Cassazione Penale, Ordinanza n. 25069/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da difensore non iscritto nello speciale albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. e rilevando l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che lo aveva ritenuto responsabile di violazioni della normativa sulla caccia e lo aveva condannato alla sola pena pecuniaria di 800 euro di ammenda. Il ricorso, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto da un difensore privo di abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, quindi da un soggetto privo di legittimazione a proporre validamente il ricorso. La Corte ha escluso che potesse operare una deroga per l'ipotesi di appello convertito in ricorso e ha rilevato che non vi erano elementi per ritenere che la parte avesse proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, L. 157/1992
norma incriminatrice tra quelle poste a base della responsabilità accertata dal Tribunale; la decisione di legittimità non ne affronta il merito
art. 21, lett. r), L. 157/1992
norma incriminatrice richiamata nella sentenza di merito; non oggetto di scrutinio nel giudizio di cassazione
art. 30, lett. h), L. 157/1992
norma incriminatrice richiamata nella sentenza di merito; non oggetto di scrutinio nel giudizio di cassazione
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità
sentenza Corte cost. n. 186/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende richiede che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019
precedente richiamato sul principio di inammissibilità del ricorso firmato da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori
Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013
precedente richiamato sul medesimo principio di inammissibilità del ricorso sottoscritto da difensore non abilitato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano sottoscritti da un avvocato non iscritto nello speciale albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, poiché difetta la legittimazione processuale del difensore.
- La regola di inammissibilità opera anche nel caso in cui l'impugnazione sia frutto di conversione di un appello erroneamente proposto come ricorso per cassazione; non esiste una deroga che consenta di sanare il difetto di abilitazione del difensore.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in linea generale, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.
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