Sentenza del 23/02/2022 n. 719 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Riscossione delle imposte - A mezzo ruoli (tributi diretti) - Riscossione esattoriale - Pagamento delle imposte - avviso di intimazione - Natura - Atto vincolato - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'avviso di intimazione ad adempiere, sostenendo che mancasse una motivazione autonoma e sufficiente rispetto alla cartella di pagamento; in particolare si discuteva se l'avviso debba contenere una motivazione completa o sia sufficiente il riferimento alla cartella precedentemente notificata.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'avviso di intimazione sia un atto vincolato che deve essere redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia. Ne consegue che non è necessaria una motivazione estesa nell'avviso: è sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento già notificata. Pertanto il gravame del contribuente è stato respinto e l'avviso considerato valido, salvo che manchino elementi essenziali richiesti dal modello ministeriale o la cartella stessa non sia stata validamente notificata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3
L'art. 50 disciplina la notificazione dell'avviso di intimazione; la giurisprudenza interpreta che i requisiti formali dettati dalla norma e dal relativo modello ministeriale sono vincolanti per la validità dell'atto.
Decreto del Ministero dell'Economia (modello di avviso di intimazione)
Il modello ministeriale stabilisce il contenuto formale dell'avviso; la conformità a tale modello rende l'avviso valido anche quando la motivazione si limita a richiamare la cartella di pagamento precedentemente notificata.
Massime di principio
- L'avviso di intimazione è atto vincolato: il suo contenuto deve rispettare il modello ministeriale approvato; discrezionalità dell'ufficio è limitata
- È sufficiente che l'avviso faccia espresso riferimento alla cartella di pagamento già notificata; non è necessario riprodurre integralmente la motivazione nella stessa intimazione
- Il ricorso contro l'avviso può avere successo solo se sussistono vizi formali che incidono sugli elementi essenziali prescritti dal modello ministeriale o se la cartella richiamata non è mai stata validamente notificata
- Il contribuente dovrebbe verificare la validità della notificazione della cartella originaria prima di impugnare l'avviso, e contestare tempestivamente eventuali nullità della cartella stessa
- Per annullare l'avviso non basta lamentare una motivazione 'scarsa': è necessario dimostrare l'assenza degli elementi richiesti dal modello o la non conformità formale
- Nelle cause analoghe, la strategia difensiva efficace è documentare vizi di forma oggettivi (es. mancata conformità al modello, assenza dell'elemento identificativo del ruolo, inesistenza della notifica della cartella) piuttosto che limitarsi a contestare la genericità della motivazione
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