Sentenza del 27/01/2016 n. 175 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
RISCOSSIONE - TRIBUTI LOCALI - DEFINITIVITA' DELL'ACCERTAMENTO PRESCRIZIONE DECENNALE - SUSSISTE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tempestività della notifica di una cartella di pagamento relativa a tributi regionali. È stato contestato che la cartella fosse stata notificata oltre il termine previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973. La decisione ha ritenuto che tale termine riguardi esclusivamente le imposte dirette e l'IVA e non sia applicabile ai tributi regionali. In assenza di uno specifico termine decadenziale per la notifica della cartella relativa a tali tributi, quando l'accertamento sia divenuto definitivo, trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta non prescritta per il solo decorso del termine previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973. Per i tributi regionali preceduti da un accertamento definitivo, in mancanza di una diversa previsione normativa, il termine applicabile è quello ordinario decennale. Il testo non indica espressamente il dispositivo finale né identifica le parti, ma il principio affermato è favorevole alla validità della riscossione entro il termine decennale.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/1973 appare riferito alle sole imposte dirette e all'IVA.
Il termine previsto dalla norma è stato interpretato come riferibile alle imposte dirette e all'IVA, non anche ai tributi regionali.
Prescrizione ordinaria decennale
Quando il tributo è stato oggetto di un accertamento divenuto definitivo e non esiste uno specifico termine decadenziale per la notifica della cartella, si applica il termine ordinario di prescrizione decennale.
Massime di principio
- La definitività dell'accertamento consolida la pretesa tributaria e consente di valutarne la riscossione secondo il termine prescrizionale applicabile.
- Il termine previsto per la notifica delle cartelle non può essere automaticamente esteso a tributi diversi da quelli espressamente considerati dalla norma.
- Per i tributi regionali, in assenza di una specifica disposizione che stabilisca un termine decadenziale, la riscossione può essere esercitata entro il termine ordinario decennale decorrente dalla definitività dell'accertamento.
- Per verificare la prescrizione occorre controllare la data in cui l'accertamento è divenuto definitivo e l'eventuale presenza di atti interruttivi notificati nel frattempo.
- Il principio non esclude l'applicazione di termini speciali eventualmente previsti dalla disciplina del singolo tributo regionale.
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