Cassazione Civile, Sentenza n. 2128/2021 del 29/01/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Banca d'Italia aveva irrogato a Pajno Angelo una sanzione amministrativa di euro 5.000 ai sensi dell'art. 145 TUB per omissione del controllo sulla comunicazione delle variazioni negli organi sociali di una società. Pajno impugnò il provvedimento dinanzi al TAR Lazio. Successivamente la Corte costituzionale (sent. n. 94/2014) dichiarò incostituzionali norme del d.lgs. n. 104/2010 che avevano attribuito la giurisdizione alle sezioni amministrative, facendo rivenire l'efficacia delle disposizioni previgenti (compresa la competenza della Corte d'appello). Pajno rinunciò al ricorso amministrativo e ripropose l'opposizione davanti alla Corte d'appello di Roma. La Corte d'appello dichiarò inammissibile l'opposizione ritenendo tardivo il primo ricorso al TAR perché, a suo avviso, il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 145 TUB si sarebbe applicato "anche prima" della sentenza di incostituzionalità. Pajno ha quindi impugnato il decreto della Corte d'appello in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che al momento della notifica del primo ricorso al TAR (8-13 maggio 2013) fosse applicabile ratione temporis il d.lgs. n. 104/2010 che prevedeva, in genere, il termine decadenziale di 60 giorni per l'azione di annullamento (art. 29 d.lgs. 104/2010) e non il termine di 30 giorni dell'art. 145 TUB che era stato abrogato dal medesimo d.lgs. e dichiarato incostituzionalmente illegittimo solo successivamente. Pertanto il primo ricorso era tempestivo; la successiva rinuncia e la riproposizione davanti alla Corte d'appello sono avvenute con il procedimento amministrativo ancora pendente e nei termini. La Corte di Cassazione ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato il procedimento alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché si pronunci sul merito e regoli le spese.
Norme richiamate
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), art. 145, comma 4
prevedeva il termine di 30 giorni per l'opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori
La Corte ha rilevato che tale comma era stato abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 17) dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104/2010 e quindi non trovava applicazione ratione temporis al momento del primo ricorso; la successiva declaratoria di incostituzionalità ha fatto rivivere la norma, ma non può retroagire a pregiudizio di un ricorso tempestivamente notificato sotto la disciplina allora vigente
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), art. 29
termine generale di 60 giorni per l'azione di annullamento
Al momento della notifica del primo ricorso al TAR la disciplina applicabile prevedeva il termine di 60 giorni per proporre l'azione di annullamento; la Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse rispettato tale termine
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 119
disciplinava il rito abbreviato e la riduzione di regola dei termini processuali
Ha rilevanza per chiarire che, pur con termini generalmente dimezzati per i procedimenti avverso autorità indipendenti, il termine per la notificazione del ricorso in primo grado rimaneva quello ordinario (60 giorni) ai fini della tempestività
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 84
rinuncia al ricorso pendente
La rinuncia è atto interruttivo/estintivo del giudizio amministrativo che produce i suoi effetti quando il giudice pronuncia; la Corte ha considerato che, fino al decreto con cui il TAR ha dichiarato estinto il ricorso, il giudizio amministrativo era ancora pendente
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 35, comma 2, lett. c)
Richiamato nel motivo del ricorrente in relazione agli effetti della rinuncia; la Corte ha valutato che l'estinzione del giudizio amministrativo si è perfezionata con il decreto del TAR e che fino ad allora il procedimento era pendente, consentendo la successiva traslazione della controversia al giudice ordinario
Corte costituzionale, sentenza n. 94/2014
dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 che attribuivano la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo
La sentenza ha fatto rivivere le disposizioni previgenti attribuendo nuovamente la competenza alla giustizia ordinaria; la Cassazione ha però precisato che tale pronuncia non poteva retroagire per invalidare la tempestività di un ricorso correttamente proposto secondo la disciplina allora vigente
Massime di principio
- Applicare la regola 'ratione temporis': al momento di proporre un ricorso si applica la disciplina normativa vigente allora, anche se successivamente decorrono pronunce di incostituzionalità o modifiche della competenza.
- Se una norma che introduce un termine decadenziale viene abrogata al momento della proposizione del ricorso, non si può poi pretendere che quel termine breve si applichi retroattivamente dopo una sentenza che ne dichiara l'illegittimità o ne determina la riviviscenza.
- La rinuncia al ricorso amministrativo produce i suoi effetti formali con la pronuncia del giudice che la accerta; fino a quel momento il processo resta pendente e ciò può permettere la riproposizione dell'azione nel nuovo foro competente a seguito di sopravvenute variazioni di giurisdizione.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale che investe la norma che avrebbe determinato la decadenza impedisce che tale decadenza operi a danno di chi aveva già introdotto tempestivamente il giudizio secondo la disciplina vigente.
- Nelle controversie con Autorità indipendenti, occorre verificare sempre quale regime temporale (termini ordinari, dimezzati o decadenziali) sia effettivamente applicabile 'al momento' della notifica del ricorso per valutare la tempestività.
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