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Circolare

Circolare numero 131 del 18-7-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il riconoscimento dell’indennità di mobilità per i lavoratori licenziati nel 2002 da specifiche categorie di imprese: commercio, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici e vigilanza. Indica i requisiti dimensionali delle aziende, i decreti interministeriali di riferimento, i limiti di spesa, i codici intervento da usare e la misura ridotta del trattamento. Stabilisce inoltre le modalità di rilevazione dei lavoratori interessati, i flussi informativi tra Direzioni provinciali del lavoro, sedi INPS e Ministeri, nonché il termine per la comunicazione dei dati. Le istruzioni operative saranno fornite con successivo messaggio.

Indennità di mobilità 2002 per lavoratori licenziati da imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo e imprese di vigilanza

Indennità di mobilità 2002 per alcuni settori produttivi

La circolare disciplina il riconoscimento dell’indennità di mobilità per i lavoratori licenziati nel corso del 2002 da determinate imprese commerciali, da aziende del settore agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e da imprese di vigilanza. Il documento chiarisce i soggetti interessati, i limiti di spesa fissati dai decreti interministeriali, la misura ridotta del trattamento, i codici intervento da utilizzare e gli adempimenti informativi richiesti alle strutture territoriali INPS.

Ambito di applicazione e destinatari

Per il settore commerciale, il beneficio riguarda i lavoratori licenziati da imprese che occupino più di 50 dipendenti e fino a 200. Per il comparto agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e per le imprese di vigilanza, la platea riguarda rispettivamente aziende con più di 50 addetti e imprese con più di 15 dipendenti. La circolare precisa che il trattamento spetta ai lavoratori licenziati nell’anno 2002.

Riferimenti normativi e decreti applicativi

La disciplina si fonda sull’articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per le imprese commerciali viene richiamato il decreto interministeriale n. 30956 del 18 aprile 2002; per le agenzie di viaggio e turismo e per le imprese di vigilanza il decreto n. 30968 del 18 aprile 2002. Entrambi i decreti estendono il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai lavoratori sospesi o licenziati nel 2002 nei limiti previsti.

Limiti di spesa e ripartizione delle risorse

Per le imprese commerciali il decreto n. 30956 fissa un limite di spesa complessivo pari a 18.075.991,46 euro, corrispondenti a £ 35 miliardi, di cui 12.911.422,47 euro per il trattamento di mobilità e 5.164.568,99 euro per il trattamento straordinario di integrazione salariale. Per le agenzie di viaggio e turismo e per le imprese di vigilanza il decreto n. 30968 prevede un limite di spesa complessivo pari a 33.489.608,00 euro, corrispondenti a £ 64.844.923.383, di cui 8.170.608,00 euro destinati alla mobilità e 25.319.000,00 euro ai trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Decorrenza del beneficio e ordine di erogazione

L’indennità di mobilità deve essere corrisposta ai lavoratori licenziati dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. L’erogazione deve avvenire in ordine cronologico, assumendo come riferimento la data del licenziamento. La circolare indica inoltre i codici intervento da utilizzare: 013 per le imprese commerciali e 014 per le aziende delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e per le imprese di vigilanza.

Misura dell’indennità

I decreti richiamati stabiliscono che la misura dell’indennità di mobilità è ridotta del 20%. Di conseguenza, ai lavoratori aventi diritto spetta, per i primi dodici mesi, l’80% degli importi massimi mensili indicati nella circolare INPS n. 23 del 23 gennaio 2002; dal tredicesimo mese spetta l’80% dell’importo determinato secondo i criteri ordinari richiamati dal medesimo quadro normativo.

Rilevazione dei lavoratori interessati e rapporti tra uffici

Ai fini della quantificazione della spesa, i decreti dispongono che le Direzioni provinciali del lavoro - Settore Politiche del Lavoro - rilevino, tramite gli uffici regionali competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, il numero dei lavoratori interessati al beneficio e lo comunichino all’INPS. La circolare invita pertanto i Direttori provinciali a prendere contatti con le Direzioni provinciali del lavoro per acquisire i dati relativi ai lavoratori, distinti per settore, per i quali siano state concluse le procedure di mobilità.

