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Sentenza

Sentenza del 22/09/2021 n. 25785 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società proprietaria di un parco eolico aveva presentato Docfa nel 2016 escludendo dalla rendita catastale la torre dell'aerogeneratore ritenendola non rilevante fiscalmente in base alla L. n. 208/2015, art. 1, comma 21. L'Agenzia rettificò la rendita includendo suolo, basamento, cabina e torre; la società impugnò, la CTR accolse il ricorso ritenendo la torre parte integrante dell'unicum impiantistico e dunque esclusa dalla stima catastale come componente funzionale al processo produttivo. L'Agenzia impugnò in Cassazione deducendo violazione della L. 208/2015 in combinato disposto con l'art. 821 c.c. e sostenendo che la torre ha natura di costruzione e deve concorrere alla determinazione della rendita.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia (sentenza depositata 22/09/2021), confermando il principio secondo cui la L. n. 208/2015, art. 1, comma 21 esclude dalla stima diretta per la determinazione della rendita catastale i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo indipendentemente dalla loro fissità al suolo. Il Collegio ha ritenuto irrilevanti le sole caratteristiche strutturali e ha valorizzato il criterio della strumentalità funzionale al processo produttivo: se la torre è effettivamente componente essenziale e funzionale dell'impianto eolico (come accertato in fatto dalla CTR), va esclusa dal valore catastale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La Corte interpreta la norma come esclusione, dalla base di calcolo della rendita, di componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo indipendentemente dal fatto che siano stabilmente infisse al suolo; il criterio decisivo è la strumentalità rispetto al processo produttivo e non la natura costruttiva o la consistenza fisica.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies

    Norma di interpretazione autentica applicata nel regime previgente che aveva ampliato la rilevanza catastale delle costruzioni connesse al suolo, incluso talvolta elementi mobili; citata per ricostruire il precedente quadro normativo superato dalla L. 208/2015.

  • L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244

    Riferimento normativo che aveva rimandato alle istruzioni della circolare Agenzia del Territorio n.6/2012 per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione speciale; contestualizza l'evoluzione normativa antecedente alla L. 208/2015.

  • Circolare Agenzia dell'Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016

    Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale... portano ad annoverare le stesse tra le "costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.

    L'Amministrazione ha interpretato la norma privilegiando le caratteristiche strutturali per includere le torri nella stima; la Corte non condivide questa lettura quando la componente è invece strumentale al processo produttivo.

  • Art. 821 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia nell'impugnazione; comunque la Corte non ha accolto la tesi che riconducesse la torre alla categoria delle costruzioni rilevanti per la rendita, perché prevale il criterio di funzionalità al processo produttivo.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma processuale invocata come motivo di cassazione (violazione di legge) dall'Agenzia; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

Massime di principio

  • Per la determinazione della rendita catastale post L. 208/2015 il criterio decisivo è la strumentalità rispetto al processo produttivo: se un elemento è funzionale al processo produttivo (macchinario, congegno, attrezzatura, impianto) va escluso dalla stima anche se stabilmente infisso al suolo.
  • Non è sufficiente valutare solo la natura strutturale o la consistenza fisica dell'elemento: l'analisi deve verificare se l'elemento caratterizza l'immobile in sé oppure serve essenzialmente all'attività produttiva svolta nell'unità.
  • Spetta al giudice del merito l'accertamento fattuale circa la funzionalità dell'elemento (es. torre eolica): la valutazione tecnico-fattuale del collegamento funzionale tra componente e processo produttivo è vincolante in sede di legittimità salvo vizi di diritto.
  • Le circolari amministrative e la prassi possono orientare l'interpretazione, ma non possono sopraffare la lettura della norma che esclude dalla stima le componenti impiantistiche funzionali.
  • Nel caso delle torri eoliche va differenziato il caso in cui la torre sia mero supporto passivo (potenzialmente imputabile alla costruzione) rispetto a quando svolge una funzione attiva/essenziale nel processo produttivo (es. contrasto forze del vento, integrazione strutturale con navicella/rotore): solo nel secondo caso si applica l'esclusione.
  • In controversie analoghe conviene documentare tecnicamente la funzione svolta dall'elemento (perizie, pareri tecnici) per provare la sua strumentalità al processo produttivo e quindi la sua esclusione dalla base imponibile catastale.

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