente.
- In contenziosi tributari è essenziale verificare preliminarmente la legittimazione del soggetto contro il quale si impugnano gli atti (esistenza giuridica e capacità processuale) prima di proporre impugnazioni, per evitare la declaratoria d'inammissibilità o l'addebito delle spese all'avvocato.
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