Adempimenti delle sedi regionali INPS e scadenza

Le sedi regionali dell’Istituto devono acquisire dalle sedi territorialmente competenti il numero dei lavoratori licenziati nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2002, distinguendo tra:

  • lavoratori licenziati dalle imprese commerciali con più di 50 e fino a 200 dipendenti;
  • lavoratori licenziati dalle aziende del settore agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, e dalle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Tali dati devono essere comunicati entro la prima दशकade di agosto 2002 alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, che a sua volta li trasmetterà, ai sensi dell’articolo 7 dei decreti interministeriali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, per consentire eventuali nuove ripartizioni delle risorse finanziarie.

Istruzioni operative

La circolare non contiene le istruzioni operative di dettaglio, precisando che esse saranno emanate dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni con apposito messaggio.

Punti principali

Ambito di applicazione e categorie interessate

La circolare riguarda l’indennità di mobilità per i lavoratori licenziati nell’anno 2002 da imprese commerciali, aziende del settore agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e imprese di vigilanza. Per il commercio il beneficio si applica alle imprese con più di 50 e fino a 200 dipendenti; per agenzie di viaggio e turismo e operatori turistici alle aziende con più di 50 addetti; per la vigilanza alle imprese con più di 15 dipendenti.

Decreti ministeriali e limiti di spesa

Per le imprese commerciali viene richiamato il decreto interministeriale n. 30956 del 18 aprile 2002, emanato ai sensi dell’articolo 52, comma 46, della legge n. 448/2001. Per agenzie di viaggio, turismo e vigilanza è richiamato il decreto n. 30968 del 18 aprile 2002. Ciascun decreto stabilisce un limite di spesa complessivo e la relativa ripartizione tra trattamento di mobilità e trattamento straordinario di integrazione salariale.

Decorrenza, ordine cronologico e codici intervento

L’indennità di mobilità deve essere corrisposta ai lavoratori licenziati dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. L’erogazione deve avvenire in ordine cronologico, con riferimento alla data di licenziamento. Per le imprese commerciali va utilizzato il codice intervento 013, mentre per agenzie di viaggio e turismo e imprese di vigilanza va utilizzato il codice intervento 014.

Misura dell’indennità di mobilità

I decreti stabiliscono una riduzione del venti per cento della misura dell’indennità di mobilità. Pertanto, agli aventi diritto spetta, per i primi dodici mesi, l’80% degli importi massimi mensili indicati nella circolare n. 23 del 23 gennaio 2002; dal tredicesimo mese spetta l’80% dell’importo determinato secondo i criteri ordinari richiamati dalla circolare.

Rilevazione dei lavoratori e flussi informativi

I decreti prevedono che le Direzioni provinciali del lavoro - Settore Politiche del Lavoro - rilevino, tramite gli uffici regionali competenti nelle procedure di mobilità, il numero dei lavoratori interessati e lo comunichino all’INPS. Le Direzioni provinciali devono quindi prendere contatti con le Direzioni provinciali del lavoro per acquisire il numero dei lavoratori, distinti per settore, per i quali le procedure di mobilità siano concluse.

Adempimenti delle sedi regionali INPS e termine di comunicazione

Le sedi regionali dell’Istituto devono acquisire dalle sedi territorialmente competenti il numero dei lavoratori licenziati nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2002, distinti tra: lavoratori delle imprese commerciali sopra i 50 e fino a 200 dipendenti, e lavoratori delle aziende delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e delle imprese di vigilanza. I dati devono essere comunicati entro la prima decade di agosto 2002 alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, che provvederà a trasmetterli ai Ministeri del lavoro e dell’economia per eventuali nuove ripartizioni delle risorse finanziarie.

Istruzioni operative

Le istruzioni operative saranno emanate dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni con apposito messaggio.

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