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Ordinanza

Ordinanza n. 135/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale che ha sospeso fino al 5 febbraio 2027 il riconoscimento della cooperativa come Organizzazione di Produttori nel settore delle carni ovine e caprine per il mancato adempimento delle misure correttive entro 120 giorni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione regionale che aveva sospeso il suo riconoscimento come Organizzazione di Produttori, consentendole di continuare l’attività ma differendo il pagamento degli eventuali contributi fino alla revoca della sospensione e prospettando la revoca del riconoscimento se le cause non fossero state rimosse entro il 5 febbraio 2027. La contestazione riguardava, in particolare, la permanenza nel Consiglio di amministrazione del rappresentante di una società agricola che aveva cessato l’allevamento di ovini e caprini e risultava socia non produttrice della sezione; l’estensione dei controlli regionali ai soci della sezione per verificare il requisito del conferimento alla O.P. di oltre il 50% della produzione; la previsione e congruità del termine di 120 giorni per attuare le misure correttive, rispetto ai rilievi sul mancato o insufficiente conferimento e alla possibilità per due società agricole di chiedere l’esclusione dalla sezione. Il testo non riporta ulteriori specifici motivi di ricorso oltre alle questioni esaminate nella delibazione cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso prima facie infondato. Ha considerato che la società agricola che aveva cessato l’allevamento nel settore di riferimento fosse socia non produttrice e che il suo rappresentante non potesse ricoprire cariche sociali nell’Organizzazione di Produttori, secondo il decreto ministeriale richiamato e lo statuto della cooperativa; per tale ragione, il precedente riconoscimento del 2018 e il controllo del 2022 non rendevano contraddittoria la successiva posizione regionale. Ha inoltre ritenuto che, per verificare il requisito relativo al conferimento di oltre il 50% della produzione, la Regione potesse controllare tutti i soci della sezione. Infine, ha giudicato non incongruo il termine di 120 giorni per attuare le misure correttive, rilevando sia la previsione ministeriale di un termine non superiore a 120 giorni sia la diffida statutaria con termine di 15 giorni. La Regione non si è costituita; nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, lett. j), n. 1), d.m. 3 febbraio 2016, n. 387

    ai sensi dell’art. 9, comma 6, dello Statuto della Cooperativa ricorrente, come prescritto dall’art. 3, comma 2, lett. j), n. 1), del DM n. 387/2016, i soci non produttori “non possono assumere cariche sociali” di una Organizzazione di Produttori;

    Il requisito, attuato anche dallo statuto, impedisce ai soci non produttori di assumere cariche sociali nell’Organizzazione di Produttori.

  • art. 8, comma 1, d.m. 3 febbraio 2016, n. 387

    poiché l’art. 8, comma 1, del D.M. n. 387 del 3.2.2016 prevede la revoca in caso di perdita di uno o più dei requisiti previsti dall’art. 3 dello stesso DM, tra cui “l’obbligo dei soci di cedere o conferire alla O.P. una quota superiore al 50% della propria produzione espressa in quantità o in volume” (lett. d.ter), la Regione Basilicata, per verificare il possesso di tale requisito, poteva controllare tutti i soci della Cooperativa ricorrente, appartenenti alla Sezione Organizzazione di Produttori nel Settore Carni Ovine e Caprine;

    La perdita di un requisito previsto dall’art. 3 può comportare la revoca; per verificare l’obbligo di conferire alla O.P. oltre il 50% della produzione, l’amministrazione può controllare tutti i soci appartenenti alla relativa sezione.

  • art. 8, comma 2, d.m. 3 febbraio 2016, n. 386

    l’art. 8, comma 2, D.M. n. 386 del 3.2.2016 prevede espressamente che le misure correttive devono essere attuate entro un termine non superiore a 120 giorni;

    Il termine assegnato per attuare le misure correttive non può superare 120 giorni; nel caso esaminato, il termine di 120 giorni non è stato ritenuto incongruo.

  • art. 17, comma 1, dello Statuto della cooperativa

    poiché l’art. 17, comma 1, dello Statuto della Cooperativa ricorrente prevede una diffida ad adempiere, avente un termine di 15 giorni, non può ritenersi incongruo il termine di sospensione di 120 giorni, per risolvere i rilievi del mancato conferimento di una quota non inferiore al 50% della propria produzione o di alcun conferimento da parte dei soci aderenti alla Sezione Organizzazione di Produttori nel Settore Carni Ovine e Caprine e per consentire alle società agricole Agripadula e Pavese di chiedere l’esclusione dalla Sezione dell’Organizzazione di Produttori nel Settore Carni Ovine e Caprine;

    Considerata la diffida statutaria di 15 giorni, il termine di 120 giorni è stato giudicato non incongruo per rimediare ai problemi di conferimento e permettere ai soci interessati di chiedere l’esclusione dalla sezione.

Massime di principio

  • Ai fini dell’appartenenza a un’Organizzazione di Produttori, è produttore nella sezione di riferimento l’agricoltore o la società agricola che opera in quel settore; chi ha cessato l’attività produttiva in tale settore è socio non produttore e, se lo statuto lo prevede in conformità alla disciplina applicabile, non può ricoprire cariche sociali nell’organizzazione.
  • Per verificare il requisito del conferimento all’Organizzazione di Produttori di oltre il 50% della produzione, l’amministrazione può controllare tutti i soci appartenenti alla sezione interessata.
  • Il termine per l’attuazione delle misure correttive relative al riconoscimento di un’Organizzazione di Produttori non può superare 120 giorni; nel caso esaminato, un termine di 120 giorni non è stato ritenuto incongruo anche in considerazione della diffida statutaria di 15 giorni e della necessità di consentire ai soci interessati di chiedere l’esclusione dalla sezione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributi
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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