Ordinanza n. 161/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento interdittivo comunale di cessazione immediata dell'attività e rimessa in pristino, adottato nell'ambito di una richiesta di autorizzazione preliminare allo scarico per l'adeguamento degli scarichi di acque reflue e di prima pioggia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa privata)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento interdittivo del SUAPE del Comune di Assemini, con cui è stata ordinata la cessazione immediata dell'attività e la rimessa in pristino della situazione, nonché gli atti presupposti della Città Metropolitana di Cagliari: la proposta di adozione del provvedimento interdittivo e la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata esaminata con riferimento al periculum in mora e al bilanciamento tra il pregiudizio economico derivante dalla sospensione dell'attività e il rischio ambientale prospettato dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento interdittivo. Il fumus boni iuris è stato lasciato impregiudicato e rinviato alla fase di merito, in ragione della peculiarità della vicenda. È stato invece ritenuto sussistente il periculum in mora: la sospensione dell'attività avrebbe arrecato alla società un grave pregiudizio economico. Nel bilanciamento degli interessi, il TAR ha attribuito prevalenza all'interesse della ricorrente, rilevando che l'amministrazione non aveva dimostrato, nelle memorie e in camera di consiglio, un concreto pericolo di inquinamento derivante dalla movimentazione di mezzi pesanti sul piazzale. La sospensione è stata accompagnata da prescrizioni cautelari a carico della società, che dovrà evitare lo stoccaggio di materiali inquinanti, pulire regolarmente il piazzale, controllare eventuali accumuli di oli o sostanze chimiche e incentivare superfici permeabili e vegetazione. La trattazione del merito è stata fissata al 17 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 4, L.R. Sardegna n. 24/2016
Provvedimento interdittivo
La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento comunale di cessazione immediata dell'attività; l'ordinanza cautelare non ne definisce l'interpretazione nel merito.
art. 10-bis l. 241/1990
comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
La norma è richiamata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; l'ordinanza cautelare non decide la legittimità del relativo atto.
art. 55 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento processuale dell'esame della domanda cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la questione relativa al fumus boni iuris richiede un esame più approfondito della peculiarità della vicenda, il giudice può riservarne la valutazione alla fase di merito e decidere la domanda sulla base del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi.
- La sospensione di un'attività economica può integrare un grave pregiudizio economico rilevante ai fini del periculum in mora.
- Nel bilanciamento cautelare, il rischio ambientale prospettato dall'amministrazione non è sufficiente, da solo, a prevalere sull'interesse alla prosecuzione dell'attività quando non sia dimostrato un concreto pericolo di inquinamento.
- La sospensione cautelare di un provvedimento interdittivo può essere accompagnata da prescrizioni operative dirette a ridurre i rischi ambientali nelle more della decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 1435/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 1173/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 3496/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 3497/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 3498/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 3499/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →