Sentenza del 16/01/2023 n. 1008 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente solo con riguardo all'IVA contenuta nell'avviso di pagamento TIA (2006-2009) ma aveva confermato l'avviso per il resto ritenendo che la contribuente non avesse presentato la denuncia TIA e quindi fosse dovuta la quota fissa della tariffa e che sussistessero sanzioni per omessa denuncia. In cassazione la ricorrente ha dedotto sei motivi: difetto di potere impositivo del concessionario (SO.G.E.T.), mancata indicazione del responsabile del procedimento, esenzione per attività che producono rifiuti speciali non pericolosi conferiti a ditte esterne (non assimilabili), illegittimità di norme regolamentari comunali (art.6 e art.12), violazioni della normativa sui rifiuti e mancato esame di fatto decisivo circa la non assimilabilità, e infine illegittimità dell'applicazione delle sanzioni e omesso esame sulla buona fede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue censure. Ha ritenuto: 1) legittimato il concessionario (SO.G.E.T.) ad esercitare il potere di accertamento ai sensi degli articoli richiamati (D.Lgs. 446/1997 art.52 e D.Lgs.22/1997 art.49 e regolamento comunale richiamato); 2) non viziava l'atto l'indicazione del "funzionario responsabile" richiamando la normativa che consente la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile ove gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati; 3) la CTR ha correttamente applicato il principio secondo cui la quota fissa della TIA è dovuta indipendentemente dall'effettivo smaltimento o dall'esonero per rifiuti speciali, mentre la riduzione riguarda la sola quota variabile e richiede prova dell'avviamento al recupero; l'assenza di criteri statali non impediva l'applicazione della tariffa né autorizzava l'esenzione integrale richiesta dalla contribuente; 4) legittima l'applicazione delle sanzioni per omessa presentazione della denuncia TIA e mancato pagamento della quota fissa, non venendo ritenuta decisiva la buona fede della ricorrente. Ricorso rigettato; condanna della ricorrente alle spese di lite (liquidate in Euro 7.000 più oneri).
Norme richiamate
D.Lgs. 446/1997
Attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare e consente l'affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione; il concessionario acquisisce il potere di accertamento.
D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi)
Istituisce la TIA e stabilisce la gestione in regime di privativa comunale; riconosce la tariffa composta da quota fissa e quota variabile e la possibilità di riduzione della variabile in caso di avviamento al recupero.
L. 27 dicembre 1995, n. 549
Consente la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile per atti prodotti da sistemi informativi; l'indicazione del "funzionario responsabile" è formalmente sufficiente.
D.Lgs. 507/1993
art. 62, art. 68, art. 76
Disciplina la tassazione dei rifiuti (TARSU/TIA), prevede esclusioni e riduzioni di superficie tassabile per rifiuti speciali e sanzioni per omessa denuncia; la quota fissa resta dovuta salvo specifiche esclusioni previste dal regolamento in armonia con la normativa nazionale.
D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)
Riforma la disciplina dei rifiuti e introduce la TIA2; rimanda a criteri statali per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi che però mancavano, lasciando spazio all'esercizio della potestà comunale nel rispetto dei criteri themselves.
D.P.R. 158/1999
Contiene i criteri tecnici e gli indici per la determinazione delle componenti della tariffa (quota fissa e variabile) utilizzati per il calcolo della TIA.
L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
art. 1, comma 162 e comma 184
Ha regolato formalmente la sottoscrizione degli avvisi impositivi da parte del funzionario designato e ha disposto proroghe/transizioni nella disciplina della tariffazione dei rifiuti in anni successivi.
L. 146/1994
Aveva previsto un'assimilazione ope legis di alcune categorie di rifiuti speciali a urbani; successivamente abrogata, con conseguente ritorno alla necessità di delibera comunale per assimilazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. n. 9731/2015; n. 33757/2019; n. 5360/2020
Conferma i principi: quota fissa sempre dovuta; riduzione della quota variabile solo previa prova dell'avviamento al recupero; legittimità del concessionario ad accertare.
Massime di principio
- Il concessionario incaricato dal Comune tramite convenzione è legittimato ad esercitare il potere di accertamento e riscossione nei confronti dei contribuenti; la carenza di costituzione del Consorzio non impedisce l'azione del concessionario regolarmente delegato.
- L'indicazione del "funzionario responsabile" (anche a stampa) negli atti di accertamento, nei casi previsti dalla normativa, è formalmente sufficiente e non determina nullità dell'atto per mancata indicazione del responsabile del procedimento.
- La TIA è composta da una quota fissa (destinata a coprire costi generali e servizi indivisibili) e da una quota variabile; la quota fissa è dovuta indipendentemente dall'effettivo smaltimento dei rifiuti o dall'autosmistamento dei rifiuti speciali.
- L'autonoma gestione/smaltimento o l'avviamento al recupero di rifiuti speciali non pericolosi può dare diritto a una riduzione della sola quota variabile, purché il contribuente provi concretamente l'avviamento al recupero secondo criteri quantitativi e documentali.
- L'onere probatorio circa la non assimilabilità dei rifiuti e l'avvenuto recupero grava sul contribuente: l'assenza di criteri statali precisi non impedisce ai Comuni di applicare la tariffa nei limiti del quadro normativo e regolamentare vigente.
- La mancata presentazione della denuncia TIA e il mancato pagamento della quota fissa legittimano l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa locale/nazionale; la buona fede del contribuente non elimina automaticamente le sanzioni.
- In presenza di incertezza normativa i giudici di merito possono tenerne conto nella liquidazione delle spese, ma ciò non comporta necessariamente l'annullamento delle sanzioni o dell'obbligo tributario.
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